Sanzioni amministrative – giudizio di opposizione – legittimità della pretesa -onere della prova a carico della P.A. – 15.10.07. –

Sanzioni Amministrative

“La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che nel giudizio di opposizione, il giudicante, non deve valutare la legittimità dell’atto amministrativo, ma la legittimità della pretesa sanzionatoria, e quindi deve giudicare sulla responsabilità dell’opponente che và dimostrata in giudizio. Di conseguenza vi è un notevole alleggerimento della posizione probatoria dell’opponente, a costui è sufficiente fare opposizione ed accollare alla P.A. ed al Giudice, l’onere della prova. Incombe dunque alla P.A. nella sua veste sostanziale di attrice, dimostrare la fondatezza della sua pretesa, dinanzi all’opposizione del ricorrente.… il giudice di merito deve valutare la configurabilità o meno dell’elemento psicologico del dolo e della colpa nella commissione dell’illecito, e quindi la conoscenza e la conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell’illecito”.   

                                                               Sentenza 15 ottobre 2007, n. 1059 

                                                                        REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                             IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE   

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco,  ha pronunciato la seguente   SENTENZA   
Nella causa iscritta al n. 741 R.A.C. dell’anno 2007   
Promossa da   ……. elettivamente domiciliata in Ceccano (Fr), via S. F. n. .. presso lo studio del dott. D. S. che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo, – ricorrente –CONTRO   
Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t.   -resistente contumace-   
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa   
CONCLUSIONI: ricorrente, previa dichiarazione di illegittimità del verbale in epigrafe indicato, accogliere il ricorso proposto e per l’effetto annullare il verbale n. .. del 16.01.2007, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 

                                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   

Con tempestivo ricorso depositato in data 28.03.2007, ………. proponeva opposizione avverso il verbale n. .. redatto dalla Polizia Municipale di Frosinone in data 28.01.2007 per presunta violazione dell’art. 7 e 1/b e 13 del C.d.S. poiché: “circolava alla guida del suddetto veicolo violando l’ordinanza sindacale n. 542 del 11.01.2007 – blocco totale domenicale”. 
Deduceva in fatto il ricorrente che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al verbale è stata indotta in errore da quanto pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” cronaca di Frosinone, che in prima pagina, nel numero del 27.01.2007, riferendosi al blocco totale del traffico, così commentava: “dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 all’interno della ZTL.”  
Nessuno si costituiva per parte resistente. 
All’udienza di prima comparizione, l’opponente, riportandosi al ricorso, ne chiedeva l’accoglimento. 
Il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la decideva dando lettura del dispositivo. 

                                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il Giudice di Pace, letti gli atti di causa richiamati, rileva che la domanda di parte ricorrente è sufficientemente provata e pertanto và accolta. 
Dalla documentazione versata in atti, si evince che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale, la ricorrente è stata indotta in errore da quanto pubblicato sul quotidiano il Messaggero,cronaca di Frosinone, che in prima pagina, nel numero del 27.01.2007, riferendosi al blocco totale del traffico, così commentava: “dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 all’interno della ZTL”.
La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che nel giudizio di opposizione, il giudicante, non deve valutare la legittimità dell’atto amministrativo, ma la legittimità della pretesa sanzionatoria, e quindi deve giudicare sulla responsabilità dell’opponente che và dimostrata in giudizio.
Di conseguenza vi è un notevole alleggerimento della posizione probatoria dell’opponente, a costui è sufficiente fare opposizione ed accollare alla P.A. ed al Giudice, l’onere della prova.
 
Incombe dunque alla P.A. nella sua veste sostanziale di attrice, dimostrare la fondatezza della sua pretesa, dinanzi all’opposizione del ricorrente. Orbene, nel caso specifico, la P.A. non ha fornito alcuna prova contraria né ha contestato le deduzioni del ricorrente.
Per di più la recente giurisprudenza è costante nel ritenere (cfr. Cass. Civ. 31 ottobre 2005 n. 21188) che il giudice di merito deve valutare la configurabilità o meno dell’elemento psicologico del dolo e della colpa nella commissione dell’illecito, previsto in generale dall’art. 3 della L. 689/81, e quindi la conoscenza e la conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell’illecito.
Orbene nel caso di specie, viene meno a parere di questo giudice, l’elemento psicologico del dolo e della colpa.
 Ne consegue che, non potendo ritenersi provata la responsabilità dell’opponente, ai sensi dell’art. 23 L. 689/81, l’opposizione va accolta ed annullato il verbale.
L’accoglimento del presente motivo è assorbente rispetto agli altri.
 

                                                                                       P.Q.M. 

Il Giudice di Pace, dott.ssa Giulia Franco, nella causa promossa da …omissismsmvld…. contro il Comune di Frosinone, iscritta al n. 741/07 definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il verbale opposto. 
Spese compensate.   
Frosinone, lì 15.10.2007   
Il Giudice di Pace

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