Sanzioni amministrative–opposizione ad ordinanza ingiunzione–carenza di motivazione del provvedimento

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Images: codici 2.jpgIl Giudice di Pace di Napoli, nel giudizio avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione ha precisato: “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione. Tuttavia, ciò non esclude affatto che, in tale procedimento, possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativi della sanzione, tra i quali, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall’art. 203 c.s., rientra quello della carenza assoluta di motivazione che sia la dimostrazione del mancato esame del caso controverso sottoposto all’autorità pubblica, essendo – entro questi limiti l’obbligo di motivazione previsto dalla legge come condizione di legittimità dell’atto interrogatvo della sanzione amministrativa. Pertanto, il giudice dell’opposizione, che non trovi riscontro nell’adempimento dell’obbligo di esame dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell’autorità amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento”.   

  

                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice di Pace di Napoli – 6 sezione Civile, Avv. Antonio Guidone, ha pronunziato  la seguente
 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97681/2007  Ruolo Generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto:opposizione ai sensi della L 689/81

TRA
 M. E. elettivamente domiciliato in Napoli ….. presso l’avv. Carlo C.. 
                                                   
                                                                                   
                                                                                                                           OPPONENTE
 

CONTRO
 Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore 

                                                                                                                             OPPOSTO

CONCLUSIONI Come da verbale.  

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con ricorso depositato in data 2.11.2007, il ricorrente proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. ../07 emessa dalla Capitaneria di Porto di Napoli, notificata in data 16.10.2007 e relativa al verbale n. ../07 elevato il 22.7.2007 a seguito di violazione art. 1 ordinanza n. 77/2003 contestata con verbale della motovedetta … di Napoli.
Deduceva l’opponente la nullità della ingiunzione per la carenza di motivazione e il mancato esame dei motivi di opposizione dedotti dal Sig. M. Enrico.In data 17.4.208 si costituiva il Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Napoli depositando memoria difensiva nella quale eccepiva la infondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare deduceva la esaustiva motivazione della ingiunzione opposta contenente il richiamo anche di sentenze della Suprema Corte e la infondatezza della opposizione avendo l’Autorità procedente irrogato una sanzione amministrativa corrispondente al minimo edittale previsto dalla norma sanzionatoria applicata; eccepiva, altresì, che le risultanze di un processo verbale redatto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni fanno fede fino a querela di falso.
Il giudice fissava con decreto notificato alle parti l’udienza di comparizione delle stesse per l’udienza del 23.4.2008, all’esito della quale decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della L. n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.

                                                        MOTIVI DELLA DECIONE

L’ordinanza ingiunzione n. 634/2007 deve essere annullata per carenza di motivazione su uno dei motivi di opposizione.
Il ricorrente ha prodotto in atti copia degli scritti difensivi depositati in Capitaneria in data 30.7.2007 e 20.8.2007 con i quali faceva espresso richiamo all’ultimo comma dell’art. 1 dell’ordinanza n. 77/2003, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – capitaneria di porto – Guardia Costiera, di cui al processo verbale impugnato.In particolare tale comma prevede che “fermo restando quanto disposto dalle locali ordinanze, in prossimità di zone di mare ove non vi siano significative attività di balneazione è comunque consentito l’avvicinamento e l’ancoraggio di unità da diporto, purchè sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi”.
L’opponente, nei propri scritti difensivi, facendo espresso riferimento al precitato comma, ha ritualmente dedotto, e documentalmente provato con rilievi fotografici, che nel tratto di costa interessato di cui al verbale impugnato, non vi era alcuna attività di balneazione, né locali ordinanze di interdizioni e che il proprio natante si  per cui ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della ordinanza n. 77/2003 la propria manovra doveva considerarsi lecita.
Ritiene al riguardo questo giudice che l’eccezione di carenza di motivazione sollevata dall’opponente è fondata e merita di essere accolta.
La Capitaneria di Porto di Napoli, infatti, nella propria ordinanza – ingiunzione di pagamento con la quale ha disatteso le difese del Sig. M. Enrico, non ha alcuna menzione, né deduce alcuna adeguata motivazione, in merito al rigetto della eccezione per come sollevata dall’opponente, né la stessa ha prodotto in atti copie eventuali ordinanze locali che dispongono il divieto di accostamento e/o ormeggio nella zona in cui p stato elevato il verbale di contravvenzione. Va, inoltre, considerato che l’efficacia probatoria in atto pubblico di un rapporto redatto da un pubblico ufficiale (come dedotta dall’opposta nelle proprie difese) può essere attribuita unicamente al processo verbale redatto nell’adempimento del precipuo compito di accertamento di una violazioni e non anche ai “chiarimenti” eventualmente richiesti al verbalizzante prima di emettere una ordinanza ingiunzione. Tali “chiarimenti”, infatti, essendo redatti, per così dire, a giustificazione del proprio operato, hanno la stessa valenza delle deduzioni redatte a difesa dell’opponente.
Posto quanto procede e in considerazione che la ordinanza ingiunzione non presenta alcuna motivazione e/o riferimento alle specifiche difese dell’opponente (ultimo coma art.1 ord. N. 77/2003) ne consegue che è data facoltà a questo giudice di riesaminare il merito della opposizione che qua essendo ordinanza – ingiunzione affetta da violazione di legge e pertanto invalida e annullabile.“Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativo di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione.
Tuttavia, ciò non esclude affatto che, in tale procedimento, possano farsi valere anche i vizi del procedimento irrogativi della sanzione, tra i quali, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall’art. 203 c.s., rientra quello della carenza assoluta di motivazione che sia la dimostrazione del mancato esame del caso controverso sottoposto all’autorità pubblica, essendo – entro questi limiti l’obbligo di motivazione previsto dalla legge come condizione di legittimità dell’atto interrogatvo della sanzione amministrativa.
Pertanto, il giudice dell’opposizione, che non trovi riscontro nell’adempimento dell’obbligo di esame dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell’autorità amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento.
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il principio secondo il quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale dell’ordinanza – ingiunzione, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non esclude che possano farsi valere i vizi del procedimento di irrogazione della sanzione, sicchè, nel caso di violazioni delle norme del codice della strada, qualora sia stato proposto ricorso “ex” art. 203 codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992,n. 285),l’intimato puo’ far valere con l’opposizione la carenza assoluta della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto espressiva del mancato esame da parte dell’amministrazione del caso controverso, con la conseguenza che, configurando l’obbligo di motivazione – entro questi limiti – una condizione di legittimità del provvedimento, la sua inesistenza giustifica l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo della violazione di legge”. Cas. N. 519/2005Da quanto precede, ne consegue che la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento n. 634/07 emessa dal Ministero dei Trasporti – Capitaneria di porto di Napoli e relativa al verbale n. 28 elevato il 22.7.2007 va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 

                                                                    P.Q.M.
 

Il Giudice di Pace di Napoli , definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l’opposizione ed annulla l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 634/07 emessa dal Ministero dei Trasporti – Capitaneria di porto di Napoli e relativa al verbale n. 28 elevato il 22.7.2007.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Napoli in persona del suo Ministro pro tempore al pagamento in favore dell’avv. Carlo C. delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 300.00 (di cui € 100.000 per diritti ed € 200.00 per onorario) oltre al rimborso forfetario sulle spese generali nella misura del 12.50 per cento, nonché IVA e CPA come per legge;Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva “ex lege”.
Così deciso in Napoli all’udienza del 23 aprile 2008.

  IL GIUDICE DI PACE

  Avv. Antonio Guidone

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