Procedimento da vanti al Giudice di Pace – non è nullo l’atto introduttivo senza l’avvertimento di cui al n° 7 dell’art. 163 c.p.c. – 17.06.2010.

Il Giudice di Pace di Palermo, con l’ordinanza in esame, ribadisce: “Orbene, mentre l’art. 163 c.p.c. stabilisce espressamente fra i requisiti dell’atto introduttivo l’indicazione dell’avvertimento previsto dal n. 7) della stessa norma ( pena la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 164 c.p.c. ), lo stesso non è stabilito dall’art. 318 c.p.c., disposizione che prevede unicamente che “ la domanda…deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto “. Così è orientata, argomentando a contrario, anche la giurisprudenza : infatti le citate pronunce stabiliscono che “ nel procedimento davanti al giudice di pace non è prescritto, tra gli elementi dell’atto introduttivo, l’avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto ( art. 163 n. 7 c.p.c. ) “.

 

 

 

           

                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO


                                      Sezione VIII – Dott. Vincenzo Vitale
ORDINANZA 

Visto gli atti della causa n. 7../10 R.g., proposta da A&F G. s.r.l. nei confronti di M. T., e sciogliendo la riserva che precede ;
In ordine alla preliminare eccezione di nullita’ della citazione, sollevata da parte convenuta in base al combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 7 e 164 c.p.c., appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.
Trattandosi di un procedimento dinanzi al giudice di pace, sono stati confrontati i contenuti degli atti introduttivi del procedimento avanti al tribunale ed innanzi al giudice di pace : il contenuto dell’atto introduttivo il procedimento dinanzi al tribunale è fissato dall’art. 163 c.p.c., mentre quello dell’atto introduttivo il procedimento avanti al giudice di pace è fissato dall’art. 318 c.p.c..
Tale differenza è stata evidenziata in diverse pronunce di legittimità ( Cass. Civ., sez. I, 02/06/1999, n. 5342 ; Cass. Civ., sez. II, 15/06/1999, n. 5919 ; Cass. Civ., sez. III, 04/06/2002, n. 8074 ) e di merito ( Giudice di pace S. Anastasia, 04/08/1998 ).
Orbene, mentre l’art. 163 c.p.c. stabilisce espressamente fra i requisiti dell’atto introduttivo l’indicazione dell’avvertimento previsto dal n. 7) della stessa norma ( pena la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 164 c.p.c. ), lo stesso non è stabilito dall’art. 318 c.p.c., disposizione che prevede unicamente che “ la domanda…deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto “.Così è orientata, argomentando a contrario, anche la giurisprudenza : infatti le citate pronunce stabiliscono che “ nel procedimento davanti al giudice di pace non è prescritto, tra gli elementi dell’atto introduttivo, l’avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto ( art. 163 n. 7 c.p.c. ) “.
Dalla lettura, poi, dell’atto di citazione si evince come parte attrice abbia invitato regolarmente il convenuto “ a costituirsi nei modi e nei termini di cui all’art. 319 c.p.c. “, norma operante soltanto nel procedimento avanti al giudice di pace.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettata la preliminare eccezione di nullita’ sollevata dal convenuto M. T. 
In via istruttoria, ritenutane la rilevanza, si ammettono i mezzi di prova richiesti dalle parti costituite, e nello specifico : – prova per testi con il Dr. S. M. sugli articolati 1) e 2) dell’atto di citazione ;– prova per testi, con i Sig.ri A. G. e G. C., sui due capitolati di prova di cui in comparsa di risposta, e ad essi riferiti.  

                                                                 P. Q. M.
 

Fissa l’udienza istruttoria per il giorno 12/10/2010 ore 9.00.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 
Palermo, addi’  17/06/2010.                                                                                 

                                                                                                  Il Giudice di Pace

                                                                                               (Dott. Vincenzo Vitale)

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