Risarcimento danni – mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti – danni alla salute per i cittadini – 15.12.07 –

Importante sentenza del Giudice di Pace di Napoli ( prima nel suo genere) che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni alla salute subiti da alcuni cittadini, a causa della mancata raccolta dei rifiuti“ sussistono gravi responsabilità in capo alla P.A., che pur avendo a disposizione tutti gli strumenti legislativi per una corretta raccolta e pedissequo smaltimento dei rifiuti, non vi provvede in maniera concreta, costringendo il cittadino a vivere in un ambiente sicuramente insalubre, con gravi ripercussioni per la salute di tutti i cittadini…. è evidente che il “cittadino – persona” subisce un danno alla salute che , con il passare degli anni, potrebbe divenire assolutamente irreparabile con il manifestarsi di malattie gravi ed incurabili. Giova rilevare,  che  il danno alla salute si evidenzia solo limitatamente con effetto immediato, invero, le effettive e gravi  manifestazioni si avranno con il trascorrere degli anni. Pertanto, il danno risarcibile è di  tipo esistenziale”.                 

                                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all’udienza del 28/02/2007, nella causa iscritta al n° 47130/05 R.G.
TRA
G. C., elettivamente domiciliato in Napoli alla …, presso lo studio dell’avv. A. P. che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di citazione.                                                                                                                                                                                                                    
ATTORE
E
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t. ex lege dom.to in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Distrettuale Municipale e rappresentato e difeso dagli avvocati I. I. e A. A., giusta mandano in calce all’atto di citazione.                                                                                                                                                                                                                                                                        
CONVENUTO
E
A.S.I.A. – Azianda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A., in persona del Presidente del CdA legale rappresentante pr4o tempore dott. G. B., elettivamente domiciliata in Napoli alla via …. n° … presso lo studio dell’avv. A. D R. che la rappresenta e difende in virtù di procuta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.                                                                           
CONVENUTO

NONCHE’
ASSITALIA – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. M. A. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. n°  presso lo studio dell’avv. F. T., che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all’atto di chiamata in causa.
CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE’
C. G., elettivamente domiciliato in Napoli … presso lo studio dell’avv. .. che lo rappresenta e difende giusta procura speciale  in calce  alla comparsa di intervento.                           
INTERVENTORE

NONCHE’
V. M., elettivamente domiciliato in Napoli ……. presso lo studio dell’avv. A. P. che la rappresenta e difende giusta procura speciale  in calce alla comparsa di intervento.                 
INTERVENTORE

NONCHE’
M. M., M. M., M. S., P. G., R. S., T. M., R. M., S. T., R. L., M. C., P. G., elettivamente domiciliati in Napoli … presso lo studio dell’avv. A. P. che li rappresenta e difende giusta procura speciale  in calce alla comparsa di intervento.                                                                                      
INTERVENTORI

NONCHE’B. V., elettivamente domiciliato in Napoli …… presso lo studio dell’avv. A. P. che lo rappresenta e difende giusta procura speciale  in calce alla comparsa di intervento.
INTERVENTORE

NONCHE’
M. G., elettivamente domiciliato in Napoli ….. presso lo studio dell’avv. A. P. che lo rappresenta e difende giusta procura speciale  in calce alla comparsa di intervento.                     
INTERVENTORE

OGGETTO:  Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: Per l’attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite.  Per il convenuto Comune di Napoli: come da comparsa di costituzione.
Per la convenuta ASIA S.p.A. : come da comparsa di costituzione e note conclusionali.
Per la chiamata in causa Assitalia S.p.A.: come da comparsa di costituzione e note conclusionali. Per gli interventori : come da comparsa di intervento e note conclusionali. 

