Le belle promesse prolificano ma le difficoltà aumentano. Obbligo di aggiornare il libretto di circolazione

Da alcuni giorni una nuova preoccupazione grava sugli automobilisti. Poiché quasi tutti guidano possiamo anche dire che la preoccupazione coinvolge un po’ tutti gli italiani. In particolare faccio riferimento all’operatività dell’articolo Art. 94 comma 4-bis del codice della strada: “ …. gli atti … ,  da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione ….”.

Molti sono andati in ansia pensando all’eventuale controllo da parte degli organi di polizia. Diciamo subito che se è difficile per la polizia dimostrare l’utilizzo per oltre trenta giorni altrettanto difficile è per il cittadino dimostrare il contrario. Proprio questo è l’elemento più evidente e problematico della normativa. Va subito precisato che questa disposizione non è nemmeno improvvisata in quanto anche se in sordina è nata ben quattro anni fa e precisamente con la legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). Solo ora però il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, con circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, ha stabilito che, dal 3 novembre 2014 è scattato l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione di tutti quei veicoli che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni. Nessun obbligo per le situazioni già in essere in quanto la legge non è retroattiva né se il comodatario è un famigliare convivente. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con circolare n. 23743/2014, ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento ai veicoli aziendali, limitando significativamente l’ambito applicativo della norma precisando che: il computo del periodo di 30 giorni rilevante ai fini dell’utilizzo “abituale” deve essere computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi;  l’obbligo riguarda l’ipotesi di comodato, che, per sua natura, è a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera). Appare chiaro che tale norma è stata emanata per contrastare il prolificarsi di auto intestate a persone diverse dall’effettivo proprietario-utilizzatore per risparmiare sulle tasse e sull’assicurazione. E’ mio parere che il problema non è stato affrontato in modo pieno e definitivo ma si è cercato solo di eliminare gli effetti senza trovare la soluzione delle cause. E’ evidente che l’assicurazione è diventato un flagello eccessivo, ingiustificato ed illegittimo. Piccole e vetuste utilitarie utilizzate come veicolo necessario di una modesta famiglia è sottoposta ad un premio assicurativo annuale esorbitante e spesso maggiore del valore dello stesso veicolo. Le persone più spregiudicate circolano senza assicurazione, mentre persone meno intraprendenti hanno cercato d’intestare il veicolo ad un parente o amico con una residenza “migliore”. Ma questa differenza di tariffa da una regione all’altra è la più grande forma di razzismo dei tempi moderni.  Vi è il pregiudizio che un automobilista napoletano faccia più incidenti di un automobilista bolognese. Le assicurazioni hanno già un valido e concreto metodo per valutare il rischio ed adeguare il premio : la tariffa bonus / malus che prevede un costo più alto per chi effettivamente si è dimostrato disattento alla guida. Fare una discriminazione in base al territorio è un pregiudizio uguale o peggiore a quello relativo al sesso, alla religione ed all’origine etnica. La stessa situazione si avrebbe se per assurdo un automobilista napoletano dovesse partire con meno punti sulla patente solo perché, presumibilmente, circola in una determinata regione a rischio infrazioni. Quindi per evitare le intestazioni fittizie serviva evitare le disparità di trattamento assicurativo e fiscale e non sobbarcare i cittadini di nuovi oneri economici ed impegni materiali per tentare di eliminare solo l’effetto. Con queste premesse non mi stupirei che fatta la legge, molti si industrieranno per trovare l’inganno.

                                                                                              Avv. Alessandro Franchi 

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