Invasione di terreni – condotta icriminatrice si risolve in un’azione ai fini dell’occupazione. – 11.12.07. –
“quanto alla condotta materiale di invasione di terreni, deve evidentemente convenirsi con la difesa dell’imputato quanto alla assoluta carenza dell’elemento materiale del reato, posto che dall’analisi lessicale della norma, e dalla stessa Giurisprudenza che si è formata in materia, la condotta incriminatrice deve risolversi in un’azione di invasione a fini di occupazione del bene ,occorrendo che entrambi gli elementi concorrano ai fini della sussistenza del reato. La Suprema Corte sul punto ha evidenziato che la condotta punibile del reato di cui all’art. 633 c.p. consiste nella introduzione arbitraria dall’esterno nel terreno o nell’edificio altrui, al fine di occuparlo e di trarne altrimenti profitto, il mero fatto dell’occupazione, con la conseguenza che non integra il reato la permanenza nel fondo, o nell’edificio altrui in contrasto con l’avente diritto, non preceduta dall’attiivtà di invasione (in senso tecnico) – Cfr. Cass. N.205-02” .
UFFICIO DEL GIUDICE Di PACE DI CAPRIATI A VOLTURNO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, in persona del dott. . Pietro Tudino,all’udienza dibattimentale del 11-12-07, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nei confronti di;
C. L. nato a Vitulazio ( CE ) il .-..- – LIBERO PRESENTE IMPUTATO Del reato p.e p. dagli artt, 633,635 C.P.. perché invadeva arbitrariamente il terreno di proprIetà di V. D. sito in Ailano e lo danneggiava arando parte della strada che ne consentiva l’accesso, nonchè sbarrando l’ingresso a detto fondo con rete metallica
In Ailano il 12-6-03, querela del 24.6.03
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti delle parti, l’odierno imputato veniva tratto a giudizio di questo GDP con atto di citazione a cura del PM per rispondere dei reati meglio precisati nel capo di imputazione.
Alla prima udienza del 11.1.05, Il precedente GDP titolare dell’affare, dopo una serie di rinvii d’ufficio per difetto di notifica rilevando la corretta notificazione dell’atto introduttivo nel rispetto del termine previsto dall’art. 20 comma 3°d. leg. 274/00, procedeva a rinviare il procedimento dovendosi praticare l’obbligatorio tentativo di conciliazione, disponendosi contestualmente l’acquisizione al fascicolo del dibattimento – ai sensi dell’art. 431 lett. A CPP – del tempestivo atto di querela a firma del V. ai fini della verifica della condizione di procedibilità.
Quindi si perveniva all’udienza del 10.5.05 – sulla presenza di tutte le parti (per il V. vi era già stata ammissione di costituzione di parte civile diretta al ristoro dei danni subiti) allorquando, previa acquisizione di documentazione varia (sentenze di rilascio del fondo da parte dell’A.G. specializzata agraria, consulenza tecnica di parte, verbale di rilascio del fondo in favore di V. D.) si procedeva all’ascolto della persona offesa ed all’esame dell’imputato; seguivano altri rinvii (12-7-05;13.12.05;14.11.06;9-1-07 ) per ragioni afferenti alla mancata presenza delle parti ., e delle evidenziate situazioni di impedimento a vario titolo (astensione oppure impegni contestuali presso altre sedi giudiziarie ) da parte dei procuratori costituiti.
Infine, mutata la persona del Giudicante, si procedeva all’udienza del 13-11-07 al rinvio per la sola discussione, disponendosi con il consenso del Pm e dalla difesa, l’acquisizione e la conseguente utilizzabilità della precedente instruttoria resa innanzi al Magistrato originariamente titolare dell’affare.
All’esito, all’udienza del 11-12-07, questo GDP, dichiarando chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti contenuti al fascicolo del dibattimento, invitava le parti a concludere e pronunciava sentenza a mezzo lettura del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prioritariamente osservato come il Pubblico Ministero abbia impropriamente ritenuto di contestare ,attraverso formulazione di unico capo di imputazione, un’unica condotta rilevabile sia ai sensi dell’art. 633 c.p. che per gli effetti di cui all’art. 635 c.p., quanto alla ritenuta invasione di terreni con contestuale danneggiamento sul fondo accertatamente di proprietà di V. D..