                                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione  ritualmente notificato il 17-20/06/2005, il sig. G. C. chiamava in giudizio il Comune di Napoli e l’ASIA S.p.A., esponendo che:  quale abitante in Napoli alla via F. n° 7 e pur pagando la TARSU non godeva del corrispettivo servizio che doveva essere eseguito dall’ASIA S.p.A.; da tempo, oramai, la strada in cui abitava era impraticabile, lurida così come i marciapiedi di tutta la città erano costantemente invasi da rifiuti maleodoranti di ogni genere, oltre che da cartacce ed escrementi e feci di animali; in particolare in prossimità dei cassonetti rimanevano in bella mostra rifiuti e materiali di risulta  e scarico di tipo alimentare, cartaceo, plastica, nonché ingombranti mobili dismessi, materassi usati, carcasse, sanitari ed elettrodomestici, il tutto a dispetto della prevista pulizia, e della promessa pubblicizzata raccolta differenziata disposta dalla normativa vigente; con grande attenzione e con sottrazione di tempo alle proprie attività, si dedica alla separazione dei rifiuti al fine di ottimizzarne la raccolta differenziata; suo malgrado èp costretto a vivere con un ingiustificabile sporcizia ed inquinamento ambientale, causa della perenne emergenza rifiuti e di pericoli igienico sanitari, a respirare aria maleodorante proveniente dai cumuli di spazzatura, oltre che ad inalare sgradevoli e nocive esalazioni provenienti dai cassonetti stracolmi, e comunque sudici e fatiscenti; nonostante l’inquinamento, i danni alla salute dei cittadini ed all’immagine della città, la grave situazione ambientale, a nulla sono valse le numerose segnalazioni ed i molteplici reclami presentati dai cittadini e dai mass-media al Comune di Napoli ed all’Azienda Responsabile dello smaltimento rifiuti; in conseguenza di tal cronico e persistente stato di cose e dello scandalo emergenza rifiuti, subisce gravi ed insostenibili lesioni e danni personali, patrimoniali, della vita di relazione, esistenziali, alla salute nonché turbamento, ansia e stress che gli hanno arrecato un significativo peggioramento della qualità della vita; nonostante i continui inadempimenti e la grave situazione igienico sanitaria, l’amministrazione comunale ha provveduto ad aumentare nella misura del 18% la TARSU; oramai da tempo le strade cittadine sono invase da cumuli di rifiuti di ogni genere, cassonetti in disuso, fatiscenti. Con conseguenti esalazioni inquinanti e gravemente nocive per la salute; non può passeggiare liberamente per le strade cittadine a causa dei cumuli di rifiuti che occupano i marciapiedi, e non può invitare a casa amici o parenti a causa del disgustoso spettacolo offerto dai cumuli di rifiuti antistanti l’abitazione; il Comune di Napoli non solo è colpevole dello scandalo ed emergenza rifiuti , dei danni cagionati all’attore, costretto a vivere in condizioni malsane, , ma è anche inadempiente in quanto pretende il pagamento della TARSU per un servizio che in realtà non presta, in violazione della normativa vigente; il Comune di Napoli è responsabile di un provvedimento con il quale venivano istituiti i punti di raccolta per i rifiuti recuperabili, per quelli durevoli ed ingombranti, ed infine per i residui urbani nei contenitori stradali; esso, però, non provvedeva a collocare nei siti individuati contenitori o recipienti di qualsiasi natura o specie, e di conseguenza i rifiuti erano lasciati per strada, generando fonte di pericolo igienico sanitario e di intralcio alla circolazione dei pedoni; le violazioni delle parti convenute risultano gravemente lesive degli interessi dell’istante, come di tutti i cittadini, e dell’immagine stessa della città; i punti di raccolta, poi, sono diventati di fatto altrettante discariche a cielo aperto, dove proliferano ratti ed insetti di ogni genere, veicoli