Risarcimento danni – Codice del Consumo – annullamento di pacchetto turistico –

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza in esame, ha stabilito che: “in ipotesi di annullamento di un pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore è applicabile il dettato dell’art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta.”

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

nelle cause iscritte ai numeri 1655/10 e 2550/10 R.G. – RIUNITE AI SENSI DELL’ART. 274 C.P.C. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

 

Risarcimento danni da inadempimento contrattuale

T R A

(TIZIO), nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); ATTORE

 

(CAIA), nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); ATTRICE

elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine degli atti di citazione;

E

S.R.L. (IPSLON), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alle copie notificate degli atti di citazione; CONVENUTA

NONCHE’

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alle copie notificate degli atti di citazione; CONVENUTA

E

S.p.A. (OMEGA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv.ti (…) che la rapp.tano e difendono giusta mandato a margine delle comparse di costituzione e risposta; CHIAMATA-CONVENUTA

CONCLUSIONI Per gli istanti: Accertare e dichiarare l’inadempimento o inesatto adempimento da parte dei convenuti, in solido e/o in via alternativa tra loro, del contratto di acquisto del pacchetto turistico e, per l’effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura di € 1.457,00 per (Tizio) ed in misura di € 1.232,00 per (Caia), sia non patrimoniali (morale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad € 3.000,00 per ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la Srl (Ipslon): dichiarare il difetto di legittimatio ad causam della Società convenuta; rigettare le domande in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Per la Spa (Zeta): rigettare le domande in quanto inammissibile, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; dichiarare l’assoluta mancanza di responsabilità della Società convenuta nella determinazione dei fatti di causa; condannare la chiamata Spa Blue Panorama Airlines al pagamento di quanto, eventualmente, riconosciuto a favore degli istanti;

Per la chiamata Spa (Omega): rigettare le domande svolte nei confronti della Società in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; in subordine, limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato e dovuto a norma di legge.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

(TIZIO) e (CAIA), con distinti atti di citazione ritualmente notificati il 2/11/09 alla S.R.L. (IPSLON) ed alla S.p.A. (ZETA) le convenivano innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la loro esclusiva responsabilità in ordine alla causazione degli inconvenienti loro occorsi e, per l’effetto, condannarle al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura di € 1.457,00 per (Tizio) ed in misura di € 1.093,00 per (Caia), sia non patrimoniali (morale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad € 3.000,00 per ciascuno.

Nell’atto di citazione assumevano:

– che, in data 19/6/09 acquistavano dalla Srl (Ipslon) un pacchetto turistico emesso dalla Spa (Zeta) per il periodo 21-29/6/09, con destinazione Roatan (Honduras);

– che, giunti all’aeroporto di Roma si vedevano negare l’imbarco a causa della cancellazione del volo da parte della Società di navigazione (Omega) e la Spa (Zeta), il giorno dopo, proponeva alternative di viaggio in quanto il volo per Roatan sarebbe stato disponibile solo in data 28/6/09;

– che, gli istanti aderivano alla proposta alternativa con destinazione Cuba Varadero, pagando una ulteriore somma di € 300,00 ciascuno, con l’intesa di riprendere il volo per Roatan il 28/6/09;

– che, anche il volo del 28/6/09 per Roatan veniva annullato per un colpo di Stato in Honduras ed il Tour Operator metteva a disposizione un’altra settimana di soggiorno a Cuba;

– che, gli istanti non accettavano e optavano per il ritorno in Italia;

– che, tale incresciosa situazione procurava loro, oltre la perdita del soggiorno a Roatan, notevolissimi disagi materiali e morali;

– che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Srl (Ipslon) ed alla Spa (Zeta) a mezzo e-mail del 30/6/09 e racc.te a.r. n.134481 27041-9 ricevuta l’1/7/09, n.13415098738- 9 e n.13415098739-2 ricevute il 14/7/09.

Instauratosi il procedimento, si costituivano le convenute che chiedevano la riunione dei procedimenti connessi che, venivano riuniti l’11/10/10. La convenuta Srl (Ipslon) eccepiva il suo difetto di legittimatio ad causam e la Spa (Zeta) chiedeva la chiamata in causa della Spa (Omega) che, si costituiva e contestava le domande sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 28/10/11, la causa veniva assegnata a sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimatio ad causam della Srl (Ipslon).

Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore tramite un intermediario (Agenzia di Viaggi), sulla base di un programma proposto da un organizzatore (Tour Operator), vengono in campo tre distinti rapporti. In particolare, secondo la Cassazione Terza Sezione Civile, Sentenza 8 ottobre 2009 n.21388, si tratta di: un primo rapporto di mandato tra organizzatore di viaggi ed intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto tra organizzatore di viaggi e viaggiatore che, deriva dal contratto concluso tra queste parti attraverso l’intermediario.

A mente dell’art. 93, comma 1, del D.Lvo 206/05, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, ovvero, il secondo per le responsabilità relative alla fase di intermediazione antecedente alla partenza ed il primo per le responsabilità relative all’esecuzione della prestazione.

Orbene, atteso che nel caso di specie le doglianze attoree non si riferiscono all’attività di intermediazione antecedente alla partenza, ma a quella dello svolgimento della prestazione, alcuna responsabilità può ravvisarsi in capo all’agenzia di intermediazione che, pertanto, proprio per previsione di legge è carente di legittimazione passiva.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

E’ pacifica la circostanza dell’avvenuto acquisto, da parte degli attori, in data 19/6/09, del pacchetto di viaggio organizzato dalla Spa (Zeta), verso il corrispettivo di € 798,00 ciascuno. Tale pacchetto comprendeva un volo andata e ritorno da Roma a Roatan (Honduras), con vettore (Omega) e n. 9 giorni e 7 notti presso Hotel Swan Club Herry Morgan 4*, come indicato in dettaglio nel contratto di viaggio.

Non è stato contestato dalle convenute, inoltre, che gli attori si siano presentati e abbiano sbrigato le formalità del check-in tempestivamente e che il volo BV 1712, sul quale avrebbero dovuto viaggiare, non è partito a causa di un guasto tecnico.

Ci si trova di fronte, nel caso di specie, dunque, ad una ipotesi di annullamento del pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore. Si rileva, di conseguenza, l’applicabilità del dettato dell’art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta.

L’art. 93 del Codice del Consumo prevede, in ogni caso, e fermi restando gli obblighi di cui all’art. 92, in caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la responsabilità dell’organizzatore per il risarcimento del danno patito dal viaggiatore, anche qualora l’inadempimento del tour operator sia dipeso a sua volta dall’inadempimento del prestatore di servizi di cui l’organizzatore si sia avvalso nell’esecuzione del contratto di viaggio.

E’ dunque evidente che la cancellazione del volo ha fatto sorgere in capo al tour operator sia l’obbligo di effettuare a favore degli attori, in via alternativa, una delle prestazioni elencate all’art. 92, sia un obbligo risarcitorio in conseguenza del fatto del vettore (Omega) di cui il tour operator si è servito nell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Le odierne convenute, tuttavia, invocano l’applicazione dell’art. 96 del D.L.vo 206/2005, secondo il quale la responsabilità del “Tour Operator” è esclusa in caso di forza maggiore o caso fortuito.

Deve tuttavia rilevarsi che la Spa (Omega) non ha dimostrato che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie – se non a pena di sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa – che il guasto tecnico era inevitabile.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 22 dicembre 2008, C.549-07, ha precisato che:

– L’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

Ciò dimostra, pertanto, l’insussistenza di una causa di forza maggiore quale invocata dalle convenute.

In base ai principi che regolano l’onere probatorio, in particolare a seguito della nota sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. SU 30 ottobre 2001 n. 13533), secondo la quale il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell’altro contraente deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, ed allegare la circostanza dell’inadempimento altrui, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, compreso il proprio esatto adempimento, è onere della convenuta provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto e dalla legge.

La convenuta Spa (Zeta) ha negato la propria responsabilità sostenendo che agli attori è stato offerto un altro pacchetto turistico di qualità superiore con una prenotazione alternativa su altro volo, con partenza il giorno successivo alla partenza programmata, in conformità al dettato normativo dell’art. 92 del cd. Codice del Consumo.

Tale circostanza non è stata negata dagli attori che, hanno accettato la soluzione alternativa offerta pagando un supplemento di € 300,00 ciascuno.

Tuttavia, l’art. 92 citato dispone che il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo e che dev’essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

Dagli atti di causa risulta, infatti, che gli attori hanno pagato un supplemento di € 300,00 ciascuno e che la cancellazione dei voli Roma-Roatan e Cuba/Roma hanno causato la perdita di n.2 giorni di vacanza, così come pattuita.

Risulta, altresì, dagli atti, che la Spa (Zeta) ha offerto a ciascun attore solo la minor somma di € 400,00 “in un’ottica di attenzione commerciale”, e non essendo esclusa la responsabilità per inadempimento del Tour Operator per l’intervento di fattori configurabili come caso fortuito o forza maggiore, si deve ritenere sussistente la responsabilità della convenuta per inadempimento parziale del contratto.

