Opposizione avverso cartella esattoriale – legittimazione passiva della società di riscossione – 27.05.2010. –

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Images: codici 2.jpgIl Giudice di Pace di Taranto, nel giudizio in esame, ha ribadito che: “In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all’intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione o dell’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo; in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all’ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.  Di conseguenza, l’opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l’interesse a resistere ….. Inoltre, trattandosi d’ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo”.  

                                                            REPUBBLICA ITALIANA

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ.2

nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 2888
relativa all’opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS , promossa da:G. P.G., nato a Taranto e residente in Crispiano (TA), elettivamente domiciliato in Taranto,  presso e nello studio dell’avv. N. G.  dal quale é  rappresentato e difeso in virtú di mandato a margine del ricorso                                                                                
                                                                                                   opponente

CONTRO

COMUNE DI M., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Taranto presso e nello studio dell’avv. G. V.  dal quale é  rappresentato e difeso in virtú di delibera    Resistentenonché controE. P.  S.p.A. in persona del l.r.p.t., difesa dal funzionario delegato                  

                                                                                                     resistente   

Conclusioni per l’opponente:”previa sospensione della cartella di pagamento n. ……. impugnata, che, rilevata l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 201 comma 5 del C.d.S. e delle sanzioni accessorie e, in via gradata, l’insussistenza della violazione contestata, sia disposto l’annullamento della stessa cartella,l per i  motivi di cui innanzi, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore anticipatario.”
Per il Comune di M.:“…il Giudice di pace adito, contrariis reiectis, voglia
1. pronunciare il rigetto dell’opposizione proposta;
2. per l’effetto, confermare l’efficacia della cartella esattoriale impugnata, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento seguendo il principio della soccombenza nella lite in favore dell’avvocato costituito che si dichiara antistatario.” 
Conclusioni per la E.-P.:
“ …carenza di legittimazione passiva dell’E.-P.       Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. “

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
       

Con ricorso depositato il 02.02.2010 il sig. G. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. ….., notificata in data 05.01.2010, nonché dell’atto presupposto (verbale di contravvenzione al CDS), emessa dall’E. P. s.p.a., in qualità di agente concessionario per la Provincia di Taranto, ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada. Nel dettaglio degli addebiti, infatti, era riportato che l’importo totale della cartella era pari ad Euro 563,51 di cui Euro 532,86 per importi a ruolo ed Euro 24,77 per compensi di riscossione.
II ruolo emesso era il numero 2009/3897 reso esecutivo in data 12.10.2009, mentre l’anno di riferimento era il 2003 (estremo dell’atto V…/3V NOT 20040516 NOT.10/09/08 C….). 
Assumeva l’opponente  che detta  cartella di pagamento era nulla, illegittima ed andava annullata per  i motivi di seguito riportati:
1) Inesistenza della notifica del verbale di accertamento irrogativo della sanzione – Violazione art. 201 C.d.S. e 137 e segg. c.p.c.
2) In via gradata, nullità della notifica del verbale di accertamento n. 8… del 06.10.2003 Prot 9505/2003 e comunque estinzione della violazione per tardività della pretesa notifica.
3) In ulteriore subordine, inesistenza della violazione contestata per inefficacia e inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento della presunta violazione.
4) Violazione dell’art. 200 C.d.S. Omessa indicazione dei motivi che per i quali la violazione non è stata immediatamente contestata.
5) Violazione dell’art. 192 regolamento c.d.s.
6) Violazione legge n. 168 dell’01/08/02 art. 4. Fissata la comparizione delle parti per l’udienza del 27/05/2010  con decreto del 15/02/2010 emesso dal Giudice di Pace di Taranto, notificato in data 10/03/2010 al Comune di M., in persona del Sindaco p.t. ed all’E. P. S.p.a., si costituivano in cancelleria con deposito delle comparse rispettivamente in data 24.05.2010 ed in data 25.05.2010, impugnando la domanda del ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, palesemente infondata, in fatto e in diritto, insistendo per il suo integrale rigetto con spese di giudizio a carico del ricorrente.
L’E.  P. eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva.La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente della copia della cartella di pagamento n. … notificata, della copia verbale di violazione con copia racc. e avviso ricevimento del 20.02.2004, copia della richiesta di affissione del 19.04.2004 prot. n. 3…./ver/PM, con annotazione affissione dal 26.04.2004 al 16.05.2004, con  nota del 11.08.2008 del Comune di M. e con nota del 18.09.2008 a firma dell’avv. N. G.    
Da parte del Comune di M. erano depositati copia della delibera di incarico n. 83 del 18 Marzo aprile 2010, del verbale n. …/2003N Prot. N. …/2003, nonché della relata di notifica del predetto verbale e della ricevuta di ritorno raccomandata A/R .
 