di malattie e di infezioni, e creano insidie e trabocchetti alla circolazione dei pedoni; l’operato ed il palese inadempimento del Comune determinano una grave lesione degli interessi soggettivi, legittimi,ambientali, igienici e turistici; il diritto alla salute riconosciuto e protetto dall’art. 32 della Costituzione, è un diritto inviolabile di ogni individuo, tutelato anche nei rapporti con la P.A., specialmente nel caso di inquinamento ambientale, configurandosi come il diritto alla salubrità dell’ambiente come vero e proprio diritto sociale che obbliga la P.A. ad una attività positiva in favore della salute dei cittadini; oramai la sentenza 500/99 emessa dalla Corte di Cassazione SS.UU. ha sancito in via definitiva la risarcibilità del danno ingiusto patito dal cittadino in conseguenza di un comportamento, anche omissivo, della P.A. che sia frutto dei principi di buon andamento, correttezza e legalità che devono sempre informare e sovrintendere l’esercizio dell’azione amministrativa.  
Concludeva: rigettata ogni contraria istanza, eccezione o richiesta, risultando inconfutabili i notori fatti esposti ed indiscutibili i diritti dell’istante, così come innegabili gli inadempimenti e rispettive gravi responsabilità della P.A. e della società convenuta: dichiarare il Comune di Napoli e la ASIA S.p.A. , per quanto di ragione e per le rispettive responsabilità, violazioni ed inadempimenti, esclusivi colpevoli dei danni, disagi, disservizi, emergenza rifiuti, falsa e bluff della raccolta differenziata, pericoli ambientali ed igienico-sanitari, in quanto soggetti a cui spetta sia la salvaguardia e la pulizia dell’ambiente, che la conservazione del territorio urbano e lo smaltimento dei rifiuti, oltre che la tutela del diritto alla salute del cittadino – istante, e per l’effetto, condannare , in solido o in via alternativa, le medesime parti convenute al rispettivo e proporzionale risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, dall’attore: personale, patrimoniale, morale, alla salute, esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, nonché per i disagi ed usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta differenziata rilevatasi invece uno scandaloso bluff e flop, nessuno escluso, in via equitativa e nei limiti della somma di € 1.032,32= somma comprensiva della ulteriore condanna sempre a titolo risarcitorio di una ulteriore somma calcolabile come parametro simile a quella versata dall’attore all’ente impositore in virtù della cd “tassa sui rifiuti” ed ultimo relativo aumento del 18%”per un servizio di cui evidentemente non ha fruito, anzi, risulta danneggiato e beffato, per fatto, colpa e grave inadempimento dell’Amministrazione Comunale e della società responsabile del servizio colpevoli dell’ingiustificabile ed ingannevole bluff della raccolta differenziata il tutto sempre e, comunque, nei limiti della competenza equitativa del Giudice adito. 
Condannare, quindi, le convenute alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre IVA e CPA e al rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
All’udienza del 21/05/2005 si costituivano il Comune di Napoli e la Società ASIA S.p.A. , le quali impugnavano la domanda attrice e ne chiedevano il rigetto. In particolare il Comune di Napoli chiedeva disporsi la chiamata in causa della Assitalia S.p.A..
Nella stessa udienza si costituivano gli interventori i quali spiegavano intervento adesivo autonomo.
Concesso il termine per chiamare in causa la Assitalia S.p.A. la causa veniva rinviata all’udienza del 16/12/2005.
In detta udienza le parti articolavano i mezzi istruttori che venivano ammessi.
Nell’udienza del 29/03/2006 si costituiva la Assitalia S.p.A.. All’udienza del 28/02/2007, dopo l’ammissione e l’espletamento della prova testi,  la causa veniva riservata per la decisione. 

