Sanzioni amministrative – confisca motoveicoli – principio del favor rei – 17.01.07 –

Sanzioni Amministrative

Importante sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto la confisca dei motoveicoli. In particolare, il Giudice ha aderito al principio affermato in giurisprudenza secondo cui :” Qualora sopravvenga, dopo il perfezionamento dell’illecito amministrativo, ma anteriormente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, una disciplina normativa più favorevole al responsabile, l’ordinanza ingiunzione emessa sulla base della legge vigente al tempo del perfezionamento dell’illecito è illegittima, dovendosi applicare per analogia il principio del “favor rei” richiamato dall’art. 40 l. n. 689 del 1981.”  Pertanto, il giudicante, tenuto conto anche della recente ordinanza n. 453 del 13.12.2006 emessa dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto di applicare il nuovo regime più favorevole alle violazione commesse antecedentemente al 03.10.2006 e dichiarare la illegittimità del provvedimento opposto e cioè del sequestro finalizzato alla confisca.      

                                                              REPUBBLICA ITALIANA

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                      IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
                                                        
                                                                V^ sezione  civile
 

in persona dell’Avv. Arturo Nocerino, ha pronunciato nella pubblica udienza del       2007 la seguente
 SENTENZA 
nella causa civile iscritta al n. del R.G. A. C. dell’anno 2006 vertente  
TRA 
B…..A…… OPPONENTE 
E 
Prefettura di Napoli,  OPPOSTO 

OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione amministrativa L.689/1981
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa. 

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con ricorso depositato in cancelleria in data  24.07.2006, il ricorrente esponeva che era stato elevato e contestato a…….., in data 21.03.2006, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Reparto Operativo, Nucleo Radiomobile, il verbale n……, per violazione dell’art. 171 c.1 e 2 C.d.S. (guida senza casco protettivo) con il sequestro amministrativo del motociclo tg. —–, di proprietà dell’opponente.
Ciò premettendo, si opponeva alla sanzione e deduceva, tra l’altro, la illegittimità del sequestro per scadenza dei termini.
Il giudice fissava con decreto, notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse.
L’amministrazione opposta si costituiva e depositava l’originale del verbale impugnato. All’udienza fissata, presenti le parti, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art.23 della legge n.689/81 e della sentenza Corte Costituzionale n. 534/90.                                

