Ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 – illegittima se iscritta per un credito inferiore ad ottomila euro – 21.12.07.
La Commissione Tributaria di Napoli, nella sentenza in oggetto ha ribadito: .. la specifica natura dell’iscrizione ipotecaria e la precisa collocazione normativa inducono necessariamente a far ritenere che essa sia inscindibilmente e funzionalmente collegata all’esecuzione dell’azione ipotecaria ovvero, nella fattispecie, all’attivazione della procedura espropriativa immobiliare da parte del concessionario della riscossione, regolata appunto dagli art. 76 e segg. del DPR n. 602/73. Ne deriva, che nei casi in cui il credito tributario sia inferiore alla suddetta soglia limite di ottomila euro, se il concessionario non ha diritto di procedere ad espropriazione immobiliare per effetto della espressa preclusione dalla legge, a maggior ragione non sussiste neppure il diritto di iscrivere ipoteca che trova in detta causa la sola giustificazione funzionale. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALEDI NAPOLI SEZIONE 35 riunita con l’intervento dei Signori: •MILITERNI DR. LUCIO Presidente• REGINA Dott.ssa ADELE Relatore• CASUSCELLI DR. RAFFAELE Giudice ha emesso la seguente SENTENZAsul ricorso n. ../07depositato il 07/02,’20G7 – avverso ISCR. IPOTECARIARIA 187418/071 I.C.I. contro CONCESSIONARIO GEST LINE S.P.A. proposto dal ricorrente: …… terzi chiamati in causa:G. ……. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA ASSENTE CODICE STRADA C. C. rappresentata e difesa dall’Avv. Sonia Di Palma ha proposto ricorso per l’annullamento dell’atto di iscrizione ipotecaria n. …/071 per complessivi € 1395,68 comprensivi di interessi di mora ed oneri accessori, accesa sui beni immobili di sua proprietà da parte della Gest Line S.p.a, concessionario del servizio riscossione tributi, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente al debito portato dalle cartelle n° 1997/.. per € 140,90 infrazioni del codice della strada ed € 677,53 per ICI notificate il 26/11/04 cartelle n. …..146/77/000. Parte ricorrente ha eccepito carenza assoluta d’atto di accertamento e dell’avviso di cui all’art. 50 II c. DPR 602/73, inerente notifica delle cartelle di pagamento e prescrizione. In ogni caso, il contribuente ha eccepito l’illegittimità dell’impugnata iscrizione ipotecaria per difetto del potere impositivo, in quanto l’art. 76 del citato DPR preclude al concessionario delle riscossioni la possibilità di procedere ad espropriazione immobiliare ove l’importo del credito tributario non superi la soglia di € 8000,00. La Gest Line in giudizio eccepisce la costituzione effettuata in data 11/06/07 ric. …..2/07 e ne fornisce copia. Assume: preliminarmente si osserva che dalle ricevute esibite dalla Gest Line il nominativo del ricorrente è inesistente. Sotto altro profilo, inoltre, il Collegio osserva che nel caso di specie sussiste anche un’iniziale carenza di potere della Gest Line S.p.A. in ordine all’emissione delle iscrizioni ipotecarie in esame. A tal riguardo, va infatti rilevato come tale forma di ipoteca costituisca un caso di ipoteca legale, trovando la sua fonte nell’art. 77 del DPR n. 602/73, che tuttavia esulando dal novero tassativo di cui all’art. 2817 c.c., rappresenta senz’altro una figura speciale prevista in favore di concessionario della riscossione ed espressamente collocato nella sez. IV intitolata “Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare” Al n. 1 del citato art. 77 è previsto infatti che “….il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati…” mentre nella parte finale del n. 2 è sancito che “decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato saldato, il concessionario procede all’espropriazione”. Il precedente art. 76, tuttavia, espressamente prevede al I comma che “ il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro”. Orbene, la specifica natura dell’iscrizione ipotecaria e la precisa collocazione normativa inducono necessariamente a far ritenere che essa sia in quanto tale inscindibilmente e funzionalmente collegata all’esecuzione dell’azione ipotecaria ovvero, nella fattispecie, all’attivazione della procedura espropriativi immobiliare da parte del concessionario della riscossione, regolata appunto dagli art. 76 e segg. del DPR n. 602/73. Ne deriva, di conseguenza, che nei casi in cui il credito tributario sia inferiore alla suddetta soglia limite di ottomila euro, se il concessionario non ha diritto di procedere ad espropriazione immobiliare per effetto della espressa preclusione dalla legge sopra ricordata, a maggior ragione non sussiste neppure il diritto di iscrivere ipoteca che trova in detta causa la sola giustificazione funzionale. In caso contrario, l’iscrizione di ipoteca in assenza del potere di procedere all’espropriazione, in …… del fine cui è unicamente preordinato, si tramuta in un comportamento gravemente lesivo del diritto di proprietà del contribuente, come costituzionalmente garantito. In conclusione, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, nella fattispecie in esame l’iscrizione ipotecaria è insanabilmente inficiata nei presupposti ………..e va dunque annullata e cancellata a cura e a vspese del concessionario medesimo. La Equitalia, già Gest Line, va condannata al pagamento delle spese che liquida in € 1000,00 di cui € 100,00 per spese oltre IVA e CPA. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli PQM Accoglie il ricorso e condanna alle spese la Equitalia ex Gest Line, che liquida in € 1000,00 di cui € 100,00 per spese oltre IVA e CPA. Napoli, 10-10-2007 |