All’udienza del 28.05.2010  compariva il  difensore del Comune che si riportava alla  comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l’accoglimento. Compariva il difensore dell’opponente, che riportandosi al ricorso,  chiedeva l’annullamento della iscrizione a ruolo dell’impugnata cartella.
 Esaminati i documenti prodotti ed esibiti, la causa veniva decisa, come da dispositivo, letto in udienza, riservando la motivazione in sentenza. 

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
 

In via preliminare, si rigetta l’eccezione preliminare della società convenuta E., in merito alla sua carenza di legittimazione passiva, al contrario, confermandosi la sua piena legittimazione passiva, atteso il suo indiscutibile interesse alla tutela dei diritti di riscossione, nonchè alla immediata informazione sull’eventuale concessione della sospensione dell’esecutività dei pagamenti intimati dalla cartella, attesi gli ampi poteri esecutivi loro attribuiti dall’art. 52 della legge 15.12.1997 nr. 446. 
Senza dilungarsi sull’argomento é sufficiente riportare la seguente statuizione della Corte di Cassazione  che ha precisato con estrema chiarezza:    “In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all’intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione o dell’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo; in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all’ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.   
Di conseguenza, l’opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d’ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.( Sez. 2, Sentenza n. 24154 del 20/11/2007)
 Confermata, quindi la regolare costituzione del contradditorio tra le parti, si può affermare che l’opposizione è fondata  e, come tale,  merita accoglimento.  La cartella esattoriale  impugnata ha per oggetto il pagamento della sanzione riportata dal verbale di contestazione emesso dalla Polizia Municipale di M. per presunte violazioni commesse nel  2003. 
Si osserva subito che il verbale di contestazione indicato nella cartella non risulta notificato regolarmente al ricorrente, che non ha  avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione elevato dal Comune di M., per cui legittima va dichiarata l’opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge nr. 689/81, la quale opposizione va presentata nel termine di 60 giorni.  
Si può confermare, quindi,  il tempestivo deposito dell’opposizione avvenuta nei termini.
Dalla documentazione depositata si evince chiaramente che il relativo plico del presunto verbale non è stato mai recapitato dalle Poste Italiane, in quanto – a dire dell’addetto al recapito – V.le del …, in cui il ricorrente risiedeva da anni risultava “inesistente a Crispiano” (ved. avviso di ricevimento restituito al Comune di M.).
A smentire la dichiarata inesistenza di viale del .., sostenuta dall’addetto al recapito di Poste Italiane, è proprio la cartella di pagamento ora impugnata, regolarmente notificata all’odierno ricorrente al medesimo indirizzo.
A tal riguardo si osserva che è veramente strano che un Comando di Vigili Urbani non riesca a portare a termine la regolare notifica di un verbale, pur avendo la facoltà di accesso all’Anagrafe dei Comuni, mentre ci riesce quasi sempre  l’E.
La inesistenza della strada andava certificata dal Comune e non dal trimestrale dell’Ufficio Postale, prima di procedere alla richiesta della notifica avvenuta con lettera in data 19.04.2004 tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Crispiano in evidente violazione alla legge sulla “ Privacy’, in quanto all’Ufficio Messi del Comune di Crispiano risultano trasmessi per l’affissione due copie “ conformi dell’atto n. …/H/2003/V Pr. …/2003 e non in busta chiusa. Si rammenta che la nuova legge sulla Privacy era  già entrata in vigore il 01.01.2004, allorquando a partire dalla data 26.04.2004 e fino al 16.05.2004 è avvenuta l’affissione all’Albo Pretorio.
 
In particolare, il Codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”,ha riunito  in un unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si erano succeduti in questi anni, contenendo anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche, quali nuove garanzie per i cittadini.
 
A parte ciò, il Comune di M., violando quelle che sono le norme del codice di procedura civile in materia di notificazioni, con nota del 19.04.2004 ha richiesto al Comune di Crispiano l’affissione all’Albo Pretorio della copia del presunto verbale, ritenendo di perfezionare in tal modo la notifica nei confronti del sig. G. P., ex art. 60 D.P.R. n. 600 del 29.09.1973, in base al quale ” la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”. La lettera e) del medesimo articolo aggiunge che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è l’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
La notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., infatti, va eseguita solo se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità (c.p.c. 138, 148) o per incapacità o rifiuto delle persone tenute al ritiro del plico, situazioni queste che non ricorrono nel caso in specie. 
A tanto va aggiunto che l’art. 140 c.p.c. prevede che, l’ufficiale giudiziario depositi la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigga avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Orbene, è evidente che il sig. G. non ha mai ricevuto nessuna raccomandata con avviso di ricevimento, per cui nessuna notifica si è mai perfezionata nei suoi confronti.
 
