Iscrizione ipotecaria ex art. 76 DPR 602/73 – illegittima se iscritta per una somma inferiore ad ottomila euro – 10.03.2010. –

Il Giudice di Pace di Portici, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso una iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione su un immobile di un contribuente, ha accolto la domanda, precisando che, nel caso di specie, non era stata provata la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali prodromiche all’esecuzione, nonché  ribadendo  quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in particolare, la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ex art. 76 DPR 602/73, per una somma inferiore ad ottomila euro.   

                                                               REPUBBLICA ITALIANA

                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Portici Avv. Antonio d’Amato – ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. .. del Ruolo Generale degli Affari Civili ordinari dell’anno 2008 TRA L. F., elettivamente domiciliata in Napoli al viale G… n…presso l’avv. C. C., il quale la rappresenta e difende come da mandato procuratorio a margine dell’atto di citazione   ATTORE –
E
EQUITALIA POLIS s.p.a., agente della riscossione per la della provincia di Napoli, con sede in Napoli via Bracco, n. 20, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti per notar S. S., rep. n … reg. in Napoli, uff. Atti priv. Il 23/7/2007, dall’avv. F. F., presso di cui elettivamente dom. in Napoli alla via …. – CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all’esecuzione ex art. 615. co. I c.p.c. avverso iscrizione ipotecaria: CONCLUSIONI: l’attrice per l’accoglimento dell’opposizione riportandosi alla comparsa conclusionale.

                                                                          FATTO

Con atto di citazione notificato il 28/7/2008, L. F., premesso di essere venuto a conoscenza che la Gest Line s.pa. nel marzo 2007 provvedeva ad iscrizione  ipotecaria sulla quota parte di immobile di sua proprietà sito in Portici alla via F. ..…, per il mancato pagamento della somma di € 590,66 relativa a cartelle esattoriali concernenti l’omesso pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione al C.d.S., conveniva in giudizio ex art. 615 c.P.C. dinanzi all’intestato G.d.P. l’Equitalia Polis s.p.a., Servizio Riscossione dei tributi, concessionario della provincia di Napoli, per sentir dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria ed in particolare sentir annullare le cartelle di pagamento n. 071………. (relativamente alle sole sanzione per violazione del C.d.S.) n. 071/………; la rimozioione della iscrizione ipotecaria ed, in subordine, per  la riduzione della creditoria il relazione al dovuto, il tutto           con il favore delle spese processuali.
Radicatasi la lite, si costituiva, a mezzo proprio difensore, l’Equitalia Polis che deduceva la regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali per le quali l’ente agisce, la legittimità dell’operato della convenuta in aderenza alle norme di cui al DPR 602/73, pieno valore probatorio della documentazione prodotta relativa alle relate di notificazione delle cartelle giudice adito per essere competente il tribunale di Portici e, nel merito, per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Aquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa matura per la decisione era riservata a sentenza sulle rassegnate conclusioni di cui in epigrafe. 

