Opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo ex D.P.R. 600/73 – 05.12.08. –
Il Giudice di Pace di Napoli, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso un preavviso di fermo su beni mobili registrati, ex D.P.R. 600/73, minacciato per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, relative a sanzioni amministrative emesse per violazioni del Codice della Strada, dopo aver dichiarato la propria giurisdizione e dopo aver ribadito l’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, ha accolto l’opposizione, in quanto la società di riscossione non ha provato di aver notificato regolarmente i titoli esecutivi e, per l’effetto, ha annullato le cartelle esattoriali, ha dichiarato l’inefficacia del preavviso di fermo, nonché ha condannato la società di riscossione al pagamento delle spese di lite. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL PACE DI NAPOLI Il Giudice di Pace di Napoli , nella persona del Dr. Luigi D’Aniello, nella causa avente ad oggetto : opposizione ex art. 615 c.p.c. per l’accertamento negativo del credito e conseguente annullamento del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo Opel Astra tg……… iscritta nel ruolo affari civili il 28.12.07 con il r.g. n. 10095- dell’anno 2008 e riservata per la decisione all’udienza del 17.11.08 ha pronunciato la seguente : SENTENZA TRA D.R. , rapp. toe difeso dall’Avv. C. C., presso il quale elett.te domicilia in Napoli –V. G.: ATTOR E Equitalia Polis –concessionaria per la riscossione tributi per la Provincia di Napoli in persona n del legale rapp. Te p.t. elet……………….. COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t. , rapp. To e difeso all’avv…….., insieme alla quale elett.te domicilia presso l’avvocatura Municipale , sita in Napoli – Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo. PREFETTURA della Provincia di Napoli – in persona del prefetto p.t. , dom.to per la carica in Napoli alla Piazza del Plebisicto. CONVENUTI OGGETTO: opposizione ex. Art. 615 c.p.c. per l’accertamento negativo del credito 1.preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo Opel Astra tg…. di proprietà dell’istante , limitatamente alle cartelle esattoriali.n. 071……………… 071……………… 071……………… 071……………… 071………………Infrazioni al c.d.s. Accertate in date non rinvenibile Verbali di contrattazione non rinvenibili Produzione di parte attorea: 1. atto di citazione con procura al margine e integrazione del contraddittorio 2. Avviso di fermo amministrativo e cartelle di riferimento Produzione della Equitalia Polis concessionaria per la riscossione tributi per la provincia di Napoli: 1. comparsa di costituzione e di risposta 2. copia di procura generale ad litem3. citazione notificata4. estratto di ruolo e fotocopia notifica cartelle produzione del COMUNE DI NAPOLI in persona del sindaco p.t. 1 comparsa di costituzione e di risposta2. copia di procura generale ad litem CONCLUSIONI: per attore1. accertare la inesistenza del credito , nonché per nullità, decadenza prescrizione ed omessa od irregolare notifica della cartella esattoriale 2. vittoria di spese con attribuzione per Equitalia Polis concessionaria per la riscossione tributi per la provincia di Napoli , in persona del legale rapp. P.t.: 3. rigettare la opposizione perché inammissibile ed improcedibile.4 vittoria di spese; per il COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t.5.dichiarare la carenza di legittimazione passiva.6. rigettare la opposizione perché inammissibile ed improcedibile.7. vittoria di spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti di citazione regolarmente notificati , l’istante proponeva opposizione ex. Art. 615 c.p.c. per l’accertamento negativo del credito e conseguente annullamento del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo Opel………, notificato dalla Equitalia Polis , per il mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali dovuto a causa di infrazioni al c.d.s. ovvero: 071………071…………071……etc. L’attore esponeva:a) che il provvedimento era illegittimo e prescritto , poiché non era stato preceduto dalle notifiche di esse cartelle. Tanto premesso l’attore chiedeva la declaratoria di inammissibilità ed illegittimità del menzionato preavviso, dichiarare la nullità delle cartelle stesse ed al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione. Instauratosi il contraddittorio comparativo l’attore e la Equitalia –Polis e successivamente il COMUNE DI NAPOLI in perona del sindaco p.t. Nessuno per la PREFETTURA della provincia di Napoli, regolarmente chiamata in causa, quale litisconsorte processuale. I comparenti si riportavano alle proprie difese e produzione, chiedendone integrale accoglimento.In particolare la Equitalia –Polis ed il – COMUNE DI NAPOLI –in persona del sindaco p.t. oltre ai diversi rilievi ,quali il difetto di giurisdizione di questo giudice, facevano osservare che le cartelle di pagamento in