Risarcimento danni – contratto di viaggio – pacchetto turistico – danno da cd “rovinata vacanza” –

Interessante sentenza del  Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, in particolare da cd  “rovinata vacanza”, formulata a seguito di disagi e disservizi subiti da una viaggiatrice. Il Giudice adito dopo aver, preliminarmente, esaminato e descritto, in maniera chiara ed esaustiva, la normativa di riferimento, in particolare, il  Decreto Legislativo n. 111 del 1995  attuativo della Direttiva CEE n. 314 del 1990 relativa alla tutela del consumatore – turista che abbia acquistato nel territorio nazionale pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” , accoglie la domanda e condanna il tour operetor al rimborso delle somme versate dalla turista, nonché al risarcimento dei danni subiti.    

      

                                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                     IL GIUDICE  DI PACE DI NAPOLI 

                                                                             DR. Rosetta MIELE           

Ha pronunciato la seguente   SENTENZA  nella causa iscritta al n 27875/03 R.G.  TRA  A. Stefania,      residente in Pozzuoli   (NA)     alla  via R. A. n. 202 ed ivi elettivamente domiciliato al          Vìale Gramsci n. . presso lo studio degli Avv. ti …, propri difensori e procuratori in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione.             ATTORE  

CONTRO  

V. s.r.l. in pers. del leg. Rapp. p.t. con sede in Caivano (NA) alla via S. n. ., elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Tutti i Santi n. 3 presso lo studio dell’Avv. P. R. che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all’atto di citazione notificato.             CONVENUTO 

NONCHE’  T. S. SPA in persona del suo legale rapp .p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Z. M., giusta procura depositata in atti, con studio in Roma alla via F. n. .             TERZO CHIAMATO IN CAUSA  

C. P. Viaggi ., in pers. del leg. Rapp. p.t., con sede in Praga – Repubblica Ceca – alla via O.n n. l. TERZO CHIAMATO IN CAUSA – CONTUMACE  

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e da rispettive comparse conclusionali.  

