Opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti condominiali –prescrizione – 15.1.2011. –

![]() REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501/11 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da R. F., rappresentata e difesa dall’Avv. V. B., presso il cui studio, sito in via M.se ….., ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti opponente contro Condominio di via …., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. F. L., presso il cui studio, sito in via M. …. ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti opposto costituito Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo n. 4246/2010. Conclusioni : come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione del 29/01/2011, l’opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 4246/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, con cui si ingiungeva alla stessa il pagamento di € 4.314,44, oltre interessi e spese del monitorio, in favore di parte opposta.L’opponente assumeva la prescrizione (quinquennale) del credito ingiunto, riguardante oneri condominiali pregressi (anni 2002 e ss.), peraltro approvati in sede di rendiconto del 2010, e di cui non aveva avuto regolare contezza da parte dell’amministratore condominiale. L’opposto condominio, viceversa, eccepiva la prescrizione decennale del credito ingiunto, rilevando al contempo d’avere approvato legittimamente con delibera del 19/05/2010 il rendiconto relativo agli oneri condominiali in questione, rendiconto che non veniva impugnato dall’opponente nei termini di legge, sebbene regolarmente sollecitata del pagamento, a mezzo di r.a.r. del 27/10/2009.All’esito dell’esame documentale degli atti di causa, si ritiene sufficientemente fondata la prova del credito vantato dall’opposto Condominio. A tale riguardo, va anzitutto affermato che la disposizione civilistica di cui all’art. 2697 – che governa l’onere della prova – afferma il principio per cui “ chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui le sue pretese si fondano”.A tale riguardo, l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ed espresso in numerose sentenze ( per tutte, Cass. Civ. 18/04/72 n. 1249 ; Cass. Civ. 19/02/72 n. 493 ) appare volto ad affermare che “ …l’opposizione a decreto ingiuntivo configura un giudizio ordinario, nel quale la veste di attore sostanziale ( quella formale riguarda l’opponente ) spetta alla parte formalmente convenuta, la quale – di contro – vuol far valere una sua pretesa creditoria ( consacrata nel decreto ingiuntivo ) con la conseguenza che quest’ultima ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della sua pretesa…”. Orbene, nell’ambito della fattispecie considerata risulta constare un unico, significativo precedente giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui “l’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135 n. 3 cod. civ., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese “(Cass. Civ. 11981/1992). Ne consegue per i giudici di legittimità (il cui orientamento si condivide dal punto di vista logico-giuridico) “che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall’esercizio di bilancio”. Ciò posto, non risulta compiuto il termine prescrizionale in riferimento all’importo ingiunto all’opponente, atteso che quest’ultima riceveva regolare notifica del sollecito di pagamento relativo alle debenze per cui si controverte e che le stesse costituivano oggetto del complessivo rendiconto approvato con delibera assembleare del 19/05/2010, circostanze queste ultime che venivano documentalmente provate in giudizio, ex art. 2967 c.c., dall’opposto condominio.Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettata l’opposizione di che trattasi, con condanna alle spese di lite, che si determinano in base alle tariffe forensi, nell’importo di € 680,00, oltre spese generali, Iva e Cpa. P. Q. M. Visto l’art. 2697 Cod. Civ. ;Visti gli artt. 91 e 645 e ss. C.p.c. ; Rigetta l’opposizione proposta da R. F. in data 29/01/2011 avverso il il decreto ingiuntivo n. 4246/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, con cui si ingiunge alla stessa il pagamento di € 4.314,44, oltre interessi e spese del monitorio, in favore dell’opposto C……. Condanna l’opponente R. F. al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 680,00, oltre spese generali, Iva e Cpa., in favore del resistente Condominio … come sopra rappresentato e difeso. Cosi’ deciso in Palermo il 15/11/2011.
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