virtù delle quali l’Esattore aveva agito, si riferivano ad un bene individuato e con cartelle regolarmente notificate al debitore, riportanti le indicazioni dell’importo dovuto, della natura del credito,dell’ente che aveva chiesto la riscossione. Chiedevano quindi, sulla base della eccezione sollevata, dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità della opposizione e comunque che la stessa venisse rigettata nel merito, con vittoria di spese.L’attore di contro, insisteva nelle proprie eccezioni in particolare su quella relativa alla nullità della notifica e conseguente prescrizione. Impugnava , nel contempo, la documentazione depositata dall’Equitalia Polis. In definitiva l’attore concludeva affinchè :1) venisse dichiarata ala nullità e/o l’inesistenza dei presunti titoli-crediti posti a base del preannunciato fermo;2) 2) venisse condannata la convenuta alla cancellazione di tale procedimento;3) Venisse condannata la convenuta al pagamento delle spese; Questo Giudice poi ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la decisione. Sicchè , alla udienza del 17.11.08 in ottemperanza all’art. 321 c.p.c. , la stessa veniva introitata a sentenza. GIURISDIZIONE In più occasioni le S.U. della Corte di Cassazione hanno affermato, con argomentazioni valide sia per il fermo amministrativo sia per l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tali atti si deve realizzare davanti al giudice ordinario, con le forme consentite dal vigente art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ( cfr. Cass. S.U. ord. 31.01.06 n. 2053- 23.06.06 e 17.01.07 n. 875). Va, quindi conclamata la giurisdizione del giudice ordinario che, in ordine alla fattispecie in esame, deve essere adito a seconda delle questioni poste alla sua attenzione con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Qualificazione della domanda. Cio’ posto, e ritenuta quindi sussistente nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, si deve ora passare a qualificare la proposta dell’istante. Ebbene , ritiene questo giudice che nel caso di specie sia stata proposta dall’attore una opposizione alla esecuzione, in quanto le doglianze del predetto sono dirette a contestare il diritto della controparte a promuovere l’esecuzione. Ancora si deve più specificamente rilevare che l’attore ha agito al fine di ottenere l’accertamento della illegittimità e nullità del preavviso, causa la carenza di titoli esecutivi e/o notificati, infine il risarcimento dei danni derivatigli per fatto e colpa della società convenuta.Legittimazione passiva della Equitalia –PolisSi deve a questo punto legittimare la questione della legittimazione passiva della convenuta Equitalia Polis. Orbene, ritiene questo giudice che la stessa sussistenza in ordine a tutto quanto attiene alla fase della riscossione, in quanto interamente riconducibile alla Equitalia-Polis e quindi anche alla domanda volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità e nullità dell’avviso, nonché il risarcimento dei danni derivati all’attore per fatto e colpa della società convenuta.Tanto rilevato , si deve ora passare all’esame nel merito delle doglianze di parte istante. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.La Equitalia –Polis, ha proceduto al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo Opel Astra tg……., per crediti dovuti per infrazioni al c.d.s. Ebbene tale avviso appare al vaglio di questo giudice, illegittimamente realizzato, stante la carenza dei presupposti necessari per tale azione ovvero la notifica delle menzionate cartelle, posto che agli atti non risulta provato tale indispensabile adempimento. E su tale carenza si è fatto forte l’istante nella sua opposizione, così come introdotta e già qualificata.E bene ha fatto dato che, in assenza di tale rilievo, sale alla ribalta la illegittimità di tale credito vantato e per converso il suo annullamento. Tanto basta, infatti, per determinare essa decisione.In pratica nel caso che ci occupa la convenuta Equitalia – Polis era tenuta a fornire la prova della sussistenza dei presupposti che avevano dato luogo alla sua iniziativa. E ciò non è stato. La convenuta Equitalia –Polis , in pratica, si è limitata alla produzione di semplice fotocopia dell’avviso di ricevimento che avrebbe dovuto attestare la notificazione della cartella esattoriale. Ed è a fronte di tale fotocopia tempestivamente impugnata dall’attore, essa, pur invitata, non ha mai depositato né esibito gli originali.Ebbene, non avendo la controparte prodotto gli originali e non essendo possibile trarre aliunde elementi in ordine alla detta conformità ed alla andata a buon fine delle notifiche, tale documentazione non può essere ritenuta utile ai fini del presente giudizio,trattandosi di semplice cartula priva di ogni valore ed autenticità. Notifica depositata in forma scannerizzata. Va osservato altresì che identico discorso vale nel caso di copie depositate in forma scannerizzata, senza essere accompagnate dal deposito della firma digitale. La Equitalia Polis concessionaria per la riscossione tributi per la provincia di Napoli attribuisce tale valore alle copie prodotte.Ebbene la copia scannerizzata non può assumere lo stesso valore di quella originale (2714 c.c. -2715 c.c.) in assenza di firma digitale. Invero: A) all’art. 18 D.P.R. 455/00 III comma.3. le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8,c.o. 2.B) All’art. 20 D.P.R. 455/00 IIcomma. 