                                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra A. Stefania a convenuto in giudizio la soc. V. srl in pers. Del leg. Rapp. p.t., la quale ha chiamato in causa la T. S. Spa ìn pers. del leg. Rapp. p.t., nonché la C. P. Viaggi .in pers. Del leg. Rapp. p.t., per sentirli condannare disgiuntamente o in so1ido al risarcimento dei danni subiti da “rovinata vacanza”, nonché al rimborso della soma di euro 583,00, il tutto secondo equità. Più in particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda, ha esposto: 
–     Che la sig.ra A. Stefania acquistava presso l’agenzia “N. Viaggi”, sita in Napoli alla via .202, un pacchetto turistico del Tour Operator V. srl, edizione inverno, comprensivo di viaggio aereo A/R per la tratta Napoli – Praga con partenza dall’aeroporto di Napoli Capodichino prevista per il giorno 28/12/2002 alle ore 13,20 e rientro, con partenza da Praga alle ore 23,30 del 1° gennaio 2003, con trattamento di ” bed and break –fast” per 5 giorni e 4 notti presso l’Hotel Hilton di Praga;
–     Che l’istante versava in favore dell’agenzia ‘“N. V.”, la somma di euro 583,00;
–    Che la partenza da Napoli – Capodichino prevista per le ore 13,20, veniva dapprima spostata alle ore 17,20 e poi alle ore 22.30, causando in tal modo una lunga ed estenuante attesa, nonché la perdita di un pomeriggio e di una serata nella cittá di Praga;
–    Che dopo avere trascorso circa tre giorni e mezzo nella città di Praga, l’istante e gli altri vacanzieri si accingevano a rientrare in Italia, m il viaggio di ritorno si trasformava in una vera e propria odissea, tanto da meritare l’attenzione di  numerosi “mass media” quali  Il Mattino, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino e il TG3 della RAI; in effetti l’orario previsto per il rientro a Napoli veniva anticipato di alcune ore e quindi fissato alle ore 17,30 dal tour operator, pertanto l’istante, giungeva all’aeroporto  di Praga per effettuare il check – in e successivamente si imbarcava sull’aereo, ma, salito a bordo del velivolo, notava che nella parte anteriore il pavimento era bagnato e segnalava ciò ad un assistente dì volo senza ottenere risposta, All’atto del decollo la sig.ra A. e gli altri passeggeri udivano un forte rumore e subito constatarono che l’aereo si stava allagando, per cui a bordo si verificavano scene di panico, mentre il personale si adoperava per tamponare con rotoli di carta igienica le continue infiltrazioni di acqua. Dopo circa un’ora, a causa dell’avaria, il comandante decideva di fare rientro all’aeroporto di Praga; il velivolo in avaria rientrava alle ore 18,30 e dopo essere sbarcati trascorrevano diverse ore senza che alcuno fornisse loro informazioni;
–     Che solo intorno alle ore 23,00 circa, i passeggeri venivano sottoposti ad ulteriore check – in e successivamente reimbarcati su un altro aereo della compagnia T. S.;-           Che una volta a bordo, sistemati i bagagli, i passeggeri si accomodavano nelle poltrone loro assegnate.
Ma trascorsa più di un’ora senza ripartire, venivano informati che quel volo era stato annullato. senza precisarne il motivo, con obbligo di scendere dall’aereo e fare ritorno nella sala aspetto dell’aeroporto di Praga;
–    Che l’istante, unitamente agli altri viaggiatori, era costretta a trascorrere l’intera notte nell’aerostazione, senza informazioni, né alcuna assistenza da parte del personale addetto del tour operator.
Infine alle ore 06,15 del mattino del 02 gennaio 2003, l’istante faceva ritorno a Napoli a bordo di un terzo aereo della Travel Service.
L’istante alla luce dei fatti narrati, ha subito notevoli disagi e disservizi, quali la perdita di una giornata di soggiorno nella capitale Ceca a seguito di posticipi e anticipi degli orari di partenza degli aerei, mancata ed adeguata assistenza all’aeroporto, perdita di alcuni giorni di lavoro per il ritardato rientro non previsto; numerose telefonate per tranquillizzare amici e parenti, stress psico – fisico e danni patrimoniali, nonché danno alla salute, danno morale ed in particolare “da rovinata vacanza”, per fatto, inadempimento e colpa unica ed esclusiva della convenuta società;
–    Che la V. srl non rispettava le condizioni contemplate nel pacchetto turistico pubblicizzato e venduto all’attrice, disattendendo gli impegni assunti e non rispettando gli obblighi sanciti dal D.lgs 111/1995, compromettendo la buona riuscita del viaggio.
La convenuta società ha, inoltre, omesso di fornire il previsto contratto scritto con annesso regolamento, né ha provveduto ad informare i clienti delle condizioni del trasporto aereo e del tipo di assistenza che avrebbe dovuto fornire la V.nel corso del viaggio e in particolare l’assistenza dovuta in caso di eventuali disagi e disservizi;
–    Che il personale della V. è stato assente, tanto che le uniche possibilità di avere informazioni erano rimesse a quei passeggeri che avevano maggiore dimestichezza con la lingua inglese, aggravando lo stato psico – fisico già provato della sig.ra A.;
–    Che secondo una recente giurisprudenza il tour operator ha l’obbligo di risarcire il danno cd. ” da vacanza rovinata”, ossia quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista – viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago o riposo;
–    Che l’istante, rientrata in patria, inoltrava alla … srl racc. A.R., reclamo ex art. 19 D.lgs n. 111/95, richiesta di rimborso somme e risarcimento per tutti i danni patiti, nessuno escluso, ma senza alcun esito. Concludevano i procuratori di parte attrice di accertare e dichiarare il diritto dell’istante al rimborso integrale della somma pari ad euro 583,00 versata per l’acquisto del pacchetto turistico, nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti, nessuno escluso: patrimoniali, personali, alla salute, morali ed in particolare da “rovinata Vacanza”, subiti durante il viaggio per cui é causa, mediante il pagamento della complessiva somma che sarà ritenuta di giustizia secondo equità dall’On. Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 28/12/2002 fino al soddisfo, nei limiti della competenza di euro 1.032,91; condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorario con attribuzione ai procuratori antistatari.
All’udienza del 30/01/2003 si costituiva in giudizio la … srl la quale a mezzo del proprio difensore chiedeva disporsi la chiamata in causa della società C. P. viaggi sro e della T. S. sa ex art. 269 cpc, comunque impugnava la domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e diritto con ogni conseguenza di legge.
Ammessa la chiamata in causa all’udienza del 06/07/2005 si costituiva la T. S. sa , la quale a mezzo del proprio difensore impugnava la domanda di chiamata in causa chiedendone il rigetto, spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo il risarcimento danni per la lesione al buon nome della Società, tutto fino all’ammontare della competenza del Giudice di Pace adito, chiedendo preliminarmente di essere estromessa dal giudizio per intervenuta compensazione dei crediti e debiti con la società C.. Viaggi srl, con vittoria di spese, diritti e onorario a carico dell’attore. 
Ammesse ed assunte le prove dedotte, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.  