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre procedere all’esame delle eccezioni proposte dall’ASIA S.p.A. in ordine alla nullità dell’atto di citazione ed al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Sul primo punto si osserva che è noto che l’art. 318 c.p.c. inserisca tra gli elementi dell’atto di citazione introduttivo del processo innanzi al giudice di pace la causa petendi di cui all’art. 163 n. 4 c.p.c., tradizionalmente individuata nel diritto sostanziale affermato dall’attore, in virtù del quale questi rivolge al giudicante le proprie istanze.
È altresì noto che il requisito in parola sia previsto a pena di nullità dell’atto introduttivo dall’art. 164, comma 4, c.p.c., espressamente applicabile ex art. 311 c.p.c. anche nel procedimento davanti al giudice di pace.
La ragione di tale rigore formale, avvertito anche in tale ultimo procedimento, va ravvisata nell’esigenza del rispetto del superiore principio del contraddittorio, a mente del quale la parte chiamata nel giudizio civile deve, fermi restando gli altri elementi, poter individuare dall’atto che la cita a comparire le ragioni della richiesta formulata al giudicante da colui che ha dato impulso al processo.
Sul punto, in seno alla unanime giurisprudenza, si rileva che :«È nulla la citazione quando non contiene tutto ciò che è necessario alla individuazione del diritto dedotto in giudizio, e quindi sia il petitum che la causa petendi; in particolare, la deduzione in giudizio di un diritto c.d. eterodeterminato  deve contenere l’indicazione non solo del suo contenuto ma altresì l’indicazione del fatto costitutivo del diritto, pena la nullità della citazione ex art. 164, 1º comma, c.p.c. in relazione all’art. 163, n. 3, c.p.c.».
Non diversamente è a dirsi per l’oggetto della domanda introduttiva del giudizio, cd. petitum mediato, vale a dire il bene concreto della vita chiesto in giudizio, che. l’art. 318 c.p.c. inserisce tra gli elementi dell’atto di citazione, e ciò, ex art. 164, comma 4, c.p.c., a pena di nullità dell’atto medesimo.Un rigore formale analogo a quello richiesto per la causa petendi, è, anche qui, ravvisato nell’esigenza del rispetto del principio del contraddittorio, a mente del quale la parte chiamata nel giudizio civile deve poter individuare con precisione, dall’atto che la cita a comparire, la specifica richiesta che chi ha dato impulso al processo rivolge al giudice.
Nel caso di specie, appare evidente che le convenute siano state chiamate in giudizio poiché presuntivamente ritenute responsabili di un danno alla salute, costituzionalmente protetto, e del conseguente risarcimento.
Pertanto, sotto tale profilo l’eccezione formulata deve essere rigettata. Sulla seconda eccezione sollevata dalla ASIA S.p.A. si osserva che per interesse legittimo si intende una situazione giuridica soggettiva individuale che ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento con la Legge n.5992 del 1889, istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato, quale giudice di quegli interessi sostanziali diversi dai diritti soggettivi che fino ad allora erano rimasti del tutto sforniti di tutela.
Di interesse legittimo si occupano espressamente tre norme della Costituzione, gli artt.24,103 e 113, tese appunto a riconoscere a tali interessi piena dignità e tutela, ma in realtà nessuna di esse, né altra norma positiva si occupa di fornire una definizione di interesse legittimo.
Sulla scorta delle elaborazioni  giurisprudenziali, l’interesse legittimo può essere definito come quell’interesse che la legge tutela in modo mediato ed indiretto in quanto coincide con il pubblico interesse. 
A seguito dell’ormai celebre sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.500 del 1999 e, poi, dell’art.7 della Legge 205 del 2000, recante “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa” è stata operata una svolta: l’introduzione nel nostro ordinamento della risarcibilità del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi, anche mediante la reintegrazione in forma specifica e quindi, finalmente è stato riconosciuto, che il principio di civiltà giuridica “chi danneggia paga” vale anche per la Pubblica Amministrazione.
Di contro come il diritto soggettivo viene configurato come quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un certo bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato. Lo si può, più analiticamente, descrivere come la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l’osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell’interesse del primo.
La distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi è fondamentale per determinare gli organi giurisdizionali competenti per eventuali controversie giudiziarie. Infatti alla giurisdizione ordinaria è rimessa la tutela dei diritti soggettivi e solo, in casi tassativamente previsti al giudice amministrativo, (c.d. Giurisdizione esclusiva: Legge 21 luglio 2000 n.205, art.6; D. Lgs.31 marzo 1998 n.80), mentre alla giurisdizione amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato) è rimessa la tutela degli interessi legittimi.
