Opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme da parte dell’ASL – incompetenza per territorio – 08.02.07

Il Giudice di Pace di Caserta, nella controversia avente ad oggetto un pagamento di somme di danaro da parte della P.A. ha dichiarato la propria incompetenza territoriale precisando: “Il principio secondo cui luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di una P.A. non statale è quello ove ha sede l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore, disponendo le norme di contabilità pubblica che il pagamento si effettui mediante mandati tratti su tali uffici,  non è né esplicitamente, né implicitamente derogato dalla legge della Regione Campania 29.12.2005 n. 24, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, dove si dispone che la Regione è tenuta ad adempiere le proprie obbligazioni pecuniarie ove ha sede il suo ufficio di tesoreria“.(nello stesso senso, si cfr. Cass. civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25016). Tale principio, costituisce esplicita deroga al precetto di cui all’art. 1182, c. 3, c.c., secondo cui l’obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore; L’obbligazione in esame non ha natura “portable”, bensì “querable”. Ne discende che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di P.A., la competenza, sotto il profilo del forum destinatae solutionis va determinata in relazione al luogo ova ha sede l’Ufficio di Tesoreria dell’Ente debitore”. 


 
                                                              REPUBBLICA ITALIANA

                                               UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA 

                                                                      1a SEZIONE

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente  S E N T E N Z A.
nella causa iscritta al n. 12167/06 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, introitata in decisione nell’udienza del 2.3.2007, vertente:
T R A
Azienda Sanitaria Locale NA/zzz di Napoli, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., …Xx, elettivamente domiciliata in Napoli …, presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e delibera 726/06; -opponente-
E
Ortopedica Tizia S.r.l., in persona dell’Amministratore, sig. Tizia, elettivamente domiciliata in Caserta alla via …., presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine del decreto ingiuntivo n. 1090/06; -opposta-***
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione  

                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto di citazione in opposizione a d.i., ritualmente notificato, la ASL NA/zzz, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva l’ Ortopedica Tizia S.r.l., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir:
A. dichiarare la propria incompetenza territoriale e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o invalidità del d.i. e ad ogni buon conto la revoca;
B. accertare e dichiarare la totale insussistenza del presupposto fondante la pretesa creditoria dell’opposto nei confronti della ASL, sia relativamente alla sorta capitale che agli interessi;
C. revocare il d.i. n. 1090/06 del 9.6.2006, reso dal G.d.P. di Caserta;
D. condannare l’opposto alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione.
A fondamento della proposta opposizione, la ASL NA/ zzz deduceva:
1) la disciplina sulla contabilità pubblica (cfr. art. 8 d.l. n. 663/79, conv. in legge n. 33/80) statuisce che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, comprese le Aziende Sanitarie Locali, si effettuano presso gli Uffici di Tesoreria delle Amministrazioni debitrici, costituendo esplicita deroga al precetto di cui all’art. 1182, c. 3, c.c., secondo cui l’obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore.;L’obbligazione in esame non ha natura “portable”, bensì “querable”.
Ne discende che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di P.A., la competenza, sotto il profilo del forum destinatae solutionis va determinata in relazione al luogo ova ha sede l’Ufficio di Tesoreria dell’Ente debitore.
Il detto Ufficio è il San Paolo/Imi S.p.A. di Pozzuoli. Il detto foro non è esclusivo ma inderogabile e rappresenta un foro concorrente con gli altri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, particolarmente con il forum contractis;
2) difetto di legittimazione passiva della ASL, per essere legittimata passivamente la costituita SO.RE.SA. (Società Regionale per la Sanità) S.p.A., alla stregua della L.R.C n. 24/05; 3) nel merito, la fattura, seppur idonea al conseguimento del d.i., essendo un atto unilaterale, non costituisce elemento di prova circa la fondatezza della pretesa creditoria azionata.

Si costituiva l’opposta Ortopedica Tizia S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla proposta opposizione e chiedeva:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare irritale ed infondata l’eccezione di incompetenza territoriale proposta e rigettarla, dichiarando la propria competenza;
2) concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto poiché l’opposizione non è fondata su prova scritta;
3) nel merito, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il d.i. opposto e/o, in ogni caso, condannare l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto, delle somme di cui al d.i., oltre interessi al saldo;
4) Vinte le spese e competenze di lite, con distrazione.

A sostegno delle proprie tesi, l’opposta deduceva:
1) ritenendo la presente controversia avente ad oggetto somme di danaro da parte della P.A. la competenza, sotto il profilo del forum destinatae solutionis, debba essere quella del luogo dove ha sede l’Ufficio di Tesoreria dell’Ente.
Al riguardo, va rilevato che la formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata in maniera irritale poiché è omessa l’indicazione dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..
L’opponente, nella individuazione dei giudici che sarebbero territorialmente competenti, ha fatto riferimento solo ai due criteri previsti dall’art. 20 c.p.c., relativo al forum destinatae solutionis ed al forum contracus, omettendo, invece, di indicare il Giudice competente in base al luogo in cui ha la sede la persona giuridica convenuta, ex art. 19 c.p.c.. Consegue che l’eccezione in parola si ha come se non proposta;
2) nel caso in esame, il forum contractus è sicuramente quello di Caserta poiché il contratto di vendita tra il Centro Ortopedico e l’ASL è da considerarsi perfezionato nel momento della consegna del bene venduto che corrisponde al luogo in cui ha sede.
Trova, dunque, applicazione l’art. 1182 c.c.;
3) in ordine all’eccezione sul difetto di legittimazione passiva, la SO.RE. SA. S.p.A. può acquisire la veste di legittimato passivo per i debiti AA.SS.LL. solo per espressa adesione da parte dei creditori, mentre l’ Ortopedico Tizia non ha formulato alcuna adesione, né ha mai avuto rapporti con la detta Società;
4) nel merito, la domanda è pienamente fondata, anche sulla base della completa documentazione probatoria già prodotta in sede monitoria.
In prima udienza, il G.I., ritenuta la causa di pronta soluzione, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.Nessun mezzo istruttorio veniva richiesto o espletato e la causa veniva introitata a sentenza sulla scorta degli atti e della documentazione depositata, nonché sulle conclusioni rassegnate e sulle note di discussione depositate  

