Ipoteca ex art. 77 D.p.R. n° 602/73 – illegittima se non è stato notificato preventivamente l’avviso di pagamento e se iscritta per un importo inferiore ad € 8.000,00.- 20.04.09.

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Images: gestline.jpgLa Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito che il concessionario della riscossione, prima di iscrivere ipoteca su un immobile deve notificare al contribuente l’atto di intimazione di pagamento. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso di un contribuente che si è visto iscrivere l’ipoteca sul proprio immobile per presunti crediti relativi a cartelle esattoriali, presumibilmente notificate molti anni prima. Inoltre, i Giudici tributari, con la sentenza in oggetto, hanno ribadito che per procedere alla iscrizione ipotecaria su un immobile, bisogna rispettare il limite minimo stabilito dall’art. 76 del DPR 602/73 di €uro 8.000,00.   

                                                            REPUBBLICA ITALIANA   

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
   

                               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, SEZ. 3
   

riunita con l’intervento dei signori:
 …omissis… ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso n° 601/09 depositato il 20/01/2009 avverso ISCRIZ. IPOT. n° 104899 
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 5
 proposto dal ricorrente: …. altre parti coinvolte: CONC. EQUITALIA ESATRI SPA VIALE DELL’INNOVAZIONE, 7 20126 MILANO MI R.G.R. 601/09 
Ricorso contro iscrizione ipotecaria (P.I. …) eseguita, per la somma di €. 68.011,56 = da Equitalia Esatri S.p.A, a seguito del mancato pagamento del carico scaduto alla data del 30 luglio 2008 di complessivi €. 34.005,78.=. 
Con ricorso depositato tempestivamente la ricorrente contestava l’operato dell’ente per la riscossione Equitalia Esatri S.p.A., e dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5.
La contestazione riguardava l’iscrizione ipotecaria sopra citata, notificata il 23 dicembre 2008 da Equitalia Esatri, a seguito del mancato pagamento di varie imposte tra cui ILOR e IRPEF per l’armo 1996.
 Lo stesso ente riscossore aveva infatti emesso e notificato più cartelle di pagamento nei confronti della contribuente.
Tali cartelle non erano tuttavia state pagate in quanto ritenute illegittime.
 In particolare la ricorrente riconosceva dovute alcune imposte, ma contestava integralmente le cartelle n. 068 2003 … (ILOR anno 1996, €. 21.112,64=) e la n. 068 2003 … (IRPEF anno 1996, €. 7.210,54.=). 
L’iscrizione ipotecaria impugnata dalla ricorrente riguardava il mancato pagamento di parecchie cartelle esattoriali, tra cui anche le due sopra citate, per un totale di €. 34.005,78.=. 
Tale iscrizione di ipoteca, effettuata a’sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73, veniva effettuata per la somma di €. 68.011,56= pari al doppio del carico tributario scaduto e non pagato, e aveva per oggetto l’immobile, di proprietà della contribuente, situato nel Comune di “Prezzano sul Naviglio, iscritto al Catasto al foglio …., vani 5,5. La ricorrente contestava l’iscrizione ipotecaria di cui sopra, poiché giudicava inesistente la notifica, dal momento che mancava il nome dell’agente notificatore. 
Sosteneva poi la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancanza dei requisiti fondamentali, ed in particolare della motivazione. 
La stessa contribuente lamentava inoltre la mancata notifica dell’intimazione di pagamento. Considerava illegittime le due cartelle esattoriali sopra citate, per il fatto che, relativamente all’ILOR, mancava il presupposto impositivo, e sottolineava come per quegli anni di imposta (1996) avesse presentato la dichiarazione dei redditi congiunta con il marito, che aveva provveduto al pagamento di tale imposta. R.G.R. 601/09. La ricorrente, pertanto, contestava l’importo richiesto dalle due cartelle sopra menzionate, pari ad €. 28.323,18.= (€. 21.112,64 + 7.210,54), mentre riconosceva dovute le altre imposte, per un valore di€. 5.682,60- (34.005,78 – 28.323,18). 
Dichiarava che in riferimento all’importo residuo di €. 5.682,60.= all’ente Equitalia non sarebbe permesso di iscrivere ipoteca in quanto l’art. 76 del D.P.R. 602/73 prevedeva un importo minimo di €.8.000,00.=. Chiedeva per questi motivi la cancellazione dell’ipoteca.
L’ufficio si costituiva in giudizio il 23 marzo 2009.
 
Dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che le doglianze della ricorrente riguardavano esclusivamente aspetti di natura formale, imputabili all’attività dell’ente riscossore Equitalia Esatri. 
Sottolineava, inoltre, il fatto che il ricorso doveva essere dichiarato ammissibile per intervenuta definitività della pretesa impositiva, cioè le cartelle di pagamento non pagate e non tempestivamente impugnate da controparte. 
Chiedeva, pertanto la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle relative all’iscrizione ipotecaria di cui sopra. 
Presenti all’udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni. 
La Sezione Giudicante così decide
Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
L’ufficio si difende sostenendo che le cartelle esattoriali qui in contestazione, risultano non pagate e non tempestivamente impugnate da parte ricorrente.
 Ciò che ha asserito l’ufficio non è stato documentato, seppur in minima parte, e quindi non può essere preso in considerazione nel presente contesto. Le argomentazioni portate a difesa da parte ricorrente trovano invece accoglimento. 
Parte delle cartelle indicate nel ricorso risultano essere state pagate e quindi il debito da parte della ricorrente non risulta essere dell’importo che l’ufficio sostiene di pretendere. Tenuto conto del debito tributario che rimaneva da saldare da parte della ricorrente (cartelle esattoriali non pagate) secondo il Collegio, per l’ufficio Equitalia Esatri SpA non sussisteva il minimo imponibile per poter iscrivere l’ipoteca, ai sensi dell’art. 77 D.P.R 602/73 sull’immobile di proprietà della ricorrente, ubicato a “Prezzano sul Naviglio, iscritto al Catasto, al foglio particella …, vani 5,5. 
L’altra argomentazione che viene accolta dalla Sezione è quella che riguarda il fatto che alla ricorrente non sia mai stata notificata intimazione di pagamento, aspetto molto importante da seguire prima di procedere all’iscrizione di ipoteca. Su tale punto l’ufficio nulla ha sostenuto e documentato in merito. La Sezione giudicante stante agli atti e alla documentazione allegata al fascicolo processuale, non può che accogliere i motivi della richiesta di cancellazione dell’ipoteca, così come richiesto dalla ricorrente, sull’immobile di sua proprietà, come meglio sopra descritto. 
L’operato dell’ufficio decade “tout court” e le spese di giudizio vengono compensate fra le parti. 
Il Collegio giudicante   

                                                                        P.Q.M.
 

accoglie il ricorso. Spese compensate.
 Milano, 20 aprile 2009

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