Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in oggetto, ha ribadito quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite relativamente alla impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo : “ll preavviso di fermo vale come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo. Sicché il preavviso è sostanzialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo “, onde l’atto in questione “si colloca all’interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuenteche di quel provvedimento è il destinatario : in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell’avvisodi mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e cometale avviso esso non può non essere un atto impugnabile”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3493/09 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da
L. F. L., rappresentato e difeso dall’Avv. G. O., presso il cui studio, sito in via .., ha eletto domicilioattorecontro Serit Sicilia S.p.a., in persona del suo direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. N. P., presso il cui studio, sito in …, ha eletto domicilio
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P. M. Luigi D.
convenuti costituiti
Oggetto : Opposizione all’esecuzione avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati.Conclusioni : come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 11/03/2009, l’attore conveniva in giudizio la Serit Sicilia S.p.a. ed il Comune di Palermo al fine di sentire dichiarata l’annullamento del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 2………./000, e riguardante un importo di € 1.965,48, non pagato, in riferimento alle cartelle esattoriali nn. 2…… ( € 567,24 ), 29…….. ( € 142,25 ) e 2…… ( € 1.194,01 ).
Gli importi di cui sopra, peraltro, afferivano a sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al Codice della Strada.
Orbene, l’opponente eccepiva preliminarmente che l’iscrizione a ruolo relativa alla cartella di pagamento n. 2…. era stata annullata con sentenza n. 10997/2008 del Giudice di Pace di Palermo ( relativamente al verbale n. 1/V/….. del 22/08/2005 ).Rilevava, inoltre, la mancata notificazione delle restanti due cartelle esattoriali ( nonché dei pregressi verbali ), riportate dal preavviso di fermo impugnato, di cui contestava in generale la legittimita’. Avanzava quindi richiesta di risarcimento di danno esistenziale per lo stress subito.Si costituiva in giudizio la Serit Sicilia S.p.a. che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, individuando nella giurisdizione tributaria l’autorita’ giudiziaria competente a conoscere della materia.
Quindi, rilevava l’inammissibilita’ del ricorso, attesa la non impugnabilita’ dell’atto opposto.
Nel merito, sottolineava la legittimita’ del preavviso di fermo, stante la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese, ed in tal senso produceva le relate, ove si evince che le stesse venivano consegnate al portiere dello stabile di residenza dell’attore, in assenza dei soggetti autorizzati ex artt. 139 e ss. C.p.c.Infine, evidenziava la regolarie emanazione dell’atto impugnato, attesa la portata generale dell’art. 86 del D.P.R. 602/1973.Si costituiva infine il Comune di Palermo, giusta delega sindacale, che – allegando nota di sgravio amministrativo n. 689 per il verbale n. V/…, il cui importo, pari ad € 934,83, era stato iscritto a ruolo mediante la cartella esattoriale n. 2….. – chiedeva la cessata materia del contendere esclusivamente per il succitato verbale, producendo al contempo copia dei pregressi accertamenti di violazione, regolarmente notificati.Alla luce delle memorie delle controparti, l’attore eccepiva preliminarmente la nullita’ della costituzione in giudizio del Comune di Palermo a mezzo di delegato dal Sindaco.Sempre in via preliminare, affermava la giurisdizione del giudice adito, nonché l’ammissibilita’ dell’opposizione.
Nel merito, eccepiva la nullita’ delle notificazioni delle restanti due cartelle esattoriali, in quanto nessuna comunicazione, a mezzo raccomandata, veniva effettuata allo stesso.La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, appare opportuno pronunciarsi sulle due questioni, sollevate da controparte, afferenti il difetto di giurisdizione e l’inammissibilita’ del ricorso.In tal senso, ci si limita a richiamare l’ordinanza n. 14831/2008 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, nonché la sentenza n. 10672/2009 della Corte di Cassazione.
I giudici di legittimita’, in particolare, hanno affermato che “ la giurisdizione del giudice tributario, in base all’art. 102, secondo comma della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto “, giungendo all’ovvia conclusione, per cui “ anche per quanto riguarda il fermo bisogna affermare che in tanto il giudice tributario potrà conoscere delle relative controversie in quanto le stesse siano attinenti ad una pretesa tributaria “.
