Sanzioni amministrative –opposizione a verbale – competenza territoriale – 04.02.09. –

Sanzioni Amministrative

“la competenza territoriale di cui all’art. 204 bis non può essere considerata inderogabile assolutamente, ma deve essere considerata inderogabile relativamente, poiché la inderogabilità non è stata espressamente prevista dal legislatore, che comunque bene ha fatto a specificare la competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, per facilitarne l’applicazione,  considerando inoltre che detto art. come anche l’art. 22 della legge nr. 689/81, sono stati dichiarati legittimi dalla Corte Costituzionale. Sta alle pubbliche Amministrazioni accertatrici, in caso di opposizioni e ricorsi, valutare la possibilità di eccepire l’incompetenza territoriale, ed in tale ipotesi il Giudice deve pronunziarsi, dichiarando in ogni caso la propria incompetenza territoriale. ..Infatti, se dovesse ammettersi, senza riserva alcuna, che il nuovo articolo 204 bis del C.d.S. individui un caso di competenza inderogabile, con conseguente e dovuta rivelabilità d’ufficio, si vedrebbe fortemente limitato … il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini dall’articolo 24 ed una disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione”.  

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
  

il Giudice di Pace di Taranto,  dr. Martino Giacovelli, ha messo la seguente sentenza
 nella causa iscritta al n° R. G. ../2008, r.g. ../C/2003, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per sanzione ammini­strativa per Euro 85,05, promossa da:      
S.  A. residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’avv. A. P. dal quale é  rappresentato e difeso in virtú di mandato a margine del ricorso
ricorrente
CONTRO            Comune di R.*, in p.l.r.p.t.,                      opposto 

Conclusioni per il ricorrente:
 IN VIA PRINCIPALE:.. -annullare il verbale di contestazione al C.d.S. n. …2910, Ac­certamento n. ……, rendendolo inesigibile e privo di qual­sivoglia effetto giuridico conseguente; I
N VIA SUBORDINATA:
 – confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta. 

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
          

Con ricorso depositato il 30-05.2008 il sig. S. A. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione nr. …. accert. N. …. redatto in data 28.01.2008 dalla Polizia Municipale di R., relativo alla violazione dell’art. 158 commi 1 e 5 del  L.vo del 30/04/92, n. 285, ricevuto in qualità di proprietario del motociclo targato BW notificato a mezzo servizio postale il 05.04.2008, poichè il motociclo indicato era lasciato alle ore 11,47 ” sostava sul marciapiedi” nel Comune di R.in Via Luigi P…
          
Sosteneva  il ricorrente, anzitutto, che  detto piazzale era quello antistante l’Ufficio dell’ Anagrafe, adibito proprio al parcheggio dei motocicli, ciclomotori e cicli, tanto vero che il marciapiede presenta l’apposita rastrellatura dipinta per terra come si evinceva dalle fotografie
allegate.               
Aggiungeva il ricorrente che la presunta infrazione sarebbe stata rilevata da non meglio precisati sistemi di video sorveglianza dei quali nulla si diceva (modello, matricola, omologazione, taratura etc.) in violazione delle norme sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione, per cui la mancata contestazione immediata, poi, rendeva  impossibile per il cittadino difendersi dalle presunte infrazioni, atteso che  alcuna prova documenta­le della contestata infrazione era offerta insieme al verbale onde verificare la correttezza del rilevamento della targa alfa numerica identificativa del motociclo.
          
Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 20.11.2008, il Comune di R. ur avendo ricevuto in data 01.07.2008 il decreto di comparizione ex art. 23 della legge n. 689/81, non provvedeva al deposito della documentazione in ottemperanza all’ordinanza notificata in atti,  né si costituiva in giudizio.
         
La trattazione era differita all’udienza del 28.01.2009 per il rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis CPC, rinviandosi la discussione all’udienza del 04.02.2009.
         
La causa, sulla precisazione delle conclusioni del solo difensore del ricorrente, era decisa immediatamente con lettura del dispositivo in udienza e con riserva di motivazione.
 