Nel caso di specie, trattandosi specificamente di richiesta di tutela del diritto alla salute che viene giornaliermente leso dalla presenza sul territorio di cumuli di spazzatura, senza che la P.A. provveda a porvi rimedio, questo  Giudicante ritiene sussistere la propria competenza, trattandosi di lesione di un diritto soggettivo che , come detto, rientra nella competenza dell’AGO.Peraltro, come hanno affermato le Sezioni Unite, con le sentenze n. 500 e 501 del 22 luglio 1999, il diritto al risarcimento del danno è una posizione soggettiva distinta da quella di cui si lamenta la lesione come fonte del danno ingiusto. Quindi, come già detto in precedenza, anche quando si deduce la lesione di un interesse legittimo per chiedere il risarcimento del danno derivato da detta lesione, si fa valere un diritto soggettivo, e la relativa azione appartiene sempre alla giurisdizione del giudice ordinario. 
Venendo all’esame del merito della domanda deve dichiararsi l’inammissibilità del capo relativo alla richiesta di riduzione dell’imposta relativa alla TARSU, poiché la procedura è di tutt’altro tipo e non può essere esaminata in questa sede. Quanto alla domanda di risarcimento del danno alla salute, costituzionalmente garantito dall’art. 32, essa appare fondata e meritevole di accoglimento. Invero, dall’esame delle prove testimoniali espletate è emerso, senza ombra di dubbio alcuno, che il territorio cittadino.
In ogni sua parte, è “invaso da cumuli di rifiuti. Peraltro, tale circostanza si verifica non solo nei momenti di emergenza, allorquando non è possibile la raccolta a causa della chiusura dei centri di sversamento e degli impianti di CDR, ma ogni giorno in quanto i contenitori della spazzatura sono, molto spesso, collocati in numero inferiore rispetto alle esigenze della zona.
Tale circostanza comporta che spesso, anzi, sempre, i contenitori sono stracolmi e debordano di spazzatura, cosicchè il cittadino è costretto a depositare il “sacchetto” sul marciapiedi, vicino al contenitore.  Ampiamente condivisibile è poi, la circostanza di fatto che l’accumularsi continuo di spazzatura crea l’ ”habitat” naturale per il prolificare di ratti, che rappresentano il maggior veicolo di malattie contagiose, oltre che di ogni tipo di insetto (scarafaggi, piattole, etc.).
Inoltre, anche i miasmi provenienti dai cumuli di spazzatura rendono l’aria nauseabonda ed irrespirabile.Orbene, è del tutto notorio che la raccolta dei rifiuti sul territorio cittadino oramai rappresenta un problema endemico, e che la P.A., nel corso degli anni, ha provato in vari modi di risolvere, ma mai in maniera definitiva.
Oltretutto, è assolutamente notorio che la sperimentazione della raccolta differenziata in ambito comunale sia stato un completo fallimento.
Difatti, non manca giorno che per le strade cittadine si vedano carcasse di elettrodomestici  e/o cumuli di scatole di  cartone lasciate per strada.   
Ricercare le ragioni di un tale vistoso fallimento nell’ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani, e di quelli speciali, appare arduo se non impossibile.
Certamente sussistono gravi responsabilità in capo alla P.A., che, a parere di questo giudicante, pur avendo a disposizione tutti gli strumenti legislativi per una corretta raccolta e pedissequo smaltimento dei rifiuti, non vi provvede in maniera concreta, costringendo il cittadino a vivere in un ambiente sicuramente insalubre, con gravi ripercussioni per la salute di tutti i cittadini.   
Da quanto sin qui rilevato, è evidente che il “cittadino – persona” subisce un danno alla salute che , con il passare degli anni, potrebbe divenire assolutamente irreparabile con il manifestarsi di malattie gravi ed incurabili.  Pertanto, fondata e meritevole di accoglimento, appare  la domanda intesa ad ottenere il ristoro dei danni conseguenti al  lamentato disservizio.
Giova rilevare, come detto innanzi,  che  il danno alla salute si evidenzia solo limitatamente con effetto immediato, invero, le vere, effettive e gravi  manifestazioni si avranno con il trascorrere degli anni, allorquando tra i cittadini si svilupperanno malattie gravi e con conseguenze irreparabili. Orbene, appare evidente che il cittadino viva una vita dalla qualità assolutamente ridotta, nell’aspettativa di contrarre una malattia grave e dall’esito nefasto.
Pertanto, il danno risarcibile è di  tipo esistenziale. 
Giova, a questo punto inquadrare il concetto di danno esistenziale derivante dal danno alla salute, così come costituzionalmente protetto. 
Orbene, si rileva che secondo le definizioni della dottrina e della giurisprudenza di merito “per danno esistenziale non potrà intendersi se non il diminuito ventaglio delle attività realizzatrici che il soggetto si trovi a svolgere dopo il verificarsi del fatto illecito, in confronto a ciò che esso avrebbe potuto fare laddove il fatto non avesse avuto luogo” o, con altre parole, “il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle proprie condizioni di esistenza” o, ancora, “il danno inerente le limitazioni alla possibilità di interagire con l’esterno, sia inteso come rapporti umani (es. frequentazione di amici e parenti), sia come rapporto con la realtà esterna, sia come limitazione allo svolgimento di attività e, inoltre, la “lesione della sfera attinente le attività realizzatrici della persona considerando la limitazione quantitativa e qualitativa subita nelle possibilità di interagire con l’esterno” Recente giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto la categoria del c.d. “danno esistenziale” che consiste nella “violazione non di un mero diritto di contenuto patrimoniale, ma di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della persona” (Cass. 7713/2000: in altri termini, la lesione di tutti diritti fondamentali dell’individuo espressi nella Carta Costituzionale) e “nel danno che l’individuo subisce alle attività realizzatrici della persona.