2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o li rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico. Pertanto , in assenza di tale firma, anche la copia scannerizzata deve intendersi pure e semplice fotocopia.Sicchè il disconoscimento della conformità di una riproduzione meccanica all’originale comporta l’onere della parte che l’ha prodotta di dimostrare l’autenticità della riproduzione stessa e, fino a quando la conformità non sia accertata, l’impossibilità per il giudice di utilizzare quella riproduzione come mezzo di prova. Cass. civ. 07 03.95 n. 2652. Tutto quanto detto e deciso assorbe inevitabilmente tutti gli altri motivi della opposizione. Nullità della stessa cartella esattoriale. Va ancora osservato che, il ricorrente, nella presente opposizione non si è limitato a chiedere la nullità, la infondatezza e la illegittimità delle somme indicate nei ruoli realizzati dalla Equitalia Polis e l’annullamento del preavviso, ma ha accolto giusta occasione per estendere la sua domanda anche all’annullamento della cartella esattoriale posta a fondamento di esso avviso di fermo amministrativo, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali dovute per infrazioni al c.d.s. Spese e competenze di giudizioLe spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.350,00 di cui € 50,00 per spese, € 650,00 per diritti , € 650 ,00 per onorario. Magg. 12,5 %su diritti ed oneri ( art. 14 d.m. 08.04.04 – n. 127). Ai diritti ed oneri liquidati , dovrà essere aggiunto il preavviso rimborso forfettario del 12,5% sulle spese generali , dovuto secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale anche in assenza di espressa richiesta dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna.Invero: “ il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi dell’art. 15 (oggi art. 14 d.m. 08.04.04 – n. 127) delle disposizioni della tariffa professionale forense, spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli oneri giudiziari. Cass. Civ. 19.10.04- n.20488 Attribuzione. Viene riconosciuta l’attribuzione , stante agli atti dichiarazione di anticipo da parte del legale costituito.I.V.A.E C.P.A.Vanno aggiunti ,(in quanto dovuti “opes legis”), l’I.V.A. e C.P.A.Onorari liquidati Per quanto attiene, poi, alla liquidazione degli onorari questo giudicante ha considerato i minimi tariffari , tenuto conto dello scaglione di valore , della difficoltà modesta della controversia , degli esiti raggiunti e delle prescrizioni delle tariffe Forensi. Scaglione di valore considerato per i diritti e gli onorari da €. 2.600,01 ad €. 5.200,00. Per quanto attiene il criterio di valutazione e di applicazione della tabella relativa ai diritti ed onorari , questo giudicante si è attenuto ai corrispettivi scaglioni di valore che vanno da € 2.600,01 ad 5.200,00 P.Q.M. IL Giudice di Pace di Napoli , nella persona del dott. L. D’aniello , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Equitalia Polis in persona del legale rapp.te p.t. e COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t. , avente ad oggetto opposizione ex. Art. 615 c.p.c. ,per l’accertamento negativo del credito e conseguente annullamento del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo Opel……. Iscritta nel ruolo degli affari civili il 28.12.07 con il r.g. 10095- dell’anno 2008 e riservata per la decisione all’udienza del 17.11.08, così provede: 1. accoglie la domanda così come proposta; 2. dichiara la nullità , la infondatezza e la illegittimità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo Opel…… eseguito dalla Equitalia Polis concessionaria per la riscossione tributi per la Provincia di Napoli. 3. dichiara , altresì ,la nullità, la infondatezza e la illegittimità della cartelle esattoriali:n.071…………..071………….. 4. ordina la cancellazione del fermo se, nel frattempo effettuato; 5. condanna, altresì la soccombente, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.350,00 di cui € 50,00 per spese , €650,00 per diritti,€ 650,00 per onorario. 6. ai diritti ed onorari liquidati, dovrà essere aggiunto il previsto rimborso forfetario del 12,5% sulle spese generali. 7. Viene riconosciuta l’attribuzione, stante agli atti dichiarazione di anticipo da parte del legale costituito. 8. vanno aggiunti , (in quanto dovuti “ope legis), l’IVA e C.P.A. Napoli addì 05.12.08 Il Giudice di Pace Dott. Luigi D’Aniello |