                                                             MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata la richiesta di dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito a favore del tribunale di Portici sia perché, in violazione dell’art. 38 ccc.p.c., marchianamente non è stata proposta ritulmente alla prima udienza ma solo in sede di comparsa conclusionale sia perché ancor più erroneamente è stata indicata la competenza di un tribunale che non esiste (esiste il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, (ma non il tribunale di Portici).
Esameninado il merito dell’opposizione, questa è     fondata e, come tale, va accoltaIn relazione all’assorbente motivo della omessa prova della notifica delile certelle esattoriali.
Preliminarmente va osservato che, poichè la domanda attorea è relativa solo  crediti vantati dal Comune di Portici per sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni al C.d.S.sussite, come ormai pacifico, la competenza del giudice adito. (Ordinanza Casso sez. un. 2ID maggio – 5 giugno 2008, n. 14831). Sussite altresì la competenza per terriotorio sia perchél’ente creditore è il Comune di Portici sia perché l’immobile oggetto di ipoteca è ubicatonel Comune predetto.
In odine alla cartella di pagaento n. 071/ e n. 071/20…l’opponente ha prodotto due ricevute postali di pagamento rispettivamente n. 40/128 del 7/2/2003 e n. 40/284 del 13/9/2004 da cui risulta che ha pagato l’importo di € 431,29 e 182,57. Pertanto, non essendo stata contestata da controparte tale circostanza, si ritiene che il diritto di credito portato in dette cartelle si sia estinto e pertanto si dichiara l’annullamento di dette cartelle.
In ordine alle rimanenti, la n. 071/…. e la n. 071/….., l’opponente ha dedotto la loro irregolare notifica.  La documentazione prodotta dall’Equitalia, consistente nella fotocopia delle relate di notificazione con timbro dell’Equitalia non risulta invero sufficiente a provare la ritualità della notifica delle stesse. Infatti, posto dettte relate, prodotte in fotocopia, sono state tempestivamente disconosciute dall’opponente in quanto non ritenute conformi all’originale, era onere dell’Equitalia produrre o quanto meno esibire la documentazuione in origianle o quanto meno in copia con attestazione legale della sua conformità. Dette fotocopie non possono assurgere a fonte di prova certa della avvenuta notificazione delle predette cartelle 
La cicostanza che adduce l’Equitalia che l’archiviazione degli atti è limitata al quinquiennio precedente non la sottrae all’iobligo di provare in qualsiasi momento la rituale notificazione della cartella di pagamento, in forza della quale inizierà concretamente la procedura di recupero del credito. Si deve, pertanto, necessariamente ritenere non provata la notifica delle cartelle in esame e quindi ritenere insussitente il titolo per la iscrizione ipotecaria con il consequenziale annullamento della iscrizione a ruolo delle somme in esse portate e ordine di cancellazione della iscizione ipoetecaria, illegittima per mancanza di idoneo titolo. Non può non osservarsi che si aderisce in toto a quanto statuito dal Trib. di Imperia (sent. 131/2006) secondo cui che l’agente di riscossione (in questa caso l’Equitalia), che è ente
privato pur nello svolgimento di un
servizio pibblico”, come previsto dalla legge, non puo In alcun modo sottrasi alle norme di diritto sotanziale e processuale del nostro ordinamento soprattutto quando i suoi atti incidono sila sfera patrimoniale dei privato).
La procedura che porta al legittimo recupero dei crediti deve avvenire nel rispetto àssoluto delle norme poste a. tutela del cittadino, che non può e non deve essere vessato da procedure attivate non onformemente alle legge.
Non si può, infine, non osservare che finalmente le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno posto fine al comportamento degli enti di risscossione che iscivevano ipeteca anche per crediti inferiori agli otto mila euro. Con la sentenza n. 4077/2010, la Suprema Corte specifica che l’ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla sviluppo esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000,00 e pertanto boccia definitivamente la tesi dell’ente creditore che riteneva l’iscrizione legittima in forza dell’interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 dr 602/73 che prevedono un importo limite per linstaurazione di esecuzione immobiliare e non per l’iscrizione di ipoteca.
La Corte afferma che, cos
ì come non è consentito agire in via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non è leqittirno iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l’importo iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e ciò perché l’ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa.

                                                                         P.Q.M.

Il G
iudice di Pace di Portici, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell’opposizione proposta da Lombardi Francesco, annulla la iscrizione di  ipoteca iscritta dall’Equitalia s.pa. presso l’Agenzia del Territorio di Napoli sull‘immobile sito in Portici alla via F: De L n. ……..,
sub l, di proprietà per la metà dell’opponente;  – ordina la cancellazione, a cura e spese dell’Equitalia Polis da eseguirsi secondo quanto prescritto d
all’art. 2884 c.c.;
-condanna l’Equitalia Polis s.pa. al pagamento a favore dell’opponente delle spese processauli che si liquidano d’ufficio in € 720,00, di cui € 30,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 190,00 di onorari di avvocato ed accessori di legge con attribuzione all’avv. C. C. dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Portici i 10/3/2010  

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