Tale figura di danno copre cioè tutte quelle lesioni che, non riconducibili a danni patrimoniali e biologici in senso stretto, insistono su interessi giuridicamente protetti e meritevoli di tutela all’interno del nostro ordinamento”; e ancora: “Il danno esistenziale, inteso come peggioramento oggettivo delle condizioni di vita del soggetto in conseguenza di un fatto ingiusto presuppone, come il danno biologico, il fatto ingiusto di cui all’art. 2043 cod. civ. e la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ma ne differisce perché non ha come presupposto una patologia”. In un primo momento le pronunce giurisprudenziali avevano ritenuto che il danno alla vita di relazione (o esistenziale) fosse una nuova voce del danno risarcibile ex art. 2043 c.c. (superando le strettoie dell’art. 2059 con le medesime argomentazioni che avevano condotto alla creazione giurisprudenziale della figura del danno biologico): “Ed è poi del pari innegabile che la lesione di diritti siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, vada incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza).
Il che è stato già posto in luce dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 184/1986, relativa al danno-evento da lesione del diritto alla salute, ma riferibile  ad ogni analoga lesione di diritti comunque fondamentali della persona risolventesi in un danno esistenziale ed alla vita di relazione.
L’art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 e ss. Cost., va così necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana” (Cass. 7713/2000); “Il danno esistenziale non è riconducibile alla figura del danno patrimoniale, neanche sub specie del danno indiretto, né al danno morale in senso stretto (risarcibile ex art. 2059 c.c.) o al danno biologico”. Pertanto, oltre ai “tradizionali” danno patrimoniale, danno morale e al tertium genus del danno biologico, doveva considerarsi, come danno-evento  il c.d. danno esistenziale.
Quanto alla specifica responsabilità in ordine ai fatti di causa, risulta evidente che essa debba essere attribuita al Comune di Napoli quale Ente responsabile del controllo della salubrità del territorio di competenza.
La posizione della convenuta ASIA S.p.A. risulta, invece,  completamente aliena dalle richieste risarcitorie avanzate con l’atto introduttivo.
In effetti, dalla espletata istruttoria ed all’esito delle espletate prove testimoniali è emerso, senza ombra di dubbio, che l’ASIA S.p.A. svolge correttamente il proprio compito contrattualmente convenuto con il Comune di Napoli.
Invero, è emerso che essa provvede al prelievo della spazzatura sul territorio comunale con regolare assiduità, procede , altresì, a collocare sul territorio i contenitori per la raccolta dei sacchetti ed alla loro manutenzione.
Essa, però, e negli ultimi tempi accade frequentemente, che è impedita nel procedere allo sversamento della spazzatura nelle discariche poiché queste ultime o sono sature, o sono chiuse da ordinanze giudiziarie o dei sindaci delle località interessate,
Pertanto, è evidente che la ASIA S.p.A. per cause di forza maggiore non possa procedere alla raccolta dei rifiuti urbani ed al loro conferimento in discarica o impianto CDR.     
Pertanto, possono liquidarsi all’attore i danni esistenziali conseguenti allo stress derivante dai disagi subiti; danni che nel loro ammontare si stima equo liquidare in €.500,00=. Le spese del giudizio, compensate in ragione del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda si pongono a carico del Comune di Napoli, soccombente.
Quanto alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente, dichiarare la procedibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell’art. 105 c.p.c.. Invero, essi hanno spiegato un intervento autonomo, ma “ad adiuvamdum” ed in effetti tutti si sono riportati alle conclusioni rassegnate dall’attore principale. Sussistono per gli interventori, per i motivi già esposti innanzi per l’attore principale, gli estremi per la condanna del Comune di Napoli ad un risarcimento danni di tipo esistenziale  nella misura equa di € 500,00= per ognuno di essi, con conseguente condanna alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo nella misura del 50%. Rigetta la domanda proposta dall’attore e dagli interventori nei confronti dell’ASIA S.p.A..
Vanno compensate le spese di giudizio tra l’attore, gli interventori e la ASIA S.p.A. stante la conflittualità e la particolarità degli argomenti di causa.