Infatti, gli attori, accettando la soluzione alternativa al soggiorno programmato, hanno, comunque, usufruito della vacanza, anche se in misura ridotta e diversa.

Consegue, pertanto, la condanna della Spa (Zeta) al pagamento in favore di ciascun attore della somma di € 478,00, corrispondente alla somma di 300,00, pagata quale supplemento di prezzo del soggiorno a Cuba, in dispregio del comma 1 dell’art. 92 del Codice del Consumo, e della somma di 178,00 per n.2 giorni di vacanza non usufruita a causa dei voli cancellati, calcolata sulla somma pattuita per il primo soggiorno.

Dall’espletata istruttoria è risultato, inoltre, che la (Zeta) non ha prestato la dovuta assistenza e/o informazione e non ha offerto nessun rimborso, così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria:

– Regolamento (CE) n. 261/04 dell’11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento (CE) n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato.

Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente:

– al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione;

– ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente;

– all’assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica.

Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione e la cancellazione dei voli che hanno causato disagi, integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, art. 1218 (responsabilità del debitore).

A tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c. e, pertanto, a questo Giudice sembra equo liquidare la somma di € 250,00, ex art. 1226 c.c., per ciascun attore.

Ciò è confortato anche dalla sentenza della Cassazione a S.U. 11/11/08 n. 26972 che ha specificato:

– L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, dalla minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni.

Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell’art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

L’art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti

Quanto all’ ulteriore somma richiesta dagli attori per il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata, per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l’autorevole avallo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione III, Sentenza 13 ottobre 2011 – C-8310: la nozione di risarcimento supplementare di cui all’art. 12 del Regolamento n.261/04, dev’essere interpretata nel senso che consente al Giudice Nazionale di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale) tale danno può farsi rientrare nella previsione dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo e per aver dovuto optare per una località totalmente diversa da quella scelta dagli attori e pattuita con il Tour Operator.

Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale (in considerazione del fatto che il godimento del bene “vacanza” viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come voce di danno non patrimoniale.

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art.2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.

Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con l’annullamento del viaggio a Roatan, gli attori hanno perso un’occasione di vedere luoghi sognati ed agognati e di godere del clima rilassante di quei luoghi.

Tale voce di danno dovrà essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in € 300,00 per ciascun attore.

In conclusione, la convenuta Spa (Zeta) va condannata al pagamento a favore di (Tizio) e (Caia) della somma di € 1.028,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Quanto alla domanda di manleva formulata dalla Spa (Zeta) nei confronti della Spa (Omega), la stessa risulta fondata e meritevole di accoglimento atteso il contenuto delle richiamate disposizioni normative e l’effettiva sussistenza di una condotta colposa da parte della compagnia aerea che non ha, in alcun modo, giustificato l’inesatto adempimento della prestazione a suo carico per cui, la stessa, va condannata a rivalere e tenere indenne la Spa (Zeta) di ogni somma che la medesima è tenuta a corrispondere agli attori, ivi comprese le spese di giudizio che, seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta e della difesa multipla.

Mentre, nei rapporti tra la Spa (Zeta) e la Spa (Omega), quest’ultima va condannata al pagamento delle spese nei confronti della prima in virtù della regola della soccombenza rispetto alla domanda di rivalsa, spese che, del pari, si liquidano come in dispositivo.

Infine, le spese tra gli attori e la convenuta Srl (Ipslon) vanno integralmente compensate in considerazione della interpretazione non conforme dell’art. 93 del Codice del consumo.

La sentenza è esecutiva ex lege.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIO) e (CAIA) nei confronti della S.R.L. (IPSLON) e della S.p.A. (ZETA) nonché della S.p.A. (OMEGA), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimatio ad causam della S.R.L. (IPSLON);

2) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIO) e (CAIA) della somma di € 1.028,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;

3) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.800,00, di cui € 300,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 900,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

4) accoglie la domanda di rivalsa della Spa (ZETA) nei confronti della Spa (OMEGA) e, per l’effetto, condanna quest’ultima e tenere indenne la Spa (Zeta) di tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare agli attori in dipendenza della presente sentenza, oltre al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nella complessiva somma di € 800,00, di cui € 100,00 per spese, € 300,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

5) distrae le somme così liquidate per spese processuali a favore dei procuratori anticipatari;

6) compensa le spese del procedimento tra gli attori e la Srl (Ipslon);

7) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 7 dicembre 2011.

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