Indennizzo diretto – comunicazione da parte della propria impresa di assicurazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto – inammissibilità dell’azione giudiziaria -15.07.09.

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni subiti a seguito di un sinistro stradale, ha stabilito che nell’azione di risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, al presunto danneggiato non è ammessa l’azione diretta di cui all’art. 149 del CdA nel caso in cui la propria Compagnia di assicurazione gli abbia comunicato di non poter liquidare il danno in quanto dalle opportune verifiche  si è riscontrata una sua responsabilità e/o corresponsabilità.                   

                                                          REPUBBLICA ITALIANA   

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.7603/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A
(…) Carmela, nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (Tizio) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; 
                       
                                                                                                             
                                                                                                     ATTRICE

E
S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…);         

                                                                                           CONVENUTA-CONTUMACE

CONCLUSIONI
Per l’attrice: acclarare la mancanza di qualsiasi responsabilità a suo carico in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 1.030,00, comprensiva di sosta tecnica, interessi e rivalutazione, oltre spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Carmela, con atto di citazione ritualmente notificato il 16/10/08 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – previa declaratoria della sua mancanza di qualsiasi responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 23/12/07 in Pozzuoli (NA) alla Via Monteruscello, in occasione del quale l’auto (…) tg.(…) di sua proprietà, veniva investita dal veicolo (…) tg.(…) di proprietà di (Caio   ) ed assicurato con la Spa (Ypslon) – fosse condannata la medesima Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:– che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 1.030,00, come da relazione tecnica prodotta;– che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n… ricevuta il 21/7/08, ed inviata per conoscenza anche alla Spa (Ypslon) con raccomandata a.r. n…. ricevuta il 21/7/08, non vi provvedeva.Instauratosi il procedimento, risultata contumace la convenuta Spa (Zeta), veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 29/6/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione della presunta danneggiata alla luce dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento diretto).
La procedura di risarcimento diretto di cui si è avvalsa l’attrice (art. 149 del D.L.vo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139.Detta procedura, costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 CdA.
Ifatti, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 e del 13 giugno 2008, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del CdA sollevate dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Essa Corte non ha ritenuto infondate le questioni sollevate ma, si è limitata a dettare il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, alla quale il giudice di merito si deve attenere. Secondo la Corte, le norme di cui agli articoli 141 e 149 del CdA vanno interpretate nel senso che, esse si limitano a rafforzare la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.La Corte ha, difatti, suggerito l’interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all’impugnazione delle norme fatte dai giudici remittenti nella parte in cui “escluderebbero che il trasportato o danneggiato possono agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt.1917, 2043 e 2054 del codice civile”. Detta interpretazione costituzionalmente orientata è stata ribadita dalla stessa Corte Costituzionale con Sentenza n.180 del 10/06/09 e Ordinanza n.191 del 26/6/09.In detta sentenza, la Corte ha precisato che l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e, quindi, un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno. E’, quindi, del tutto evidente che, ogni altra interpretazione della normativa di cui agli articoli 141 e 149 del CdA, nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come livello di tutela minimale, non ha incontrato il favore della Corte.
Tale autorevole interpretazione non fa che confermare l’orientamento sinora maggioritario della giurisprudenza di merito, che proprio nel senso di quell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del D.L.vo 209 del 2005 va ritenendo che, nel sistema del Codice delle assicurazioni, al danneggiato non sia stata affatto tolta la generale azione diretta ex 144 ma, siano state in realtà aggiunte le due speciali azioni ex 141 e 149 ultimo comma.Pertanto, alla luce delle ordinanze e della sentenza della Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) e di quella del vettore (art. 141) – in caso di mancata comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148, o di mancato accordo, il danneggiato PUO’ proporre l’azione giudiziale di cui all’articolo 145, comma 2, NEI SOLI confronti della propria compagnia di assicurazione o di quella del vettore. Infatti, in applicazione della norma di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale del c.c. che dispone: nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, l’interpretazione letterale della norma di cui agli articoli 141 e 149 esclude la legittimazione passiva del responsabile civile rispetto alla pretesa creditoria del danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione e di quella del vettore.Il significato letterale del verbo PUO’ di cui all’art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma, può, in alternativa, (con un’interpretazione costituzionalmente orientata) scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario.
In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c.
Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono.
La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giudizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude.
La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo 111 della Costituzione.
Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, il Giudice dovrà solo verificare:– che il sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;– che il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del DPR 18/07/06 n.254 di attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni e della tabella di cui all’allegato A – (cosa che ha fatto la compagnia di assicurazione del danneggiato in forza dell’obbligo di legge che le attribuisce il potere/dovere di sostituirsi alla compagnia del danneggiante e, quindi, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento ha dato immediata comunicazione all’impresa del responsabile civile affinché quest’ultima verificasse, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro).
Dalle opportune verifiche  si è riscontrata una responsabilità e/o corresponsabilità della propria assicurata e, pertanto, la compagnia di assicurazione della presunta danneggiata glie ne ha dato comunicazione (Cfr. lettera (Zeta) del 26/5/08 in atti attrice).In questo caso, all’attrice le era impedita l’azione di cui all’art. 149 che, si ripete,  può essere azionata solo se il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro, mentre avrebbe potuto/dovuto azionare l’azione di cui all’articolo 144 del D.L.vo 209/05.
Anche se il comma 6 dell’art. 149 del CdA prevede che in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, ciò non di meno, questo comma va coordinato con i comma precedenti che dispongono che la procedura si applica al conducente “non responsabile” e che l’impresa è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del “responsabile”.
Pertanto, se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del presunto danneggiante, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato non può essere azionata.
Non essendovi altre parti costituite non vi è pronuncia sulle spese del procedimento.
La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

                                                                       P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Carmela nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)         dichiara la domanda inammissibile;
2)         nulla per le spese del procedimento;
3) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 15 luglio 2009 al n. 2143 del Mod.16. 
                                                          

                                                          IL GIUDICE DI PACE

                                                           (Avv. Italo BRUNO)  

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