                                                                        MOTIVI  DELLA DECISIONE    

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Soc. C. P. Viaggi srl in pers. Del leg. Rapp. p.t.Preliminarmente si rileva che l’attrice ha acquistato dalla Soc. V. “un pacchetto di viaggio” comprendente il soggiorno a Praga in albergo, il trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa ed il trasporto aereo, gestito nella specie dalla Soc. T. S., terzo chiamato in causa. Le doglianze riguardano le modalità del viaggio aereo e i ritardi nelle partenze dagli aeroporti e i disservizi connessi a tali ritardi, nonché la non goduta vacanza di un giorno e mezzo nella capitale Ceca, oltre i danni morali e patrimoniali.La responsabilità dell’organizzatore del viaggio risulta disciplinata sia dall’art. 15 della L. 27/12/1977 n. 1084, in forza del quale la responsabilità del            tour operator é correlata alla possibilità di provare di essersi comportato con diligenza, in guisa che non possa essergli addebitata culpa in eligendo nell’individuazione di altri soggetti affidatari di compiti specifici, con conseguente possibilità, per l’organizzatore del viaggio, di provare di essersi comportato con diligenza anche nella scelta del soggetto che esegue il servizio; sia dall’art.           17 della stessa legge, il quale enuncia che qualunque           contratto stipulato dall’intermediario con l’organizzatore del viaggio, con soggetti che gli forniscano servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore;ed è altresì  disciplinata dagli artt. 14 e17 del D.Lgs n. 111/1995, che regolano le  conseguenze del mancato o inesatto adempimento.L’art. 14 precisa che: “l’organizzatore o il venditore, che si avvale di altri prestatori di servizi, è comunque tenuto a risarcire il danno” e che per i soli danni alla persona e non a cose ( di cui agli artt. 15        e 16) l’organizzatore è esonerato da responsabilità qualora il danno sia stato provocato dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile od inevitabile ovvero in caso fortuito o    per forza maggiore.
Le citate normative sono in armonia con quelle del codice civile in tema di esecuzione del contratto, in punto l’art. 1381 cc      prevede il caso in cui colui che ha promesso il fatto di un terzo ( nel caso in esame l’organizzatore del viaggio che si sia rivolto alla società di trasporto aereo in favore            dei clienti) è tenuto ad indennizzare l’altro contraente se il terzo non compia il fatto promesso.
Pertanto non può esonerarsi la responsabilità patrimoniale della soc. V. per i disagi subiti da parte istante, unitamente a quelli connessi alle cattive condizioni dell’aereo della T.S. quale, come è rimasto provato in causa in forza dell’inchiesta testimoniale, era totalmente inefficiente, tanto che i viaggiatori ebbero modo di constatare che il pavimento del velivolo era inondato di acqua proveniente da un congegno dello stesso aereo e, solo per saggia decisione del pilota, il velivolo fu fatto rientrare all’aeroporto di partenza (Praga), dopo circa una quarantina di minuti di volo, per scongiurare danni o eventi di maggiore entità.I viaggiatori, al rientro all’aeroporto di Praga, risultarono affidati a se stessi e privi di assistenza in loco e tutto ciò costituisce danno economicamente risarcibile e costituito dalla spesa di mantenimento, sia pur breve in aeroporto ( per acquisto di cibarie, per telefonare a parenti ed amici in Italia al fine di tranquillizzarli per il loro non avvenuto rientro nel giorno prestabilito) e dall’ulteriore pregiudizio connesso all’imprevedibile ed imprevisto ritardo per il ritorno a Napoli, centro di residenza e dì lavoro.
Anche la ritardata partenza da Napoli è stata fonte di danno per i viaggiatori a causa del fatto che sono giunti a Praga con un ritardo tale da non potere godere già parte della vacanza.
Per contro, nessuna prova è stata offerta dalla convenuta in ordine alla circostanza di avere apprestato con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, come allo stesso organizzatore imposto dall’art. 17 co. 2, D. Lgs n. 111/1995.
Il danno, alla stregua delle risultanze di causa, che consiste nella differenza tra le prestazioni di cui l’istante ha usufruito e quelle non godute, pertanto sotto tale profilo, ritiene questo giudice che le prestazioni non godute può congruamente stimarsi in euro 400,00 sulla base di una media ponderata dei costi relativi alle tre perdette fasi del viaggio.
Spetta, altresì all’attore il risarcimento del danno non patrimoniale, tradizionalmente definito quale danno da vacanza rovinata che consiste nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal turista – viaggiatore per non aver potuto godere pienamente la vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, vedendo così definitivamente compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità        psico – fisiche,            attraverso l’allentamento       delle tensioni   nervose connaturate  all’intensità della vita moderna.
Tale danno            è suscettibile di           valutazione equitativa e ben può essere determinato in euro 600.
Le somme predette, che ammontano a complessivi euro 1.000, riconosciute a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, vanno considerate come liquidate in via equitativa e all’attualità, oltre interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.La somma predetta va posta a carico dell’organizzatore del viaggio soc. V., riconoscendosi contestualmente allo stesso il diritto di rivalsa nei confronti della soc. T.S., e della Soc. C. P. Viaggi sro corresponsabili del danno.
Sul punto va precisato che la T. S. non ha provato il suo assunto in ordine all’impossibilità di rispettare gli orari di partenza degli aerei, perché dalla certificazione da essa esibita risulta soltanto che il servizio, a causa delle piste ghiacciate dell’aeroporto dì Praga, era stato limitato ma non soppresso, non ricorre la prova univoca e tranquillante dell’impossibilità per il debitore di eseguire la prestazione dedotta in contratto.
Per i su esposti motivi, inoltre, va rigettata la domanda di risarcimento danni per lesione del buon nome della soc. T. S..Tenuto conto dei criteri dì cui dall’art. 92 c.p.c. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico della soc. V. e T. S..  