Le Sezioni Unite, pertanto, hanno cosi’ sostenuto che “ il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii “, formulando al contempo l’opposto principio di diritto, secondo cui “ allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito “.
Quanto, poi, alla seconda questione, riguardante non il provvedimento di fermo amministrativo, bensi’ il preavviso di fermo, la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che “ il preavviso di fermo vale ( ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondoperiodo, del D.M. 7 settembre 1998, n. 503 ) come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo. Sicché il preavviso è sostanzialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo “, onde l’atto in questione “si colloca all’interno di una sequela procedimentale -emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione delprovvedimento emanato – finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuenteche di quel provvedimento è il destinatario : in questa prospettiva il preavviso di fermo – sostiene la Suprema Corte – svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell’avvisodi mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e cometale avviso esso non può non essere un atto impugnabile “.
I giudici di legittimita’, nello specifico, prendono in considerazione l’ipotesi – assolutamente frequente nella prassi amministrativa – in cui l’atto in questione “ potrebbe essere il primo atto ( e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell’automatica iscrizione del fermo, il solo atto ) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una pretesatributaria che egli ha interesse a contrastare ( come nella fattispecie in esame, n. d. r. ) “.
Il fatto poi che il preavviso di fermo amministrativo non compaia esplicitamentenell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19, D.Lgs. n. 546 del1992 – spiega la Corte – “ non costituisce un ostacolo, in quanto, secondo un principio già affermato…l’elencazione degli attiimpugnabili, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata insenso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. ( art. 97 Cost.),che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operatocon la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuentedestinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art.100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti nonpiù modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocareuna tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico ( v. Cass. nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008 ) “.
Alla luce delle suesposte considerazioni, vanno rigettate le preliminari eccezioni formulate dalla Serit Sicilia S.p.a., atteso che nel caso di specie – e come si evince ictu oculi dalla lettura degli atti di causa – il preavviso di fermo impugnato trae origine dall’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al Codice della Strada, ed al contempo risulta essere il primo attocon il quale il contribuente è venuto a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una pretesatributaria, per come si chiarira’ nel prosieguo.
Ancora in via preliminare, va rigettata l’eccezione sollevata – questa volta – dall’opponente circa la nullita’ della costituzione in giudizio del Comune di Palermo a mezzo di delegato dal Sindaco.La rappresentanza dell’ente locale ( anche in giudizio ) risulta infatti attribuita al Sindaco dall’art. 50 co. 2 del T.U.E.L. ( che assorbe l’articolo 36, c.1, della legge 142/90 ) : in base al testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, infatti, il potere di rappresentare in giudizio il Comune compete al sindaco, poiché soltanto il sindaco rappresenta il Comune.
L’art. 6, co. 2 del T.U.E.L., di contro, attribuisce allo statuto la possibilità di specificare “ i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente ”, ciò evidentemente cosa differente dalla competenza o legittimazione a rappresentare l’ente. E’ tuttavia, coerente al sistema ammettere la delega alla rappresentanza :con la delega, infatti, il titolare di una competenza non se ne spoglia, ma attribuisce al delegato il potere di esercitarla.
Nello statuto, ferma restando la competenza ex lege del Sindaco, si può dunque prevedere la possibilità che il capo dell’amministrazione di volta in volta, in base alla portata degli atti da compiere deleghi un altro soggetto a rappresentare l’ente. Per la rappresentanza in giudizio, la delega può essere attribuita ai dirigenti ( come ai funzionari della Polizia Municipale, in quanto direttamente dipendente dal Comune ), la qual cosa risulta peraltro coerente con quanto previsto dall’art. 107, comma 3, lettera i) del D.Lgs.267/2000, in base al quale i dirigenti possono compiere “ gli atti ad essi attribuiti, o, in base a questi, delegati dal sindaco ”.Conforme all’interpretazione data dalla dottrina amministrativista, risulta essere la giurisprudenza della Suprema Corte, ed in tal senso si cita ( per tutte ) la pronuncia della Corte di Cassazione n. 18087del 08/09/2004.Passando al merito della controversia, all’esito dell’istruzione probatoria appare legittimo accogliere l’assunto difensivo proposto da parte opponente.Da un lato, infatti, risulta emerso l’annullamento – con sentenza del Giudice di Palermo n. 10997/08 e contestuale provvedimento di sgravio amministrativo n. 689 – del verbale n. V/…, di cui alla cartella di pagamento n. 2…….0, ingiungente l’importo di € 1.194,01, onde appare opportuno ricalcolare la somma dovuta dall’opponente in € 140,00 ( comprensivi di interessi, aggio e spese di notifica ).