Ad ogni buon conto, anche nell’ipotesi estrema in cui si ritenesse valida la irregolare notifica del verbale, nondimeno va dichiarata estinta la violazione, perché a fronte di un presunta violazione commessa in data 06.10.2003, la notifica risultebbe perfezionatasi in data 04.05.2004, allorché erano trascorsi ben 210 giorni dalla violazione, in violazione dell’art. 201 CDS, divenendo di conseguenza inesigibile la sanzione comminata.
 
La mancata osservanza di tale formalità, o la mancata annotazione nell’avviso di ricevimento delle operazioni descritte, comporta la giuridica inesistenza della notifica.
Questo motivo di annullamento  è da ritenere assorbente degli altri motivi dedotti dal ricorrente, che non essendo stati contestati nella comparsa dei convenuti, a norma del  principio sancito dal nuovo art. 115 c.p.c. legge 69/2009, entrato in vigore il 04.07.2009, vengono poste anche a   fondamento della presente decisione. 
Ne consegue, dunque, la nullità della cartella di pagamento per inidoneità del titolo per la sua emissione.
  
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, compensandosi quelle tra i convenuti reciprocamente.
 
A tal riguardo, si considera che il Comune di M., ricevuta la nota in data 19.09.2008 da parte del difensore del ricorrente a seguito dell’invito al pagamento della somma di euro 285,27, avrebbe dovuto approfondire, prima di ordinare l’iscrizione a ruolo della somma di ben euro  563,51 ( da euro 285,27 ad euro  563,51, grazie ai nove semestri di moratoria utilizzati dall’Organo accertatore a limite della prescrizione ed in evidente danno dell’opponente )  riportati dalla cartella impugnata, la eccepita  mancata notifica del verbale lamentata dal difensore del ricorrente, in virtù della circolare Prot. n. M/2413-11 Roma, 10 marzo 1999 del Ministero dell’Interno DIREZ. GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE – Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari, la quale in materia di annullamento di verbali in sede di autotutela, ha precisato, tra l’altro,  che “…Comunque, la ipotizzata situazione di erronea iscrizione a ruolo – nella quale è indubbio che in favore del presunto trasgressore vi siano ragioni di giustizia sostanziale – potrebbe trovare una soluzione attraverso una interpretazione analogica dell’art. 390 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.” (Si osserva, infatti, che se le norme della legge n. 689/81 sono norme speciali e quindi non suscettibili di interpretazione analogica, le norme regolamentari sfuggono a tale principio, trattandosi di norme semplici di applicazione).
       
Tale norma, come è noto, dispone che “in caso di erronea iscrizione a ruolo, l’autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell’art. 206, comma 2, del codice, chiede all’esattore la cancellazione” e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona a cui per errore è stata notificata la cartella di pagamento…”.
    
Orbene, se fino al 31.12.2009 spesso il verbale era annullato con compensazione di spese giudiziali per motivi di giustizia sostanziale, ora a partire dal 01.01.2010, come ben noto, vi é l’obbligo del pagamento del contributo, e quindi con l’assoggettamento del ricorso ad una spesa minima di euro 38.
      
E’ ovvio che se l’Organo accertatore si accorge di un vizio evidente di nullità, non é opportuno procedere con la contestazione al trasgressore, poiché si rischia di sopportare spese spesso superiori a quanto si dovrebbe incassare.

                                                                        P.Q.M.
        

il giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli,  definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da G.  P. G.  con atto depositato il 02.02.2010 alla cartella esattoriale nr. 106.2009.0010828967, visto l’art. 204 bis del CDS e l’art. 615 c.p.c.,così provvede:
– accoglie l’opposizione;– di conseguenza annulla la cartella emessa a seguito di violazione al Codice della Strada;
– condanna il Comune di M., in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate equitativamente nella somma di €  338,00, di cui € 38 per esborsi ed € 300,00 per diritti ed onorario di procuratore a favore dell’Avv. N. G., dichiaratosi anticipatario.
Così deciso a Taranto il 27.05.2010. 
               
                                                                                           Il Giudice di Pace
 
                                                                                                     
                                                                                       ( Dr. Martino Giacovelli)

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