Risarcimento danni – pacchetti turistici – responsabilità del tour operator – 30.05.08. –

“La direttiva 90/314/Cee è stata adottata al fine armonizzare le diverse normative previste dagli Stati membri con riferimento ai cd. pacchetti turistici. L’attenzione del legislatore comunitario, si è rivolta verso un sistema di protezione del consumatore fondato sull’obbligo di fornire informazioni chiare, complete, tempestive e non ingannevoli, gravante sull’organizzatore e sul venditore di servizi “tutto compreso” e sulla responsabilità di tali soggetti per l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto. L’art 5 della direttiva Cee prevede, la responsabilità dell’organizzatore e/o del venditore di circuiti vacanze “tutto compreso” per l’inadempimento e per la cattiva esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, indipendentemente dalla circostanza che tali obblighi siano stati eseguiti dagli stessi o da altri prestatori di servizi”

                                                   REPUBBLICA ITALIANA     

                                             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
    

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente    SENTENZA     

nella causa iscritta al n. …./06 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da 
    
M. E. e R. V., rappresentati e difesi dall’Avv. A. M. F., presso il     cui studio, sito in via N. M. .., hanno eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti     
contro     
Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. F. F. del foro di Roma ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. A. D., sito in via ….., giusta procura     
Costa Crociere S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A. P., presso il cui studio, sito in via …… ha eletto domicilio, giusta procura     Oggetto : Azione di risarcimento danni.   Conclusioni : come in atti.     
 

                                                SVOLGIMENTO DEL PROCESSO     

Con atto di citazione del 14711/2006, gli attori convenivano in giudizio la Costa Crociere e l’Alitalia al fine di essere risarciti in conseguenza dell’evento verificatosi in data 22/10/2005. 
  
Avendo acquistato un pacchetto turistico “ tutto compreso “ per il loro viaggio di nozze, che includeva quattro voli aerei con Alitalia, gli istanti constatavano, all’aeroporto di Genova, lo smarrimento di un bagaglio e presentavano regolare denuncia all’ufficio assistenza bagagli Alitalia.   
Identica denuncia rappresentavano a bordo della nave della Costa Crociere.   
Il detto bagaglio venivano successivamente ritrovato e riconsegnato agli attori soltanto in data 10/02/2006, e dunque al termine del loro viaggio di nozze, nel corso del quale – per 12 giorni – gli stessi si trovavano costretti a subire notevoli disagi, in quanto privi dei loro effetti personali e dei capi di abbigliamento, ivi contenuti.   
A fronte dell’accaduto, precisavano che la convenuta Costa Crociere metteva loro a disposizione una maglietta ed un set da viaggio, contenente spazzolino, dentifricio e dopobarba ( ciascuno ), oltre a rilasciare, in data 01/11/2005, una dichiarazione di smarrimento bagagli.   Quindi, in data 05/11/2005 gli attori formulavano richiesta di risarcimento danni patrimoniali ( ammontanti ad € 150,00, per spese di prima necessita’ affrontate nel corso del viaggio ) e non patrimoniali, quantificati nell’importo di € 750,00 ciascheduno.   
Costituendosi in giudizio, la Costa Crociere escludeva ogni responsabilita’ al riguardo, addebitando la stessa a carico del vettore aereo ( verso cui avanzava in subordine domanda di manleva ) ed eccepiva di avere messo a disposizione degli attori il guardaroba della nave, oltre al servizio di lavanderia.   
Costituitasi in giudizio, l’Alitalia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l’estinzione dell’azione di risarcimento danni per mancato reclamo scritto, da parte del Sig. R., nei termini previsti dalla legge e dalle norme contrattuali ( ventuno giorni dalla data della restituzione del bagaglio smarrito ).   
Con note autorizzate, gli attori negavano la circostanza addotta dalla Costa Crociere e, in riferimento all’eccezione sopraeposta, sollevata dall’Alitalia, precisavano che in data 16/02/2006 ( dunque entro 6 giorni dalla riconsegna del bagaglio ) la Sig.ra M. reiterava la richiesta di risarcimento ad Alitalia ed inviava la documentazione in originale, comprensiva del reclamo sporto al rientro in Italia ( e firmato anche dal Sig. R. ).  Sul piano istruttorio, avendo la controversia natura documentale, venivano interrogati gli attori, che, nella sostanza, confermavano la loro versione dei fatti.    

