Risarcimento danni – inadempimento contrattuale – risoluzione – condanna del gestore telefonico – 12.12.07. –

Il Giudice di Pace di Bologna, nella sentenza in oggetto, dopo aver accertato l’inadempimento contrattuale e dichiarato la risoluzione del contratto, ha condannato un gestore telefonico al risarcimento dei danni patrimoniali, nonché del danno esistenziale subito da un consumatore. In particolare, nel caso di specie, l’utente aveva stipulato un contratto per usufruire del servizio internet a tariffazione forfettaria, ma, dopo alcuni mesi, la nota compagnia telefonica, senza preavviso, provvedeva ad applicare, arbitrariamente, una tariffazione a “consumo”.  

                                              REPUBBLICA ITALIANA

                                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                        IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dr Sergio CecchieriDella I sezione civile ha pronunciato la seguenteSENTENZA

Nella causa civile al n. 8302/07 Ruolo generale promossa
DA:F. Enrico, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Falzone e Giuseppe Genna, domiciliato presso il loro studio …………..
CONTRO Wind Telecomunicazioni spa con sede in Roma, via C.G. Viola 48, OGGETTO: cause in persona del legale rappresentante pro – tempore, convenuta  relative a beni mobili contumace 
OGGETTO: causa relativa a beni mobiliCONCLUSIONI DELLE PARTIPer parte attrice: “voglia l’ill.mo Giudice adito, previa ogni occorrenda declaratoria e ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in via principale: 1) accertare e dichiarare gli inadempimenti parziali e/o totali e/o inesatti di Wind telecomunicazioni spa per i fatti in premessa e conseguentemente 2) accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto di servizio Adsl e/o del contratto di servizio di telefonia fissa Happy City stipulati dall’attore, per inadempimento di Wind Telecomunicazioni spa, 3) accertare e dichiarare il diritto dell’attore, per i fatti descritti in citazione, agli indennizzi previsti della Carta servizi Wind e /o il risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, anche esistenziali, cagionati da Wind Telecomunicazioni spa, e conseguentemente; 4) condannare Wind Telecomunicazioni spa, in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede a Roma via G. Cesare Viola 48, al pagamento in favore dell’attore, degli indennizzi previsti della Carta Servizi e/o al risarcimento di tutti i danni dal medesimo patiti, per la somma complessiva di 1500 euro, o della maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, con gli interessi legali dal dovuto saldo, comunque nei limiti del valore e competenza di cui all’art. 7 cpc.
In ogni caso con vittoria spese,competenze e onorari, oltre spese generali, iva cpa come per legge”

                                          SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione ritualmente notificata per l’udienza del 14/5/07 l’attore esponeva che la società convenuta si era resa inadempiente per contratti di servizio che le stesso attore aveva sottoscritto con la società; chiedeva di accertare e dichiarare gli inadempimenti, la risoluzione dei contratti e la condanna degli indennizziNon essendosi costituita la società ne veniva dichiarata la contumacia. Ammessi i mezzi istruttori ed escusso l’unico teste nella udienza del 5/11/07, la causa, precisate le conclusioni, alla stessa udienza del 5/11/07, veniva trattenuta in decisione.

