Sanzioni amministrative – persona giuridica obbligata in solido con autore materiale dell’infrazione -03.02.09. –

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Il Giudice di Pace di Palermo, in un giudizio avente ad oggetto una opposizione ad ordinanza ingiunzione, dopo aver precisato che “deve escludersi il potere del giudice dell’opposizione di rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall’opponente nei termini di legge con l’atto introduttivo del giudizio, atteso che questi costituiscono causa petendi della relativa domanda”, ha ribadito il principio della solidarietà tra l’autore materiale dell’infrazione e la persona giuridica:”una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni ma, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, “nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze”, dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi : a tal fine non è sufficiente che l’attività di questi sia imputabile alla persona giuridica ma occorre anche che sia posta in essere nell’interesse della stessa”  

                  
                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale
ha pronunciato la segunteSENTENZA
nella causa iscritta al n. ../2008 R.G., e promossa da
D.. S.R.L., in persona del L.R.p.t., rapp.ta e difesa dall’Avv.. M. D. C., presso il cui studio, sito in Via . …, ha eletto domicilio

contro
 Comune di Palermo – settore servizi alle imprese – servizio rilascio  concessioni occupazione suolo pubblico e pubblicita’, in persona del  Sindaco pro-tempore, rappresentato dalla Dott.ssa a. b. 

Oggetto : O. S. A.

Conclusioni : come in atti. 

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di opposizione del 22/09/2008, la societa’ ricorrente impugnava l’ordinanza-ingiunzione n. ../2008 del Comune di Palermo, recante , a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la somma di € 1.549,00, a seguito della violazione di trasgressore rimasto sconosciuto – in quanto non presente all’atto dell’accertamento – delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 2 del D.lgs 507/1993 ed all’art. 28 del Regolamento Comunale sulla pubblicita’ e affissioni, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale, atteso che con verbale n. ../04 agenti della Polizia Municipale accertavano “ in Palermo, via P.. al civ. 107 la collocazione, non autorizzata, di n. 1 impianto monofacciale illuminato da fari sul tetto di edificio in proprieta’ privata…con il messaggio pubblicitario…”.
Alla societa’ opponente veniva notificata, nei termini di legge, l’ordinanza-ingiunzione opposta quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 6 della legge 689/81.
L’istante, in atto d’opposizione, eccepiva quale unico motivo di ricorso la nullita’ dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione dei principi della personalita’ della responsabilita’ penale, nonché della legge 689/81, in quanto una persona giuridica non puo’ essere considerata responsabile di un illecito amministrativo commesso da una persona fisica, reale autore della violazione, di cui si sconosce l’identita’.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo replicava sostenendo la regolarita’ della procedura seguita, anche alla luce di documentazione fotografica chiarificatrice, e precisando in punto di diritto ( art. 14 legge 689/81 ) la possibilita’ per la P.A. di rivolgersi, ai fini del pagamento della sanzione, all’autore della violazione o al coobligato solidale o ad ambedue.In sede di comparsa conclusionale, la societa’ opponente formulava due ulteriori motivi di ricorso : la nullita’ del verbale per essere stato contestato alla stessa non quale obbligata in solido, ed altresi’ la propria estraneita’ ai fatti contestati, per via dell’installazione ed utilizzazione a fini commerciali dell’impianto pubblicitario in questione ad opera della S.. P..A. s.r.l.La causa veniva quindi posta in decisione. 