                                                                           MOTIVI       
    
L’opposizione va accolta nei limiti di seguito indicati. 
Giova premettere che con l’opposizione viene introdotto un giudizio tendente all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l’amministrazione oppo-sta ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell’onere probatorio.Deve, inoltre, rilevarsi che a seguito dell’opposizione il giudice ha il potere – dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., controllandone l’intrinseco fondamento sia sul piano dell’esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all’opponente sia sul piano della qualificazione giuridica.
Preliminarmente va rilevato la procedibilità dell’azione, tenuto conto che nel verbale impugnato è indicato che avverso lo stesso è ammesso ricorso innanzi al G.d.P. competente e, per questa via,  va evidenziato che il cittadino-utente non può essere gravato da ulteriori incombenze amministrative, costringendolo a reiterare l’azione o rimettendo la questione all’organo periferico, con ulteriori aggravi di costi per il ricorrente e per la collettività e negando una giustizia celere ed attuale.
A conferma di tanto, la norma prevede la semplificazione delle procedure per consentire una celere difesa dei diritti, con azioni improntate alla celerità e semplicità ed anche per un ormai consolidato principio giurisprudenziale di economicità dei procedimenti, nonché al fine di non intasare la giustizia con nuovi ricorsi, in caso di rigetto ingiustificato. 
Va poi precisato che parte ricorrente, all’udienza di comparizione, presente l’Amministrazione opposta, ha, tra l’altro, evidenziato che le recenti modifiche normative hanno sostituito il sequestro, finalizzato alla confisca del motoveicolo,  con il sequestro o fermo amministrativo temporaneo, in pratica già applicato per il caso per cui si procede.
Sul punto la P. A. nulla ha precisato ed ha eccepito, semplicemente, che “il sequestro non ha un termine ma è finalizzato alla confisca”.È indubbio che la normativa relativa alla violazione per cui si controverte risulta essere stata modificata con il D.L. del 3.10.2006 n. 262 Art. 44, convertito in Legge 24.11.2006 n. 286.
Il legislatore, abrogando la norma precedente, ha previsto (art. 97 c. 14 C.d.S.) la confisca solo per alcune violazioni (produzione e commercio di ciclomotori irregolari – comma 5, e ciclomotore senza certificato di circolazione – comma 6) o quando il ciclomotore è stato utilizzato per commettere un reato (art. 213, c. 2 sexies). Per le altre violazioni, tra le quali la guida senza l’uso del casco protettivo (art. 171 c.1), come nel caso per cui si procede, il legislatore ha abrogato la norma che prevedeva la confisca, sostituendola con il fermo amministrativo per 60 giorni, aumentato a 90, in caso di reiterazione, per almeno due volte nell’arco di un biennio, della violazione, oltre, naturalmente, alla sanzione pecuniaria.
Ciò detto, ritiene il giudicante potersi applicare al caso in esame la norma che ha abrogato la confisca, trattandosi di illecito amministrativo e considerato che:
          il motociclo è stato sottoposto a sequestro fino ad oggi, per circa dieci mesi, ed affidato in custodia al ricorrente-proprietario dal 26 aprile 2006, privandolo dell’uso;
          la sanzione accessoria (confisca) è sproporzionata ed iniqua;
          l’infrazione (art. 171/1°-2° C.d.S. guida senza casco) è stata commessa da ……………e non dal ricorrente;
          nel caso di specie, può trovare ingresso il principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo il quale <<Qualora sopravvenga dopo il perfezionamento dell’illecito amministrativo, ma anteriormente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione una disciplina normativa più favorevole al responsabile, l’ordinanza ingiunzione emessa sulla base della legge vigente al tempo del perfezionamento dell’illecito è illegittima, dovendosi applicare per ana-logia il principio del “favor rei” richiamato dall’art. 40 l. n. 689 del 1981. (Tribunale Firen-ze, 20 febbraio 2001)>> .
Va poi rilevato che la S.C. ha affermato che <<In caso di trasformazione d’illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito – trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c. 3 C.P.), si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in il-lecito amministrativo; per altro verso l’art. 40 L. 24.11.1981 n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate dalla legge stessa, ma ap-plicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposi-ta disciplina transitoria>>. 
Alla tesi sopra esposta, a parere del giudicante,  non sono di ostacolo le pronunzie più rigorose ed intransigenti, secondo le quali, in tema di illeciti amministrativi, anche se depenalizzati, non si applica la disciplina posteriore più favorevole. (Cass. Civ. Sez. Lav. 26.09.2005 n. 18761 ed altre conformi).
Va evidenziato in punto che tale giurisprudenza si è formata soprattutto in materia di evasione contributiva, in materia di abusi edilizi, raccolta rifiuti e quant’altro. Cioè in quelle materie per le quali la violazione comporta un danno immediato alla collettività che, per tale motivo e per non ingenerare malcostume, non ammette una condotta priva di san-zioni penalizzanti.Vi è di più. A conferma dell’orientamento del giudicante, va precisato che nelle materie sopra richiamate, in caso di modifiche della norma più favorevole al contravventore, successiva alla commissione della violazione, il legislatore ha previsto, non di rado, norme di sanatoria o di condono. 
Non vi è dubbio poi che le modifiche al C.d.S., relativamente alla sanzione della confisca, sono state determinate dalle spesso fondate eccezioni di incostituzionalità sollevate e dall’interesse della collettività rivolto più a punire il trasgressore che non il proprietario, il quale, senza aver commesso violazione, subiva le conseguenze (confisca) del comportamento illecito di altri.
Per i motivi esposti e tenuto anche conto della recente ordinanza n. 453 del 13.12.2006 emessa dalla Corte Costituzionale, a parere del giudicante, sussistono fondati motivi per applicare il nuovo regime più favorevole alle violazione commesse antecedentemente al 03.10.2006 e, pertanto, dichiarare la illegittimità del provvedimento opposto e cioè del sequestro finalizzato alla confisca.
A conforto dell’accoglimento dell’opposizione va rilevato che, comunque, il sequestro si è protratto per circa dieci mesi, superando abbondantemente i termini di 60/90 giorni previsti dalla vigente normativa ed ha, inoltre, raggiunto il fine sanzionatorio, sottraendo il motociclo all’utilizzatore.Per i motivi esposti, ferma l’applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del trasgressore …… per la violazione commessa, l’opposizione deve essere accolta ed annullato il verbale impugnato. Ricorrono giusti motivi, tenuto anche conto della materia trattata, per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

                                                                        P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Arturo Nocerino V^ sez. civ., così provvede:
A)         In parziale accoglimento dell’opposizione, annulla il verbale n. …….., limitatamente al provvedimento di sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca del motociclo tg. ….., elevato dai Carabinieri di Napoli, Reparto Operativo, Nucleo Radiomobile in data —………. Conferma per il resto.
B)         Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli 17 gennaio 2007 
Il Cancelliere p.e. B3  
                                            
                                                                                 
                                   Il Giudice di Pace
                                                                         
                                
Avv. Arturo Nocerino

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