Dall’altro – come rilevato da quest’ultimo – si ritiene, sulla scorta dell’esame delle relazioni di notificazioni delle altre due cartelle esattoriali ( n. 296… e n. 296….. ), le stesse siano state notificate in violazione delle leggi vigenti in materia.Le suddette relate, infatti, risultano a prima vista illegittime, in quanto effettuate senza tener conto della modifica legislativa apportata dall’art. 36, comma 2 quater, del D.L. n. 248/2007 ( c.d. Decreto Milleproroghe ), convertito poi in data 27/02/2008, che dispone che all’articolo 7 della legge 20/11/1982 n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente : “ Se il piego non viene consegnato al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata “.
Nel caso, quindi, non venga consegnato l’atto direttamente al destinatario ( si pensi, ad esempio, all’ipotesi di consegna dell’atto ad un familiare o al portiere, come nel caso in esame ) sono previsti una serie di incombenti per il soggetto incaricato alla notifica, per cui ne deriva che se il piego non viene consegnato personalmente, l’agente postale deve dare notizia al destinatario dell’atto dell’avvenuta notificazione dello stesso a mezzo di lettera raccomandata.
Orbene, poiché le operazioni di notificazione devono essere svolte secondo le modalita’ fissate dalle norme del codice di procedura civile e della legge 890/82, e successive modificazioni ed integrazioni, in ottemperanza alla disposizione degli artt. 14 comma 4 della legge 689/81 ed art. 201 comma 3 del C.d.S., si deve riconoscere che la notificazione delle summenzionate cartelle di pagamento sia inficiata da un vizio di nullita’ insanabile, derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle operazioni di notificazione dell’atto in questione.
Le suesposte considerazioni comportano, a cascata, una pronuncia di annullamento delle connesse cartelle esattoriali, fondata sul vizio di legittimita’ ( nel senso della violazione di legge ) in forza dell’art. 21-octies legge 07/08/1990 n. 241, come introdotto dalla legge 11/02/2005 n. 15.In tal senso, e per questi effetti, va riconosciuta l’ammissibilita’ dell’impugnazione proposta, avverso il preavviso di fermo amministrativo, in quanto – come esplicitato dalla giurisprudenza surrichiamata – “ primo atto “ con il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una pretesatributaria, che egli ha interesse a contrastare, e per mezzo della quale ( impugnazione, n.d.r. ) lo stesso puo’ far valere i vizi propri del procedimento amministrativo posto in essere dalla P. A.
Assolutamente sfornita di prova, ex art. 2697 c.c., risulta infine la richiesta di risarcimento di danno esistenziale per lo stress subito dall’opponente, in linea col dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. S.U.26972/2008).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano in via equitativa, ma con riferimento alle tariffe forensi, nell’importo di € 500,00 ( oltre Iva e Cpa ) da porre solidalmente a carico delle controparti costituite.
P. Q. M.
Visti gli articoli di legge citati ;In accoglimento delle domande attoree, annulla il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29……./000 della Serit Sicilia S.p.a., pari ad € 1.965,48, riconoscendo l’opponente L. F. L. debitore unicamente dell’importo di € 140,00 ( comprensivi di interessi, aggio e spese di notifica ) nei confronti della Serit Sicilia S.p.a.Condanna le parti convenute, Comune di Palermo e Serit Sicilia S.p.a., in solido fra loro, al pagamento, in favore dell’opponente L. F. L., come sopra rappresentato e difeso, delle spese processuali, ammontanti ad € 500,00 ( oltre Iva e Cpa ).Cosi’ deciso in Palermo addi’ 30/06/2009.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)