Opposizione avverso cartella esattoriale e fermo amministrativo – 24.06.2011. –

Il Giudice di Pace di Napoli, in un giudizio avente ad oggetto una opposizione avverso l’iscrizione di un fermo amministrativo sul veicolo di proprietà dell’istante, nonché le cartelle esattoriali prodromiche al suddetto atto amministrativo, ha accolto l’opposizione, precisando:  La Suprema Corte nella sentenza n. 22267/ 2010 ha statuito che dove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutìva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato in quanto sussiste una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene. Ne discende che la permanenza della iscrizione pure dopo che sia stata acclarata la insussistenza della sua fattispecie costitutiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza. Inoltre, il provvedimento di fermo amministrativo in mancanza di avviso all’interessato è illegittimo e va annullato con conseguente cancellazione dello stesso a cura ed a spese dell’ Equitalia Polis s.p.a.  

                                                                     REPUBBLICA ITALIANA

                                                               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                IL GIUDICE DI PACE  DI NAPOLI

                                                   DELLA 7^ SEZIONE CIVILE ANTONIO CAPPIELLO

                                          NEL GIUDIZIO   DI OPPOSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 615 C.P.C.           

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE   SENTENZA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 31 264 / 201 1 R.G.A.C.
TRA T. G.  C.F. …. I DOM.TO IN PORTICI (NA) … …. CHE LO RAPP.TA E DIFENDE OPPONENTE
CONTRO EQUITALIA POLIS S.P.A. IN P. DEL LEGALE RAPP.TE P.T. OPPOSTO CONTUMACE
O G G E T T O: OPPOSIZIONE ALLT ESECUZIONE Al SENSI DELLTART. 61 5 COMMA 1 C.P.C.  CONCLUSIONI:LT 8 GIUGNO 2011. COME RESE ALLT UDIENZA DEL-  

                                                                 SVOLGIMENTO DEL’ PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. G. T. conveniva avanti codesta giustizia la Equitalia Polis s.p.a. per sentire dichiarare nulle e prive di effetti giuridici le cinque cartelle di pagamento aventi nn.: 1) 071…    /           000; 2) 071 ……… 67 000; 3) 071 …………/           000 ; 4) 071 ……..00; 5) 071 ………. emesse dall’ Equitalia Polis s.p.a. scaturenti da pretese vantate dal Comune di Napoli per violazioni al c.d.s. cui faceva seguito il provvedimento dì fermo amministrativo sull’ auto tg. ……… di proprietà del T.. Concludeva l’opponente per la declaratoria di nullità, inefficacia, decadenza, prescrizione delle 5 cartelle di pagamento riportate nella domanda nonché di annullamento del fermo amministrativo e conseguente cancellazione dello stesso; con la conseguente vittoria delle spese, dei diritti ed onorario dell’ istaurando giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 20-06-2011 compariva il patrono dell’ opponente il quale chiedeva di essere autorizzato alla precisazione delle conclusioni; all’ esito stante la contumacia dell’ ente opposto si autorizzava il predetto difensore alla precisazione delle conclusioni e si assegnava la causa in Decisione.         

                                                                    MOTIVI DELLA DECISIONE 

Va dichiarata la contumacia del concessionario della riscossione in quanto il giorno 11-03-2011 riceveva la regolare notifica del­l’atto di opposizione . Va dichiarata sia la legittimazione attiva della opponente che del concessionario della riscossione comprovate dagli estratti di ruolo in atti.
Passando al merito la opposizione è parzialemnte fondata e va accolta per quanto .dì ragione . In primis va evidenziato che le violazioni al c.d.s. accertate dalla polizia locale di Napoli e di Casavatore (N a) in mancanza di un valido atto interruttivo si sono estinte e di conseguenza la iscrizione a ruolo delle 5 cartelle di pagamento si palesa illegittima (v. Casso Sez. 3″ n. 12912, del 13-07-2004 ; Cass Sez. lavoro n. 12747 dell’ 1-09-2003; Cass. Sez. lavo n. 9662 dell’ 1-07- 2001.
La Suprema Corte nella sentenza n. 22267/ 2010 ha statuito che dove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutìva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato in quanto sussiste una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene. Ne discende che la permanenza della iscrizione pure dopo che sia stata acclarata la insussistenza della sua fattispecie costitutiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza.  
Conseguentemente va dichiarata la nullità delle avanti riportata cartelle di pagamento ad eccezione della cartella n. 071 ….scaturente da una pretesa dell’ ARIN s.p.a. di Napoli. La contumacia del concessionario della riscossione rafforza ex art. 116 c.p.c. il su esteso convincimento.  
Inoltre il provvedimento di fermo amministrativo in mancanza di avviso all’interessato è illegittimo e va annullato con conseguente cancellazione dello stesso a cura ed a spese dell’ Equitalia Polis s.p.a. ( Corte Costo Ordinanza n. 161 dell’ 8-05-2007 ; Cass Civ. 55. UU. n. 2053 del 31-01-2006 ; Cons. di Stato sez. VI n. 4851 del 18- – 07-2006 ; Cons. di Stato sez. VI ord. n. 2032 del 13-04-2006).  
Il difetto di preavviso del fermo amministrativo a mente dell’ art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 e della Risoluzione n. 2 del 2006 della Agenzia delle entrate lo rende illegittimo ( V. Cass. Civ. SS. UU.n.  11087 del 7-05-2010 ) .          
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

                                                                                    P.Q.M. 
 

Napoli della 7^ Sezione civile definitivamente pronunciando, Il giudice di pace di dr. Antonio Cappiello, cosi provvede:
a) dichiara la contumacia dell’ Equitalia Polis s.p.a.;
b ) accoglie parzialmente la domanda   proposta dall’opponente e dichiara nulle e prive di effetti qiuridici le cartelle di pagamento aventi nn.: 1) 071 ………. emesse dalla Equitalia Polis s.p.a. ;  
c ) dichiara la nullità del fermo amministrativo disposto dall’ Equitulia Polis s.p.a. sull’ auto tarqata … di proprietà del T. G- e ne ordina la cancellazione a cura ed a spese del           concessionario della riscossione ;       
d ) condanna per l’effetto la Equitalia Polis s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle    spese di lite che si determinano     € 940,00     ( novecentoquaranta / 00), di cui       € 40,00 per spese” € 600,00 per diritti € 300,00 per onorario,   – oltre l. V.A. e C.P.A. come per legge, oltre la maqqiorazione del 12,50%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ;  
e) dichiara la sentenza esecutiva come per legge.

Napoli, 24.06.2011            Il Giudice di Pace Dr. Antonio Cappiello

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