                                                  
MOTIVI DELLA DECISIONE     

All’esito dell’istruzione dibattimentale, appare legittimo accogliere le domande svolte dagli attori.   
In via del tutto preliminare, va rigettata l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Alitalia, atteso che – come sottolineato con note autorizzate – appaiono rispettati i termini normativamente previsti, stante che la Sig.ra Mercante inoltrava al vettore in data 16/02/2006 la prevista richiesta, allegando alla stessa, e dunque richiamando per relationem, il reclamo sporto dagli attori in data 05/11/2005.   
Nel merito, appare provato – in quanto non oggetto di contestazione – l’evento ( ossia, lo smarrimento del bagaglio ).   
Orbene, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata su una questione pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’art 5 della direttiva 90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.   
La direttiva 90/314/Cee è stata adottata al fine armonizzare le diverse normative previste dagli Stati membri con riferimento ai cd. pacchetti turistici.   
L’attenzione del legislatore comunitario, coerente con l’indirizzo già espresso nel 1970 nella Convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggio, si è rivolta verso un sistema di protezione del consumatore fondato sull’obbligo di fornire informazioni chiare, complete, tempestive e non ingannevoli, gravante sull’organizzatore e sul venditore di servizi “tutto compreso” e sulla responsabilità di tali soggetti per l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto.   
L’art 5 della direttiva Cee prevede, infatti, la responsabilità dell’organizzatore e/o del venditore di circuiti vacanze “tutto compreso” per l’inadempimento e per la cattiva esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, indipendentemente dalla circostanza che tali obblighi siano stati eseguiti dagli stessi o da altri prestatori di servizi.   
Sono fatti salvi, però, i casi in cui la cattiva esecuzione del contratto sia imputabile al consumatore o le mancanze constatate, imprevedibili e insormontabili, siano imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni o a forza maggiore o ad un avvenimento che l’organizzatore e/o il venditore non potevano prevedere con diligenza.   
In una recentissima sentenza ( Cassazione civile , sez. III, sentenza 24.04.2008 n° 10651 ), la Suprema Corte ha affermato che l’organizzatore “ assume infatti un’obbligazione di risultato ( Cassazione Sez. III, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004 ) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere.   
Una estensione della disciplina dell’esonero agli obblighi derivanti dal contratto deve invece escludersi, oltre che per ragioni testuali, anche’per l’evidente contrasto che si verificherebbe con la ratio della disciplina comunitaria e con lo stesso principio fondamentale sancito in questa materia dall’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che prevede come fine istituzionale dell’Unione un elevato livello di tutela dei consumatori ”.   
Per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto si deve tener presente che il consumatore che acquista un pacchetto turistico “tutto compreso” si trova generalmente in una situazione di particolare debolezza dovuta sia al fatto che entra in contatto con diversi soggetti fornitori di servizi turistici, dall’organizzatore all’albergatore, dal vettore alla giuda   ecc., sia alla circostanza che la maggior parte degli inconvenienti si verificano, solitamente, quando è lontano dal luogo di sua residenza con conseguenti stati d’ansia e di stress.   
Perciò, quando l’inadempimento degli operatori turistici rovina la vacanza del consumatore questi oltre a subire danni di tipo patrimoniale patirà soprattutto disagi morali.   La direttiva 90/314/Cee ammette implicitamente l’indennizzabilità dei danni morali laddove all’art. 5 n° 2 comma 4° fa riferimento ai “ danni diversi da quelli corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni ”.   
Questo principio è stato recentemente sostenuto anche dalla Corte di giustizia dell’U.E. nel procedimento C-168/00 : in tal senso, la Corte ha dedotto l’implicita previsione della risarcibilità dei danni morali e alla luce delle considerazioni di cui sopra, ha risolto la questione pregiudiziale sollevata dal giudice austriaco dichiarando che “ l’art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso» ”.   
Nel nostro ordinamento, sulla scia del diritto internazionale e comunitario, si è disciplinato il contratto di vendita di pacchetti turistici, dando così attuazione alla direttiva Cee 90/314, attraverso il Dlgs. 111/95 le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell’art. 1 del medesimo, ai pacchetti turistici venduti ed offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore. L’art. 16 del Dlgs 111/95 prevede la responsabilità dell’organizzatore e del venditore dei pacchetti turistici per i danni diversi dai danni alla persona provocati dall’inadempimento o dall’inesatta in esecuzione delle prestazioni.   
Nello stesso senso si esprimono – come detto – gli art. 13 e 15 della legge 1084/77 di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 1970.   La CCV è stata ratificata dall’Italia avvalendosi della facoltà di applicarla ai soli contratti di viaggio internazionali, intendendosi per tali quei contratti di viaggio da eseguirsi totalmente o parzialmente in uno stato diverso da quello in cui il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito.  
 Relativamente a questi contratti, perciò, l’organizzatore è responsabile per qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore a causa dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi.   Nonostante queste previsioni normative, la giurisprudenza italiana, per lo più di merito, ha prevalentemente negato la risarcibilità del danni da vacanza rovinata appoggiandosi all’interpretazione tradizionale dell’art. 2059 c.c., secondo la quale la risarcibilità dei danni morali è limitata alle conseguenze penali degli illeciti aquiliani.   
Così ritenendo, i giudici di merito hanno respinto la risarcibilità dei danni morali consistenti nei disagi e negli stati di ansia e stress patiti a causa della cattiva esecuzione del contratto di viaggio.   