                                                                              PER QUESTI MOTIVI  

definitivamente pronunciando, cosi provvede: 
–        accoglie la domanda dell’attore nei confronti della soc. V. estesa nei confronti dei chiamati in causa T. S. e C. P. Viaggi sro e per l’effetto condanna la soc. V., in pers. del leg. Rapp. p.t., al risarcimento del danni in favore dell’attore, a titolo di tutti i danni patiti, liquidati all’attualità in euro 1.000, oltre interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
–       Condanna la soc. T. S. nonché la soc. C. P. Viaggi sro a tenere indenne la soc. V.da ogni somma, sia per sorta capitale che per spese del giudizio, dovuta e corrisposta all’attore e le condanna, altresì, in solido alle spese del presente giudizio, in favore della V., che si liquidano in euro 1.000 di cui euro 30,00 per spese, euro 500 per diritti ed euro 470 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
–        Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla soc. T.S..
–        Condanna, altresì, la soc. V. in pers. Del leg. Rapp. p.t. in solido con la T. S.e la C. P. Viaggi sro alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 di cui euro 32,00 per spese, euro 750,00 per diritti ed euro 718,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione ai procuratori di parte attrice antistatari.                      
Si esegua nonostante  gravame.
Così deciso, Napoli,14/07/2006 

  Il Giudice di Pace
 Dr.ssa Rosetta Miele   

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