E’ evidente, infatti, che le condotte sono distinte, seppure collegabili sul piano dell’esistenza del nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) e/o della disciplina del reato continuato trattandosi di fatti diversi, ognuno astrattamente rilevabile sul piano della configurazione giuridica dei reati contestati, sicchè appare necessario procedere alla scissione dei capi di imputazione, dovendo correttamente ritenersi contestati entrambi i reati a carico del C., il primo consistente nella invasione del terreno sito in Ailano loc. “serretelle” ed il secondo trasfuso nelle condotte di danneggiamento meglio descritte nel capo di imputazione.
Deve, in tale ambito, procedersi ad esaminare partitamente le diverse ipotesi di reato alla stregua delle risultanze documentali e testimoniali acquisite al fascicolo del dibattimento. In tale ottica, deve preliminarmente osservarsi come la relazione tecinca di consulenza di parte, acquisita nei preliminari a cura della difesa dell’imputato, non appare suscettibile di esere utlizzata appieno quanto alla ricostruzione dei fatti operata dal consulente in quanto tale documento, ai fini della sua effettiva utilizzabilità a fini di decisione, avrebbe dovuto richiedere il previo esame del consulente, da richiedersi a cura della difesa nel rispetto delle condizioni di cui al’art. 468 c.p.p, mentre di tale richiesta non vi è traccia nel fascicolo del dibattimento.Quanto all’evidenza della produzione documentale, asseverata da sentenze civili passate in giudicato, deve allora rappresentarsi come il fatto – reato sia ricollegabile ad un originario rapporto giuridico di affitto di fondo agricolo da parte del C. che ,assumendo il ruolo di conduttore già dall’anno 1991, nel corso del tempo aveva evidenziato una morosità quanto al pagamento dei canoni, cosi’ inducendo il V. a promuovere azione giudiziaria diretta al rilascio del fondo; tale rilascio – dopo l’emissione di due sentenze (di primo grado e di appello) – avveniva , dopo alterne vicende, alla data del 10-11-03 (cfr. verbale di immissione in possesso dell’ufficiale Giudiziario) ed in quella sede la persona offesa evidenziava di avere subito il danneggiamento del proprio fondo.
Va detto che, a seguito di preventivo sopralluogo da parte del V., previa verifica dello stesso Ufficiale Giudiziario, quest’ultimo evidenziava infatti la modificazione dello stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto originario, in particolare attraverso la asserita rimozione di un ponticello di accesso al fondo saldato sul terreno attraverso la predisposizione di pali (tubolari) in ferro, nonché attraverso la realizzazione di opere di scavo all’altezza dell’ingresso del fondo sulla strada provinciale, cosi’ di fatto inibendo al denunciante il legititmo ingresso sul bene. Il fondo peraltro si presentava dotato di rete metallica ancorata sul terreno, in maniera da impedirne il libero accesso .
Fatta tale ricostruzione, che risulta peraltro confermata dalla stessa istruttoria nella sua evoluzione logica e cronologica, deve esaminarsi se tali condotte siano penalmente rilevanti e conferenti al capo di imputazione elevato dal Pubblico Ministero.
In tale ambito, una distinzione si impone: quanto alla condotta materiale di invasione di terreni, deve evidentemente convenirsi con la difesa dell’imputato quanto alla assoluta carenza dell’elemento materiale del reato, posto che dall’analisi lessicale della norma, e dalla stessa Giurisprudenza che si è formata in materia, la condotta incriminatrice deve risolversi in un’azione di invasione a fini di occupazione del bene, occorrendo che entrambi gli elementi concorrano ai fini della sussistenza del reato.
