Scatole nere e Giudici di Pace: un rapporto problematico

Come è noto ai molti operatori della materia, il novellato art. 145bis del Codice delle Assicurazioni ha elevato al rango di prova legale precostituita le risultanze delle scatole nere installate a bordo di veicoli coinvolti in sinistri stradali.

La natura probatoria privilegiata del mezzo istruttorio esclude la possibilità che i fatti da esso provati siano sovvertibili mediante altro mezzo probatorio soggetto al libero apprezzamento giudiziale.

Sicchè, se gli estratti della scatola nera smentiscono categoricamente la versione dei fatti del danneggiato, nemmeno vi sarebbe bisogno di procedersi oltre la prima udienza di costituzione dinanzi al Magistrato onorario, il quale avrebbe gioco facile nel decidere con immediatezza la lite.

Sebbene logica ed aderente al regime giuridico del mezzo istruttorio di cui si discorre, una tale ipotesi di contegno processuale non trova, però, riscontri nella prassi dei Giudici di Pace, soprattutto in quei Mandamenti ubicati in provincie ad alto tasso di sinistrosità stradale.

Infatti, a fronte del deposito di estratti della scatola nera che smentiscono in maniera incontrovertibile la narrazione del danneggiato, i Giudici onorari sono soliti, tam quam non essent, disporre la continuazione del giudizio per l’assunzione dei mezzi istruttori tipici, quali, primo tra tutti, la prova testimoniale.

Orbene, a fronte della ritrosia dei Giudicanti mandamentali a troncare procedimenti definibili sul nascere, attraverso il ricorso al disposto dell’art. 145bis CdA, l’interprete non può far a meno di verificare quali potrebbero essere gli esiti di un giudizio innanzi a Giudice di Pace, ove:

a)le parti convenute hanno depositato, all’atto della propria costituzione, gli estratti della scatola nera che confutano la versione attorea;

b)la parte o le parti attrici hanno chiesto l’assunzione di prova testimoniale, ottenendo, a tal uopo, la fissazione di ulteriore udienza da parte del Giudicante onorario.

Nonostante deposizioni testimoniali idonee a suffragare gli assunti attorei, in presenza di dati della scatola nera che non ammettono interpretazioni – es. l’auto era altrove, i danni lamentati sono troppo ingenti vista l’entità dell’urto registrato, l’auto era spenta ed in sosta, la responsabilità è del danneggiato -, il giudizio dovrebbe ugualmente risolversi in una sconfitta processuale per il sedicente danneggiato, giacchè la prova semplice, quale quella testimoniale, risulta del tutto irrilevante se non si è preventivamente dimostrata l’inattendibilità dei dati della scatola nera, mediante la prova, o quantomeno l’allegazione mediante eccezione, della sua manomissione o del suo mancato funzionamento.

Pertanto, il sedicente danneggiato, che vuole ottenere il risarcimento del danno in presenza di dati della scatola nera ad egli sfavorevoli, deve trattare a mo’ di questione pregiudiziale l’accampata manomissione o malfunzionamento della scatola.

Pur non essendo configurata alcuna inversione dell’onere della prova dall’art. 145bis CdA, è ragionevole ritenere che se l’Assicurazione convenuta deposita gli estratti della scatola, a fronte dell’eccezione di malfunzionamento e manomissione, sia la stessa assicuratrice a dover dimostrare il contrario, atteso che la dimostrazione di dette anomalie non può darsi con prova testimoniale, visto il carattere tecnico della questione.

Se il danneggiato, dunque, non affronta la questione prefata con diligenza e prontezza processuale, rischia,  dunque, di vedersi dichiarato soccombente, nonostante prove testimoniali e documentali che premiano la bontà della propria azione, vista la natura di prova legale che l’art 145bis del CdA ha conferito agli estrartti della scatola nera.

 

 

 

Edoardo Italiano –

Studio Legale Italiano & Partners-

Contenzioso Scatole nere ed I.o.t.

 

 

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