Sanzioni amministrative – notifica al curatore fallimentare- ammissibilità – 15.05.2012. –

Va anzitutto osservato che con il fallimento il fallito perde la legittimazione sostanziale (articolo 44 della legge fallimentare) e processuale (articolo 43 della legge fallimentare), che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale subentra a ogni effetto al soggetto fallito. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte (per tutte, Cass. Civ. n. 6746 del 21 marzo 2007) la notifica degli atti di accertamento di un credito (al pari della notificazione di un verbale o di una cartella esattoriale) va eseguita a mani del curatore fallimentare, in pendenza della procedura concorsuale, data la piena legittimazione processuale del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento”.                                                                       

                                                      REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente 
 
                                                              
SENTENZA

 nella causa iscritta al n. 15449/2011  R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da  Avv. Mario P., rappresentato e difeso dall’Avv………. ed ellett.te dom.to,  presso lo studio dello stesso, sito in via A. ………..n. 9opponentecontro Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.  M. G……resistente costituito Oggetto : O. S. A.

                                                         FATTO E DIRITTO

 Con ricorso del 29/11/2011, l’opponente impugnava i verbali nn. …………., elevati entrambi in data 26/09/11 dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo, e riguardanti il ciclomotore Honda tg. 1…Il ricorrente eccepiva di non essere proprietario del veicolo contravvenzionato, atteso che lo stesso risultava appartenere alla società C…, dichiarata fallita con sentenza n. 4 emessa dal Tribunale di Palermo il 16/01/11, ed al riguardo precisava di svolgere, nella fattispecie, il ruolo di curatore fallimentare.Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, il quale – pur non contestando la dichiarazione di fallimento della succitata società – chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.Orbene, in ordine al caso di specie appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sulla normativa in tema di fallimento e notificazione di atti al curatore fallimentare.Va anzitutto osservato che con il fallimento il fallito perde la legittimazione sostanziale (articolo 44 della legge fallimentare) e processuale (articolo 43 della legge fallimentare), che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale subentra a ogni effetto al soggetto fallito.Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte (per tutte, Cass. Civ. n. 6746 del 21 marzo 2007) la notifica degli atti di accertamento di un credito (al pari della notificazione di un verbale o di una cartella esattoriale) va eseguita a mani del curatore fallimentare, in pendenza della procedura concorsuale, data la piena legittimazione processuale del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento.Nella sostanza, quindi, la notifica degli atti di accertamento di crediti va effettuata al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento (così, Cass. Civ., sentt nn. 3667 del 1997, 14987 del 2000, 6937 del 2002), in quanto presupposto indefettibile dell’ammissione al passivo di detti crediti nell’ambito della procedura concorsuale.Dall’esame dei verbali impugnati, ed in particolare delle allegate relazioni di notificazioni, si evincono, viceversa, delle irregolarità sostanziali, tali da inficiarne la validità : ci si riferisce, nello specifico, all’errata indicazione dell’opponente, Avv. Mario P., quale “proprietario del veicolo” contravvenzionato ; nonché all’effettuazione della notifica dei detti verbali allo stesso personalmente e presso la sua residenza privata.Per tutti questi motivi, attesa l’illegittimità sia dell’emissione che della notificazione degli anzidetti verbali d’infrazione, ne va dichiarato l’annullamento.Stante la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti processuali per compensare tra le parti le spese di lite. 

                                                               P. Q. M. 

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81; In accoglimento dell’opposizione proposta dall’Avv. Mario P., come sopra rappresentato e difeso, in data 29/11/2011, annulla i verbali … elevati entrambi in data 26/09/11 dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo.Spese interamente compensate. Cosi’ deciso in Palermo addi’ 15/05/2012.                                                           

                     Il Giudice di Pace

                 (Dott. Vincenzo Vitale)        

 

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