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE
         

In via preliminare e d’ufficio si impone anzitutto  l’esame della competenza territoriale di questo GDP in riferimento all’art. 204 bis del CDS, all’art. 38 CPC ed all’art. 28 CPC.
        
Prevede l’art. 204 bis del CDS:
  Ricorso al giudice di pace.       
“1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
     
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie….omissis”.
        
Il 1° comma dell’art. 38 CPC sulla ” Incompetenza” prevede:
   ” L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.           
L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.
         
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”
         
L’art. 28 CPC sul ” Foro stabilito per accordo delle parti” prevede:
         
” La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [c.c. 1341; c.p.c. 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [c.p.c. 483], di opposizione alla stessa [c.p.c. 27, 615], di procedimenti cautelari [c.p.c. 669-bis] e possessori [c.p.c. 703], di procedimenti in camera di consiglio [c.p.c. 737] e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
         
Orbene, dal combinato disposto delle tre norme suddette si deduce che l’inderogabilità assoluta deve essere comminata dalla legge, come per es. l’ipotesi dell’art. 661 CPC, il quale prevede: ” Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo  in cui si trova la cosa locata.”
        
Oppure, altro esempio di inderogabilità assoluta è quella dell’art. 63 del Decreto  Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (in Suppl. ord. n. 162, alla Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 235). – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229, il quale all’art. 63 .sul ” Foro competente” per le controversie,  prevede:.
 ” 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”        
Invero, con la modifica dell’art. 38 CPC, a far data dal 30 aprile 1995, a seguito della modifica dell’art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353,  la precedente incompetenza territoriale che si poteva sollevare in ogni stato e grado del giudizio, essendo di natura inderogabile, ora può essere rilevata
anche dal Giudice, ma solo alla prima udienza, altrimenti rimane radicata presso lo stesso in mancanza di eccezione di parte alla prima udienza.        
In altre parole, la competenza territoriale di cui all’art. 204 bis non può essere considerata inderogabile assolutamente, ma deve essere considerata inderogabile relativamente, poiché la inderogabilità non è stata espressamente prevista dal legislatore, che comunque bene ha fatto a specificare la competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, per facilitarne l’applicazione,  considerando inoltre che detto art. come anche l’art. 22 della legge nr. 689/81, sono stati dichiarati legittimi dalla Corte Costituzionale
          
Sta alle pubbliche Amministrazioni accertatrici, in caso di opposizioni e ricorsi, valutare la possibilità di eccepire l’incompetenza territoriale, ed in tale ipotesi il Giudice deve pronunziarsi, dichiarando in ogni caso la propria incompetenza territoriale.
         
Qualora, invece, la Pubblica Amministrazione decide di resistere all’opposizione, la suddetta disposizione del 204 bis privilegia, in tale ultima ipotesi la stessa P. A.. Infatti, se dovesse ammettersi, senza riserva alcuna, che il nuovo articolo 204 bis del C.d.S. individui un caso di competenza inderogabile, con conseguente e dovuta rivelabilità d’ufficio, si vedrebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso, come nel caso di specie, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini dall’articolo 24 ed una disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione.
        
Verso quest’ultimo orientamento é, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 18.03.2004 che ha dichiarato illegittima quella parte dell’art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 laddove non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione.
           
Di conseguenza, va rilevato che la competenza territoriale, così come ora delineata dall’art.204 bis del C.d.S., è più logicamente assoggettata al regime di cui all’art. 38 C.p.C. comma 1° che dispone che la rilevazione, anche d’ufficio, possa essere effettuata non oltre la prima udienza di comparizione e non che deve essere rilevata obbligatoriamente dal Giudice.
          
