Sanzioni amministrative – concorso formale – 13.12.2011. –

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in oggetto, relativa ad una opposizione a sanzione amministrativa, ha ribadito che: l’art. 8 della legge 689/81 dispone che “chi con un’azione od omissione…commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. In tal senso, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sostiene che “in materia di sanzioni amministrative non si applica l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’art. 81 cod. pen., ma, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l’irrogazione di un’unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un’unica condotta (cosiddetto concorso formale)” . Ancor più chiaramente, i giudici nomofilattici, in una recente ordinanza (n. 944 del 17 gennaio 2011) hanno ritenuto applicabile “l’art. 8 della legge n. 689/81, che al primo comma prevede il cd. concorso formale di illeciti” a proposito di “eccesso di velocità, accertato a seguito di due violazioni accertate a distanza di quaranta minuti l’una dall’altra”,

                                   
 
                                               REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                              
                                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


                                 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

 


Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente

                                                                                                              SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13070/11 R. G. , e promossa da

 

M. S., Rappresentata E Difesa Dall’avv. G. P., Presso Il Cui Studio, Sito In Via ……………. Ha Eletto Domicilio

opponente
  

                                                                                                                    CONTRO

Comune Di Palermo, In Persona Del Sindaco Pro-Tempore, rappresentato e difeso dal

 

Comm. di P.M. Gaspare Cracolici

opposto costituito

 


Oggetto : opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni : come in atti.

                                                                                                                FATTO E DIRITTO 

 In data 18/10/2011, l’opponente proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione n. …../2011, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 03/06/2011, che sanzionava l’infrazione di eccesso di velocita’ ( art. 142 c.d.s. ), rilevata a mezzo autovelox, del motociclo tg, …., che percorreva il Viale della Regione Siciliana, carreggiata centrale, in direzione Trapani, alle ore 17,01.

L’opponente eccepiva, nei motivi di ricorso, fra l’altro, la violazione dell’art. 8 della legge 689/81, atteso che la Polizia Municipale, nella fattispecie, elevava e notificava altro verbale (n. …..), emesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ma alle 16,27, verbale, la cui sanzione amministrativa pecuniaria veniva assolta dalla ricorrente (come da bollettino postale allegato).

Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva il rigetto dell’opposizione, affermando al riguardo l’inapplicabilità della disposizione citata.

Orbene, sul piano normativo, l’art. 8 della legge 689/81 dispone che “chi con un’azione od omissione…commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”.

In tal senso, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sostiene che “in materia di sanzioni amministrative non si applica l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’art. 81 cod. pen., ma, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l’irrogazione di un’unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un’unica condotta (cosiddetto concorso formale)” (per tutte, Cass. Civ. 13672/2007).

Ancor più chiaramente, i giudici nomofilattici, in una recente ordinanza (n. 944 del 17 gennaio 2011) hanno ritenuto applicabile “l’art. 8 della legge n. 689/81, che al primo comma prevede il cd. concorso formale di illeciti” a proposito di “eccesso di velocità, accertato a seguito di due violazioni accertate a distanza di quaranta minuti l’una dall’altra”, fattispecie assolutamente analoga al caso in esame.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimità del verbale impugnato, in quanto emesso in violazione dell’art. 8 della legge 689/81, atteso che controparte opposta, nel caso concreto, avrebbero dovuto redigere e notificare un unico verbale d’accertamento, con la determinazione della sanzione più grave, in relazione alle accertate infrazioni d’una stessa disposizione del Codice della Strada.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in base alle tariffe forensi, nell’importo di € 580,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.

 

                       P. Q. M.                                                                     
  

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;

Visto l’art. 91 C.p.c. ;

 

Accoglie il ricorso in opposizione proposto da M. S., come sopra rappresentata e difesa, in data 18/10/2011, e conseguentemente annulla il verbale di contestazione n. …./2011, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 03/06/2011, in quanto illegittimamente emesso.

Condanna il Comune di Palermo alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 580,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, in favore della ricorrente, Sig.ra M. S., come sopra rappresentata e difesa.

 

Cosi’ deciso in Palermo addi’ 13/12/2011. 
                                         
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (Dott. Vincenzo Vitale)

Potrebbero interessarti anche...