                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE 

Le deduzioni di parte attrice, mutate peraltro nel corso del tempo, non appaiono meritevoli di accoglimento, poiché non giuridicamente fondate. A tal proposito, occorre svolgere alcune brevi considerazioni logico-giuridiche.L’art. 112 del Codice di Procedura Civile esprime il principio , secondo il quale deve escludersi il potere del giudice dell’opposizione di rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall’opponente nei termini di legge con l’atto introduttivo del giudizio, atteso che questi costituiscono causa petendi della relativa domanda ( cosi’, Cass. Civ. 12324/99 ).
I limiti del giudizio di opposizione dunque sono invalicabilmente segnati dalle deduzioni contenute nell’atto di opposizione, “ tempestivamente prospettate “ ( Cass. Civ., sez. III , n. 12848/99, in Giust. Civ. Mass., 1999, 2301 ), e questo con riferimento sia alla causa petendi ( cioè i motivi che sostengono il ricorso ) sia al petitum ( cioè il provvedimento che si chiede al Giudice ). Vige, dunque, il principio per cui l’autorita’ giudiziaria deve decidere nec extra nec ultra petita partium, non puo’, ossia, dare alle parti alcunché di piu’ o di diverso rispetto a quello che esse stesse gli hanno chiesto.
Orbene, applicando i summenzionati principi processualcivilistici all’opposizione in esame, si ritengono tardivi ( trattandosi, al riguardo, di mutatio libelli, invece di emendatio libelli )i rilievi formulati in comparsa conclusionale, atteso che non riguardano atti e/o documenti nuovi inseriti al processo, ma i c.d. accertamenti pregressi, oggetto dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.
Entrando, quindi, nel merito della controversia, va osservato che le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e volere, la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981).
Conseguentemente, una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni ma, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, “nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze”, dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi : a tal fine non è sufficiente che l’attività di questi sia imputabile alla persona giuridica ma occorre anche che sia posta in essere nell’interesse della stessa.Questo l’orientamento della Suprema Corte ( cosi’ Cass. Civ. n. 7351 del 30/05/2001 ; conf. da Cass. Civ. 12515/1997 ; 1144/1998 ; 3189/1998; 177/1999 ).I
n materia di sanzioni amministrative pecuniarie, peraltro, – sostiene la Suprema Corte – il vincolo intercorrente tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all’autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, essendo così messo in grado di far pervenire all’autorità competente scritti a sua difesa; la legittimazione all’opposizione appartiene, poi, ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio. ( Cosi’ Cass. Civ. n. 1144/1998 ; conf. da Cass. Civ. 6573/1996 ).
Lo scopo, infatti, previsto dal nostro legislatore, è quello di evitare che l’illecito – come nel caso specifico – resti impunito, per c.d. non presenza del trasgressore materiale della violazione sui luoghi : come compiutamente si evince dal verbale n. ../04, emesso conseguentemente ( e per esclusione ) a carico dell’opponente D. s.r.l. nella sua qualita’ obbligata in solido.La cui responsabilita’, appunto, solidale puo’ essere fatta valere indipendentemente dall’identificazione del materiale autore dell’illecito.Il principio giuridico esplicitato trova accoglimento nella giurisprudenza di legittimita’ ( Cass. Civ. , sent. n. 27796 del 16/12/2005, in tema di affissioni pubblicitarie ), secondo cui “ l’art. 6 della legge 689/81 considera obbligato in solido con l’autore materiale della violazione il proprietario della cosa che servi’ a commetterla, nonché la persona rivestita dell’autorita’ o incaricata della direzione o vigilanza nei suoi confronti ; ne consegue che con riferimento all’affissione di manifesti pubblicitari in violazione delle relative prescrizioni , nella specie derivanti da regolamento comunale, legittimamente dell’infrazione viene chiamata a rispondere la societa’ proprietaria dei manifesti o titolare di un potere di direzione nei confronti del  soggetto che pone in essere la condotta vietata, a nulla rilevando che quest’ultimo non sia stato identificato “.
Per tutti questi motivi, va rigettata l’opposizione di che trattasi, in quanto giuridicamente infondata.Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in via equitativa, ma tenendo conto delle retribuzioni dei funzionari e del personale archivistico ( cosi’, Cass. Civ., sez. I, 27/02/2001 n. 2848 ) impegnato per la difesa della resistente, nell’importo di € 300,00.

                                                                    P. Q. M.
 

Rigetta l’opposizione proposta in data 22/09/2008 dalla D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e come sopra rappresentata e difesa, attesane l’infondatezza giuridica.Conseguentemente, convalida, in quanto legittima, l’ordinanza-ingiunzione n. 218/2008 del Comune di Palermo.
Condanna la ricorrente D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 300,00, in favore del resistente Comune di Palermo. 
Cosi’ deciso in Palermo il 03/02/2009.
        
                      Il Giudice di Pace
                   (Dott. Vincenzo Vitale)   

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