                                                             MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Va dichiarata l’incompetenza per territorio di questa Giustizia per essere competente il Giudice di Pace di Pozzuoli, con il conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine all’eccezione di incompetenza territoriale di questa Giustizia, proposta dalla opponente ASL NA /zzz, deve preliminarmente ricordarsi che: “Il principio secondo cui luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di una P.A. non statale è quello ove ha sede l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore, disponendo le norme di contabilità pubblica (artt. 96, 324 e 325 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, ora sostituiti dall’art. 185 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che il pagamento si effettui mediante mandati tratti su tali uffici (e ciò anche quando è previsto l’accreditamento delle somme dovute sul conto bancario o postale del creditore, o la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettere al creditore, giacché nella sede della tesoreria regionale si provvede alla emissione dell’assegno o si dispone l’accreditamento) non è né esplicitamente, né implicitamente derogato dalla legge della Regione Campania 29.12.2005 n. 24, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, dove si dispone che la Regione è tenuta ad adempiere le proprie obbligazioni pecuniarie ove ha sede il suo ufficio di tesoreria“.(nello stesso senso, si cfr. Cass. civ., Sez. I, 25/11/2005, n. 25016).
Tale principio, seppur in espressa deroga al dettato di cui all’art. 1182, c. 3, c.c., non essendo esclusivo ed inderogabile il foro del luogo dove ha sede l’Ufficio di Tesoreria, esso rappresenta un foro concorrente con gli altri fori alternativi, di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..
Sicché, per essere valida ed efficace l’eccezione di incompetenza per territorio è necessario che il convenuto (rectius: opponente) che intenda proporre tale eccezione, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28 c.p.c., ha l’onere non solo di indicare, nel primo atto difensivo (art. 38 c.p.c.), il giudice ritenuto competente, ma anche quello di contestare la competenza del giudice adito relativamente a tutti criteri alternativi di collegamento, rinvenibili nei prefati artt. 18, 19 e 20 c.p.c..
Tale contestazione, quindi, deve essere tempestiva, specifica, puntuale e motivata, con la conseguenza che alla relativa mancanza consegue che l’eccezione deve ritenersi come non proposta e che la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito.
Nel caso di specie deve, obiettivamente, riconoscersi che l’opponente ASL NA/zzz ha ritualmente e correttamente contestato la competenza territoriale del giudice adito, con riferimento ai soli criteri alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. poiché la competenza territoriale (alternativa) di cui all’art. 18 c.p.c. attiene esclusivamente alle persone fisiche e, dunque, non rientrante nella fattispecie per cui si discute, trattandosi di persone giuridiche.Specificatamente, la ASL NA/zzz, oltre che riportarsi alla disciplina di contabilità pubblica (L. 33/80), individuando sulla base di essa il forum destinatae solutionis, riferibile all’art. 19 c.p.c., anche il forum contractus, nel quale è sorta l’obbligazione, riferibile all’art. 20 c.p.c..Su tale ultimo punto, va osservato che la tesi di parte opposta, secondo cui il forum contractus, ovvero il luogo in cui è sorta l’obbligazione, è sicuramente quello di Caserta poiché il contratto di vendita tra il Centro Ortopedico e la ASL è da considerarsi perfezionato nel momento della consegna del bene venduto, che avviene presso la sede dell’, dove l’assistito ritira la protesi, non è condivisibile in quanto il momento della consegna – tenuto conto dell’atipicità del contratto di che trattasi – non può essere considerato quello di perfezionamento del contratto stesso ma solo un momento successivo, concernente l’esecuzione di esso.Inoltre, il consegnatario (assistito) ha agito e ritirato su mandato dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, così come si rileva dalle ricevute di consegna, allegate in atti dall’attuale opposto, già in sede monitoria.
Sicché, va dichiarata l’incompetenza per territorio di questa Giustizia per essere competente il Giudice di Pace di Pozzuoli, con il conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto.Pur essendo, pertanto, preclusa al decidente qualsivoglia esame nel merito, giova osservare che l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva, formulata dalla opponente ASL, secondo cui legittimata passivamente sarebbe la SO.RE.SA. S.p.A., è giuridicamente inconsistente e, pertanto, pretestuosa.
I motivi della decisione e le ragioni che hanno portato alla declaratoria di incompetenza per territorio giustificano la compensazione delle spese di giudizio   

                                                                        P. Q. M.
 

Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla Azienda Sanitaria Locale NA/zzz , in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., contro l’ Ortopedica Tizia S.r.l., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Giudice di Pace di Pozzuoli;
2) Annulla il decreto ingiuntivo n. 1190/06 del 9.6.2006, reso da questa Giustizia;
3) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, 8 Febbraio 2007

Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello

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