                                             MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accoltaVa posto in evidenza preliminarmente che si tratta di processo contumaciale per parte convenuta, né Wind ha corrisposto in sede istruttoria alla formale convocazione dell’attore per rispondere all’interrogatorio formale col proprio rappresentante legale.L’attore espone e documenta in atti quanto segue: 1) nel marzo del 2005 si accorda con Wind per l’attivazione di un servizio “internet” con tariffazione forfettaria (“libero Adsl flat”), ma dopo alcuni mesi Wind autonomamente passa al servizio ad una tariffazione “a consumo”, con conseguente aumento del prezzo del servizio.
L’Attore telefona e invia fax (in atti), ma per alcuni mesi Wind invia fatture con la stessa tariffazione “a consumo” (“Adsl free”); 2) l’attore con nota in data 2/10/05 (in atti) comunica, allora, a Wind la decisione di risolvere il contratto in abbonamento Adsl e chiede le linea Adsl a favore di altro subentrante gestore telefonico; 3) Wind sospende l’erogazione del servizio Adsl, ma continua ad occupare la linea Adsl,nonostante le richieste dell’attore, impedendogli così l’utilizzo di “internet”. L’attore chiede quindi a Telecom, dal marzo 2006, un nuovo numero telefonico. 4) Nel maggio 2006 un tentativo di conciliazione, tramite Corecom Emilia Romagna (verbale in atti in data 26/5/06) non da alcun esito.
Si deve rivelare che vi sono significativi profili di inosservanze contrattuali nel comportamento di Wind (che l’attore documenta), comportamenti che hanno motivato la cessazione del contratto per il servizio Adsl di cui è causa: 1) la variazione non richiesta della tariffa Adsl originariamente concordata (con conseguente aggravio di costi per l’attore); 2) la chiusura unilaterale da parte di Wind del servizio telefonico fisso “Hatty City”; 3) la “occupazione” ingiustificata della linea Adsl (che ha impedito all’attore l’utilizzo di “internet”), anche dopo la cessazione della fornitura per il servizio.
L’intera vicenda contrattuale – per così dire – riguarda, quindi i due servizi Adsl e “Happy city”.Sinteticamente è accaduto quanto di seguito: per le ripetute inadempienze di Wind, specie quelle relative alle tariffe Adsl, il F. in data 2/10/05 comunicava a Wind la decisione di risolvere il contratto Adsl; Wind manteneva la “occupazione” della linea Adsl anche dopo la cessazione del servizio (cosa che ha impedito all’attore di utilizzare “internet”); solo in data 15/3/06, con nuovo numero telefonico in altro gestore, l’attore poteva avere una linea Adsl libera; in data 3/11/05 Wind cessava anche il servizio telefonico fisso “Happy City” servizio attivato il 24/5/05 con contratto annuale, secondo quanto documenta l’attore.Gli inadempimenti riferiti –  e di cui l’attore produce ampia documentazione – trovano riscontro nelle norme per gli indennizzi previste dalla “Carta de servizi Wind” (in atti), ed esattamente all’art. 3.3:”nei casi di mancato rispetto dei termini di cui ai punti 2.1,2.2,2.3, (ndr.mancato rispetto dei termini di preavviso; erronea sospensione del servizio; mancato rispetto dei termini massimi di risposta ai reclami del cliente…) il cliente ha diritto ad un indennizzo di entità commisurata alla durata del disservizio e ai volumi di traffico sviluppati, fino ad un massimo di 5,16 euro ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore complessivamente a 100 euro. Resta salvo il diritto del cliente al risarcimento dell’eventuale magior danno subito … (omissis)”; va poi aggiunto che il Garante delle telecomunicazioni, con delibera 11/05/CIR del 9/3/05 ha deciso che gli indennizzi disposti dall’art. 3.3 della Carta dei Servizi possono essere applicati anche “oltre lo sbarramento del limite massimo di 100 euro.”
Tenuto conto delle inadempienze contrattuali sopra riferite si rileva: 1) i disservizi patiti dall’attore rientrano nei casi di cui ai punti 2.1, 2.2,2.3, dell’art. 3.3 della “Carta”, come più sopra descritti; 2) il tempo trascorso tra la richiesta dell’attore di correggere la tariffazione erroneamente applicata e la nota di risoluzione contrattuale dello stesso inviata a Wind per inadempimento, è di tre mesi e otto giorni ( dal 24/6/05 al 2/10/05, doc 4 e doc 16 in atti) il tempo tra la richiesta dell’attore di liberare le linea “internet” (2/10/05, nota allegata in atti) e la data in cui l’attore era costretto a cambiare il numero telefonico per avere linea Adsl libera (15/3/06, nota allegata in atti doc. 21 e 22) è stato di 5 mesi e 14 giorni, 4) Wind – senza preavviso, in data 3/11/05 – ha interrotto la fornitura del servizio telefonia fissa “Happy city” (servizio diverso da Adsl, e non indicato dal F. nella nota di risoluzione contrattuale, esclusivamente riferita al servizio Adsl) attivato il 24/5/05 (nota F. allegata in atti, doc. 5) contratto di durata annuale; ha così interrotto unilateralmente la fornitura 6 mesi e 11 giorni prima della scadenza annuale.Ritenuto equo – tenuto conto delle inadempienze, sia omissive che commissive, di Wind – utilizzare la misura di 3 euro di indennizzo per giorno di disservizio, si ottengono i seguenti indennizzi: a) per l’unilaterale erronea tariffazione del servizio internet, euro 294 (euro 3 per 98 giorni); b) per la mancata liberazione della linea Adsl, euro 492 (euro 3 per 164 giorni); c) per l’interruzione del servizio telefonico fisso “Happy City”, euro 603 (euro 3 per 201 giorni) e così per un totale di indennizzi di euro 1389.0.
Questo Giudice ritiene che, nel caso, debba essere riconosciuto sussistere il danno esistenziale, che trova giustificazione nella impossibilità, per un tempo non certo breve, di utilizzare internet, per l’attore e la sua famiglia, ma anche per il fastidio delle frequenti – spesso inconcludenti – comunicazioni imposte dall’attore (fax, lettere; telefonate) per ottenere l’esecuzione corretta e la definizione conclusiva di un rapporto contrattuale.
Nel caso in esame l’attore ha dovuto fronteggiare le modalità comportamentali dilatorie poste in essere da un soggetto economicamente molto forte, subdole per le modalità con le quali sono state poste in essere, ma tuttavia lesive della sfera dei diritti di libertà economica, ciò che porta – come detto – al riconoscimento del danno esistenziale, danno che questo Giudice ritiene equo determinare forfetariamente ed aggiungere all’indennizzo di euro 1389.0 come sopra determinato, così per un complessivo importo di euro 1500.La domanda attorea viene quindi accolta.
Le spese seguono la soccombenza. 

                                                           P.Q.M 

Il Giudice di Pace di Bologna definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione respinta:
1.      dichiara accettata la risoluzione dei contratti di servizio Adsl e di telefonia fissa “Happy City” tra le parti in causa;
2.      dichiara responsabile per gli inadempimenti contrattuali Wind Telecomunicazioni spa, con sede in Roma, convenuta contumace;
3.      condanna Wind telecomunicazioni spa, come sopra, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento al sig. F. Enrico,della somma di euro 1500;
4.      condanna Wind telecomunicazioni spa – come sopra-  parte convenuta contumace, a pagare  le spese processuali che liquida complessivamente in euro 1006.3 di cui euro 97,3 per spese, euro 414 per diritti ed euro 495 per onorari; oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bologna il 04/12/07 
Il Giudice di Pace

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