La Suprema Corte sul punto ha evidenziato che la condotta punibile del reato di cui all’art. 633 c.p.consiste nella introduzione arbirtraria dall’esterno nel terreno o nell’edificio altrui,al fine di occuparlo e di trarne altrimenti profitto, il mero fatto dell’occupazione ,con la conseguenza che non integra il reato la peramnenza nel fondo, o nell’edificio altrui in contrasto con l’avente diritto ,non preceduta dall’attiivtà di invasione (in senso tecnico) – Cfr. Cass. N.205-02 ; Ed ancora,…in conformità al significato letterale della norma, rientra nella previsione della fattispecie incriminatrice solo il fatto positivo di effettuare l’occupazione e non l’atto di continuare l’occupazione legittimamente effettuata… – Cass. 43920-01; Va pertanto esclusa la sussistenza del fatto quanto alla fattispecie di invasione di terreni ritenuta in contestazione dal momento che la fonte della presenza del C. sul fondo del V. risulta risiedere non già in attività violente e/o clandestine bensi’ in un rapporto giuridico di affitto di fondo rustico regolarmente predisposto tra le parti e che, solo con il decorso del tempo, ed a seguito di sentenza dichiarativa della risoluzione del rapporto contrattuale, ha determinato l’insorgenza di un’occupazione non preceduta pero’ da alcuna condotta di “invasione” in senso tecnico.
Diversamente deve opinarsi per quanto riguarda la successiva condotta di danneggiamento che risulta accertata attraverso la predisposizione di attività materiali dirette a modificare lo stato dei luoghi, come emerge in maneria inequivocabile a proposito della condotta diretta ad “arare” , seppur parzialmente, la strada che collega il fondo del Vi. con la strada statale , oppure quella conseguente alla eliminazione del ponticello di passaggio il quale, seppur formato da tubi metallici rimasti nella proprietà del Villano, costituiva di fatto il naturale passaggio per chi proviene dalla strada statale ed intende accedere sulla proprietà dell’attuale parte offesa sita in loc. “Serretelle” di Ailano ; tali evenienze trovano diretta conferma nella deposizione del teste M. e nella stessa deposizione dell’imputato Catone che di fatto nell’esame ammette di avere rimosso il ponticello, seppure affermando irrealisticamente, e in contrasto con le restanti evenienze dibattimentali , di avere egli stesso provveduto ad edificare lo stesso al fine di creare un collegamento tra il fondo detenuto in affitto e quello di sua proprietà.
Tale affermazione appare peraltro, oltre che illogica, in contrasto con quanto accertato nell’immediatezza dallo stesso Ufficiale Giudiziario all’atto del rilascio del fondo ,posto che in quella sede il V. immediatamente evidenzio’ la circostanza dell’avvenuta modificazione del proprio fondo attraverso l’eliminazione del “ponticello”.
Si deve pertanto procedere all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato quanto al reato di danneggiamento ; pena equa, ritenuto di dover concedere le attenuanti generiche, trattandosi di modificazioni non gravi né irreversibili, si stima quella pari ad €200,00 di multa (PB €300,00, ridotta di 1-3 ex art. 62 bis c.p.) oltre al pagamento delle spese processuali.
Seguono, atteso il contenuto della pronuncia, le statuizioni civili come da dispositivo
PQM
Il GDP , LETTO L’ART. 530 1° CO. C.P.P. ASSOLVE L’IMPUTATO DAL REATO DI CUI ALL’ART. 633 C.P. – COSI’ SCISSO IL CAPO DI IMPUTAZIONE – PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE;
LETTI GLI ARTT. 533,535 C.P.P DICHIARA L’IMPUTATO C. L. RESPONSABILE DEL REATO DI CUI ALL’ART. 635 E, PREVIA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE, LO CONDANNA ALLA PENA DI €200,00 DI MULTA OLTRE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI;
DISPONE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LIQUIDARSI IN SEPARATO GIUDIZIO ; PONE A CARICO DELL’IMPUTATO LE SPESE DELLA COSTITUITA PARTE CIVILE NELLA MISURA DI €650,00 OLTRE AD IVA E CAP IN FAVORE DEL PROCURATORE AVV. A P. .
Capriati 11.dicembre 2007
il G.d.P. Dott. Pietro Tudino