Quanto sopra è stato anche confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza  n.
7119 del 16/05/2002 ” In tema di rilievo d’ufficio di fatti processuali, quando il potere – dovere del giudice è ancorato a precisi limiti temporali, l’unica sanzione processuale prevista per la relativa inottemperanza è l’impossibilità di esercizio di esso oltre il termine stabilito e perciò, in ultima analisi, l'”indifferenza” dell’ordinamento al fatto, quando esso non abbia formato oggetto di rilievo tempestivo, dovendosi pertanto escludere, in sede di impugnazione, anche l’astratta configurabilità di una censura avente ad oggetto l’inottemperanza del giudice ad un dovere di rilievo officioso che risulti limitato nel tempo, senza che, peraltro, ciò arrechi pregiudizio alle parti, che possono sempre eccepire, nel termine prescritto, il fatto oggetto di mancato rilievo, rendendo così sindacabile in sede di impugnazione la pronuncia che non statuisca o, in ipotesi, statuisca erroneamente sulla sollevata eccezione. (Fattispecie relativa a censura di omesso rilievo d’ufficio della incompetenza territoriale, rilievo soggetto, per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile, al limite temporale fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.).      
Al principio suddetto la stessa Corte ha aggiunto: ” La competenza sull’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, anche allorchè si tratti di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di mora per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall’art. 4 della legge n. 353 del 1990) dell’art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995), tale forma d’incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d’ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione.(Cass. civ., Sez. I, 07/12/2005, n.27065)
      
Quindi, la Cassazione specifica ” è rilevabile” e non che “deve essere rilevata”.
       Infine, la stessa Corte di Cassazione Civile sez. II con sentenza in data 16/11/2007 n. 23781 ha stabilito che la competenza territoriale  deve essere eccepita nella comparsa di costituzione senza che rilevi l’assenza della convenuta amministrazione alla prima udienza, dato che non è richiesta in tale occasione la riproposizione dell’eccezione già effettuata nella comparsa           
Si consideri, inoltre, che mentre per tutti gli altri tipi di illeciti civili è prevista la possibilità per il trasgressore ai sensi dell’art. 18 della legge nr. 689/81( Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità) di presentare nei trenta giorni dalla notifica eventuali note giustificative, ciò, come ben noto, non è possibile nel caso di violazioni al Codice della Strada, per cui spesso i ricorsi possono essere considerati anche come rimedi giustificativi, in particolare nel caso di verbali di violazioni notificati ai sensi degli artt. 201 e . 196 CDS.
         
Nel caso di specie, il Comune di R. non solo non ha sollevato la relativa eccezione di incompetenza territoriale nelle forme previste dall’art. 38 c.p.c., ma non ha inviato nemmeno la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81, aderendo implicitamente alle circostanze di annullamento eccepite dal ricorrente.
        
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 25.11.1992 n. 12545) ha affermato che, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo a fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante,  come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. l’esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero la fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento;   cio’   non  significa, tuttavia,   che  l’impugnativa dell’opponente renda  queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia   probatoria,   dovendo, invece,   il giudice  del merito prenderle   in esame  e,  facendo  uso dei  poteri discrezionali  di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso  delle risultanze  processuali,  ivi  compresi la  concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell’opponente. ” ( Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988).
          
Per quanto sopra, stante l’incertezza dell’avvenuta commissione della violazione, rilevata attraverso una non identificata apparecchiatura di videosorveglianza, il verbale impugnato va annullato ex art. 23 della legge n. 689/81,  ritenendo assorbiti gli altri motivi di nullità eccepiti dall’opponente.
         
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese, attesa la situazione di incertezza dell’avvenuta violazione.
 

                                                                     P.Q.M.
         

Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dal sig. S. Antonio con ricorso depositato in data 30.05.2008 avverso il verbale di contestazione n. … accert. N. ….. redatto in data 28.01.2008 dalla Polizia Municipale di R., relativo alla violazione dell’art. 158 commi 1 e 5 del C.d.S., così provvede:
 
” 1)  accoglie il ricorso;  
2) e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione impugnato;
  
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi
 
Così deciso in Taranto 04.02.2009                                                       

              Il Giudice di Pace
  
          ( Dr. Martino Giacovelli)
 

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