Sentenza –imposta di registro – in caso di compensazione integrale delle spese le parti in causa sono tenute al pagamento per la metà-09.02.2010. –

Il Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza in oggetto, ha precisato che sussiste l’obbligo di pagare l’imposta di registro anche se la sentenza è stata impugnata, con la conseguenza che l’imposta applicata al momento della registrazione è considerata provvisoria, essendo la sua definitivita’ subordinata alle risultanze dell’eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato. Inoltre ha ribadito che: “ l’imposta di registro, che venga riscossa, in sede di registrazione di una sentenza, rientra fra le spese di registrazione della sentenza medesima, e, pertanto, nel rapporto fra i contendenti, è a carico della parte soccombente che sia stata condannata al pagamento delle spese processuali “, con la conseguenza che, in caso di compensazione integrale delle spese di giudizio, le parti in causa sono  tenuti, in ragione di meta’ per ciascuno, all’assolvimento del detto onere tributario”.                                                                          

                                                              REPUBBLICA ITALIANA

                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ../09 R. G. degli affari civili contenziosi, e promossa da B. M., rappresentato e difeso dall’Avv. G. D., presso il cui studio, sito in via D…., ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle litiattrice
contro 
C.S.I. s.r.l. Centro Servizi Informatici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. F. A., presso il cui studio, sito in via …, ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liticonvenuta
Oggetto : obbligazione pecuniaria.
Conclusioni : come in atti.

                                                                  FATTO E DIRITTO
 

Con atto introduttivo del 09/12/2009, l’attrice citava in giudizio la societa’ convenuta, al fine di ottenere declaratoria di condanna, nei confronti di quest’ultima, al pagamento dell’importo di € 343,50, pari alla meta’ dell’imposta di registro dalla prima versata per intero in relazione alla sentenza n. 898/06, emessa da Tribunale di Palermo, con cui si compensavano fra le parti le spese del giudizio.
La comparente societa’ eccepiva l’inammissibilita’ della domanda attorea, volta ad ottenere una duplicazione di giudicati, rilevando altresi’ l’esistenza di un appello avverso la sentenza di primo grado, attualmente pendente.
Sul piano legislativo, va osservato che il Testo Unico sulle Spese di Giustizia, all’art. 73, prevede che l’ufficio giudiziario trasmetta all’ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, provvedendo ad inviare copia autentica degli stessi (art. 278 T.U.).
La procedura di invio atti all’Agenzia delle Entrate è quindi riferita solamente a quei procedimenti per i quali, allo stato della legislazione, è prevista l’imposta di registro.Per converso, l’imposta di registro è disciplinata dal D.P.R. 26/4/1986 n. 131 : questa imposta è riferita agli atti, ma non ha subito alcuna modifica dal T.U. delle spese di giustizia.
Orbene, l’art. 37 D.p.r. 131/1986 dispone che “ gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio…sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato “.
Chiarificatrice, in tal senso, appare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 07/11/2006 n. 122, da cui si evince l’obbligo dell’assolvimento del tributo, anche se l’atto è impugnato “ salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato : ne deriva che l’imposta applicata al momento della registrazione è considerata provvisoria, essendo la sua definitivita’ subordinata alle risultanze dell’eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato “.
Appare dunque chiaro che la proposizione di un atto d’appello non sospende l’obbligo tributario, obbligazione a cui sono “ solidalmente “ tenuti – secondo quanto afferma l’art. 57 del D.p.r. citato – “ le parti in causa “.
Il principio di solidarietà passiva, in particolare, rileva per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d’imposta su di esse gravante. “ Chi ha adempiuto può comunque esercitare l’azione di regresso, ai sensi dell’articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali “ : il chiarimento proviene dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre 2008. 
La giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro, appare pacifica nell’affermare che “ l’imposta di registro, che venga riscossa, in sede di registrazione di una sentenza, rientra fra le spese di registrazione della sentenza medesima, e, pertanto, nel rapporto fra i contendenti, è a carico della parte soccombente che sia stata condannata al pagamento delle spese processuali “, con la conseguenza che, in caso di compensazione integrale delle spese di giudizio, le parti in causa sono tenuti, in ragione di meta’ per ciascuno, all’assolvimento del detto onere tributario ( cosi’, indirettamente, Cass. Civ. n. 388 del 26/01/1985 ).
La Corte di Cassazione ha poi espresso il principio giuridico, secondo cui “ il soggetto che abbia provveduto all’adempimento dell’obbligazione tributaria è tenuto a far valere il suo diritto al rimborso proponendo una specifica domanda giudiziale, così da provocare il contraddittorio sull’obbligo e sui limiti di tale rimborso “ ( fra le altre, Cass. Civ. n. 8481 del 22/06/2000 ).
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene legittimo accogliere la domanda attorea, proposta dalla Sig.ra B. M., in quanto documentalmente provata, ex art. 2697 c.c.Conseguentemente, condanna C… s.r.l. C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza dell’art. 2055 c.c., al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di € 343,50, come richiesto.
Non si fa luogo, viceversa, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in quanto lo stesso non risulta sufficientemente dimostrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano in via equitativa, ma con riferimento alle tariffe forensi, nell’importo di € 468,00, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore dell’Avv. G. D.. 

                                                                        P. Q. M.
 

In accoglimento della domanda attorea, proposta da B. M., come sopra rappresentata e difesa, in data 09/12/2009, dichiara la convenuta C.. s.r.l. C…, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta, ex art. 2055 c.c., al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di € 343,50, a titolo di imposta di registro, gia’ versata dalla prima all’Agenzia delle Entrate.
Condanna pertanto la C…. s.r.l. C., in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dell’importo di € 343,50 in favore della Sig.ra B. M..
Condanna infine la C… s.r.l. C. al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 468,00, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore dell’Avv. G. D. 
Cosi’ deciso in Palermo il 09/02/2010.

                Il Giudice di Pace  

            (Dott. Vincenzo Vitale)

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