                                                                            PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando nella causa come proposta in narrativa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di emissione dei provvedimenti di riduzione della TARSU;
b) accoglie la parzialmente la domanda di risarcimento dei danni così come proposta dall’attore nei confronti del Comune di Napoli;
c) condanna, per l’effetto il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell’attore, del risarcimento danni nella misura di €.500,00= oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
d) condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore che, compensate in ragione del 50%, si liquidano in tale residua misura di  €.70,00 per spese, €.155,00 per diritti ed €.175,00 per onorari di giudizio oltre IVA, C.p.A. e 12,50% a titolo di rimborso spese generali, con attribuzione al difensore anticipatario.
e) dichiara ammissibili ed accoglie le domande proposte dagli interventori e per l’effetto condanna il Comune di Napoli , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore degli stessi del risarcimento dei danni nella misura di € 500,00=, oltre interesso legali dalla pronuncia al saldo.  
f) condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali in favore degli interventori che, compensate in ragione del 50%, si liquidano in tale residua misura di  €.70,00 per spese, €.155,00 per diritti ed €.175,00 per onorari di giudizio oltre IVA, C.p.A. e 12,50% a titolo di rimborso spese generali, con attribuzione al difensore anticipatario.
g) Condanna la Assitalia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rivalere il Comune di Napoli di ogni somma da questi pagata all’attore ed agli interventori a titolo di risarcimento e spese di giudizio.
h) Rigetta la domanda proposta dall’attore e dagli interventori  nei confronti della ASIA S.p.A.;
i) Compensa le spese di giudizio tra l’attore, gli interventori e la ASIA S.p.A. in forza della conflittualità degli argomenti posti a fondamento del giudizio. 
Napoli,  15 dicembre 2007                                                                                                

                                                                                                      Il Giudice di Pace
                                                                                                  dott. Renato Marzano

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