Sanzioni amministrative – guida in stato di ebbrezza – ritiro della patente – opposizione –competenza del Giudice di Pace – 14.05.2010. –

esula dall’ambito del procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981, e dei relativi poteri del giudice di pace, non soltanto l’annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini penali, ma anche l’accertamento della esistenza del reato ipotizzato nel verbale stesso che è devoluta al giudice penale, essendo, invece, la competenza del giudice di pace limitata alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e quindi, all’accertamento della sussistenza del fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa, atteso che in presenza dell’accertamento compiuto dai verbalizzanti della suddetta ipotesi di reato il Prefetto è tenuto, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., comma 3, a disporre la misura cautelare della sospensione della patente di guida   

                                            UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

                                                   Sezione VIII – Dott. Vincenzo Vitale
 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale, Visto il ricorso proposto da S. A., rappresentato e difeso dall’Avv. A. D., in data 06/05/2010, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 689/81 ;
Rilevato che la detta opposizione risulta proposta avverso verbale di contestazione, serie 2008 n. 0… ( verbale n. … ), elevato dal Comando Provinciale Carabinieri Sicilia in data 10/03/2010, a seguito della violazione dell’art. 186 co. 2 del C.d.s. ( “ perché il conducente del veicolo…guidava in stato di ebbrezza alcolica “ ), con conseguente ritiro della patente di guida ;
Considerato che avverso siffatto atto amministrativo non appare possibile proporre ricorso, ex artt. 22 e ss lege 689/81, al Giudice di Pace, in base alla normativa vigente ed alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte;
Osservato, nello specifico, che la procedura amministrativa prevede la contestazione dell’illecito previsto dall’art. 186 C.d.s. ed il conseguente inoltro al Prefetto del rapporto, ai fini dell’applicazione delle misure provvisorie e cautelari di competenza, come disposto dall’art. 223 C.d.s. ;
Rilevato che “ avverso il provvedimento del Prefetto puo’ essere proposta opposizione al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione “, secondo quanto previsto dalla legge 689/81 ( che costituisce la legge regolatrice in generale per l’opposizione a tutte le sanzioni amministrative ) : cosi’ dispone l’ultimo comma dell’art. 223 C.d.s., che rimanda all’art. 205 del C.d.s. ;Considerato che secondo la Suprema Corte “ esula dall’ambito del procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981, e dei relativi poteri del giudice di pace, non soltanto l’annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini penali, ma anche l’accertamento della esistenza del reato ipotizzato nel verbale stesso che è devoluta al giudice penale, essendo, invece, la competenza del giudice di pace limitata alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e quindi, all’accertamento della sussistenza del fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa, atteso che in presenza dell’accertamento compiuto dai verbalizzanti della suddetta ipotesi di reato il Prefetto è tenuto, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., comma 3, a disporre la misura cautelare della sospensione della patente di guida “ ( cosi’, per tutte, Cass. Civ. 22844/2009 );
Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che appare possibile proporre opposizione al Giudice di Pace, ex artt. 22 e ss. lege 689/81, avverso il provvedimento prefettizio che dispone la sospensione della patente di guida, risultando l’atto amministrativo, impugnato col presente ricorso, – che dispone il preliminare ritiro della patente di guida – non ricorribile per quanto sopra esposto ;

                                                                        P. Q. M. 

Visti gli artt. 22 e ss. della legge 689/81;
Dichiara inammissibile l’opposizione proposta da S. A., in data 06/05/2010, avverso verbale di contestazione, serie 2008 n. ….. ( verbale n. …… ), elevato dal Comando Provinciale Carabinieri Sicilia in data 10/03/2010.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 
Palermo il 14/05/2010.

                                  Il Giudice di Pace

                              (Dott. Vincenzo Vitale)

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