Rc professionale, obbligo di copertura anche per collaboratori e praticanti
L’articolo 12 del testo approvato alla Camera dei Deputati in sede di emanazione della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, ha apportato rilevanti modifiche al testo già approvato al Senato in tema di obbligo assicurativo in capo all’esercente la professione legale. Il primo comma ribadisce la obbligatorietà verso la stipulazione di garanzie assicurative a copertura della responsabilità per i danni arrecati alla clientela nell’esercizio della professione. L’obbligo è posto a carico dell’avvocato, sia esso esercente in proprio ovvero in forma associata con altri professionisti. L’oggetto della copertura è da intendersi altresì esteso alla attività dei collaboratori e dei praticanti che operino in nome e per conto del titolare dell’attività professionale e quindi che agiscano nei contesti formali in veste di sostituto o mandatario del dominus dello studio. Un obbligo per tutti i professionistiL’obbligo assicurativo per gli avvocati costituisce di fatto una specificazione di quello contenuto nell’articolo 3 comma 5 della legge n. 148 del 2011, come integrato dalla legge “stabilità” n. 183 del 2011 e successive modifiche, che ha istituito l’obbligo di contrarre polizze a garanzia dei danno arrecato nell’esercizio di ogni attività professionale. Le specificità dei legaliTale ultimo obbligo è attualmente posto con decorrenza 15 agosto 2013 per tutte le categorie professionali e l’articolo 12 si pone semmai in un’ottica di miglior specificazione di detto onere.Difatti, il testo del comma 5 approvato (sostanzialmente identico al testo precedente riferente al comma 4) prevede (a differenza della normativa sull’obbligo assicurativo professionale di cui alla citata legge n. 148/2011) che con provvedimento, di validità quinquennale, del Ministero, sentito il parere del Consiglio Nazionale Forense, vengano indicate “le condizioni essenziali e i massimali minimi di legge”. Sarà questo un passaggio essenziale per la efficacia dell’onere assicurativo così specificato in capo agli avvocati, perché oggi il settore delle assicurazioni della Rc professionale presenta aspetti e specificità negoziali sintetizzate in clausole che portano alla delimitazione del rischio e quindi alla diminuzione della garanzia prestata al professionista e verso il cliente patrocinato. I paletti del ministeroÈ facile intendere dunque che il provvedimento ministeriale, conterrà, oltre alla indicazione del massimale minimo obbligatorio, anche la indicazione di condizioni di polizza e contrattuali determinanti e delimitanti il rischio statistico del settore, come la durata della polizza, la retroattività della stessa ad eventi anche esulanti dal contesto temporale di pendenza della stessa (in deroga dunque all’articolo 1917 c.c.), la facoltà di escludere o meno determinate prestazioni professionali marginali rispetto a quelle istituzionali del patrocinio (come i sindaci di società, i consulenti tecnici di aree non legali e così via). Non essendo prevista, come per tutta l’area professionale, il correlativo obbligo a contrarre in capo alle imprese, l’onere graverà dunque integralmente sul professionista che dovrà attivarsi in proprio, ovvero per il tramite degli ordini professionali o di convenzioni stipulate dal Cnf, per il reperimento sul mercato dell’offerta più confacente ed idonea (per usare il termine assai generico adottato dalla legge n.148 del 2011) al proprio rischio di impresa. Copertura degli infortuniIl comma 2 dell’articolo 12 approvato nella seduta del 31 ottobre scorso, è stato invece interamente introdotto ex novo, rispetto al testo precedente ed istituisce un ulteriore obbligo per l’avvocato di assicurare anche apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Si tratta quindi di un onere (previsto, a questo punto ed in modo un po’ incongruente, solo a carico di una categoria professionale) che non avrà poca influenza sull’economia dello studio legale e che, almeno nella versione attuale che estende l’elenco dei beneficiari a collaboratori anche “occasionali”, potrà presentare alcuni spunti di difficoltà applicativa, laddove, ad esempio, l’avvocato si avvalga saltuariamente e imprevedibilmente di occasionali assistenti alla propria opera anche per semplici incombenti esterni (trasferte, accessi alle cancellerie, sostituzioni d’udienza, ecc.). Un pesante onere per il professinistaL’obbligo assicurativo per il professionista è certamente un passaggio importante nella presa di coscienza della funzione anche di rilievo sociale che le categorie del terziario e del supporto assistenziale svolgono nel nostro ordinamento. Il settore assicurativo della Rc professionale ha subito negli ultimi anni (in alcuni settori più che in altri, si pensi alla medical malpractice) una evoluzione del ramo assai penalizzante sul piano economico per le compagnie che operano nel ramo (anche sulla spinta di una giurisprudenza che si orienta sempre più verso un contesto di obbligazione contrattuale e di risultato del professionista), cosa che ha generato un appesantimento del carico finanziario per reperire coperture adeguate e atte a garantire la sicurezza patrimoniale del professionista. Ben venga dunque l’introduzione di un onere che garantisca la protezione del terzo danneggiato da errori e colpe per negligenza ed imperizia dell’avvocato, ma ci si chiede se i tempi, che ci portano ad una tale livello di protezione sociale del settore della attività professionale, non siano maturi per una rivisitazione in senso maggiormente aquiliano della colpa civilistica del libero professionista. di Filippo Martini Guida al Diritto |