Orbene, siffatta interpretazioni non appare condivisibile e soddisfacente.   
È evidente, infatti, che il danno da vacanza rovinata è un danno morale che non può essere considerato patrimoniale se non per effetto di palesi forzature interpretative.   In caso di inadempimento dell’organizzatore (o del venditore) di un viaggio tutto compreso, infatti, il viaggiatore sopporterà danni patrimoniali ma potrà anche patire degli emotional distress cioè disagi, stati d’ansia, stress che, come ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza del 12/3/02, devono essere risarciti quali danni morali.   
Da questo punto di vista, il riferimento operato più volte dalla giurisprudenza all’interpretazione tradizionale dell’art. 2059 c.c., al fine di escludere la risarcibilità dei danni morali patiti dal viaggiatore, non appare corretto.   Infatti, è lo stesso dato normativo contenuto nell’art. 2059 c.c. che consente di reputare ammissibile la piena risarcibilità, anche nel nostro ordinamento, dei danni morali conseguenti al mancato o cattivo godimento della vacanza programmata in contratto.   L’art. 2059 c.c. dispone al riguardo che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.   
Ebbene, il fondamento normativo richiesto dalla norma per la risarcibilità dei danni morali si rinviene, con riferimento ai contratti di viaggio internazionali, negli art. 13 e 15 della legge 1084/77 e per quanto riguarda i cd. pacchetti turistici nell’art. 16 del Dlgs 111/95, come illustrato in precedenza.   
Condivide quest’orientamento il Tribunale di Cagliari, che ha condannato una società venditrice un pacchetto turistico a “ risarcire il danno derivante dal fastidio derivante dall’inesatta esecuzione, c.d. danno da vacanza rovinata, in modo distinto dal decremento patrimoniale subito.”   
Il Tribunale ha espressamente affermato che il danno da vacanza rovinata consiste “ negli emotional distresses, collegati al mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore, secondo la previsione dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 1970, resa esecutiva in Italia con la sopra citata l. 1084/77, richiamata dall’art. 16 D.L.vo n. 111/95 ”.   
Quest’interpretazione appare essere la più corretta, anche e soprattutto alla luce di quanto statuito il 12/3/02 dalla Corte di giustizia dell’U.E. , per la quale il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso».   
Tale danno, dunque, consiste nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago o di riposo secondo le proprie aspettative.   Si tratta, pertanto, di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito ( come afferma una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8827/2003 ).   
Per quanto concerne poi la fattispecie specifica dello smarrimento del bagaglio, occorre ricordare che la materia è regolata dal codice civile, dalla normativa comunitaria, dalle convenzioni internazionali ( principalmente la convenzione di Montreal del 28/5/99 ) e dal codice della navigazione . Con l’imbarco, infatti, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale è tenuto al risarcimento del danno in caso di mancata restituzione o di danneggiamento del medesimo, a meno che non riesca a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nella consegna siano stati determinati da causa a lui non imputabile.
Alle compagnie aeree dell’Unione Europea si applica la convenzione di Montreal sopra riportata, alla quale è stata data esecuzione nel nostro paese con la legge n. 12 del 10/1/2004.   Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, se il fatto si è prodotto a bordo dell’aereo oppure – come nel caso oggetto della controversia – nel corso del periodo nel quale il vettore aveva la custodia dei bagagli. Nel caso di bagagli non consegnati, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. Il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto alla condizione che il vettore riconosca la perdita del bagaglio consegnato, ovvero, qualora il bagaglio non sia ancora giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista. In caso di ritardo il vettore è responsabile fino a 1.000 DSP per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo, mentre per quanto riguarda il bagaglio non consegnato,il vettore è responsabile solo se il danno gli è imputabile.   
Alla luce delle suesposte considerazioni, va affermata la responsabilita’ della Costa Crociere e dell’Alitalia, in solido fra loro, in ordine ai fatti per cui è causa.   Non si accoglie la domanda di manleva esperita dalla convenuta Costa Crociere in quanto non sufficientemente documentata e provata ex art. 2697 c.c..   
In ordine al quantum – sulla scorta dei documenti giustificativi di spesa – appare sufficientemente provata la voce di danno, pari ad un importo complessivo di € 150,00, a titolo di spese di prima necessita’.   
Del pari, quale danno morale – in conseguenza del revirement effettuato dalla giurisprudenza di legittimita’ e di merito – appare legittimo attribuire agli attori la somma complessiva di € 1.500,00 ( ossia € 750,00 cadauno ).   Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, sulla scorta delle tariffe forensi, nell’importo di € 1.500,00 ( di cui € 550,00 per onorari ).     

                                                                             P. Q. M.     

Visti gli articoli di legge citati ; 
  
Dichiara la responsabilita’ solidale delle convenute Costa Crociere S.p.a. ed Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in ordine alla causazione degli accadimenti, che hanno colpito gli attori M. E. e R.V., in data 22/10/2005.  
Condanna pertanto la Costa Crociere S.p.a. e l’Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori M. E. e R. V., e quantificati nell’importo complessivo di € 150,00, a titolo di rimborso di spese di prima necessita’, nonché dei danni morali a carico degli stessi, e quantificati nella somma complessiva di € 1.500,00.   
Condanna infine la Costa Crociere S.p.a. e l’Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 1.500,00 ( di cui € 550,00 per onorari ).     
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 30/05/2008.   
 
     Il Giudice di Pace 
  

   (Dott. Vincenzo Vitale) 
    

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