Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia – Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative – Assoggettamento al pagamento del contributo unificato nonche’ delle spese forfetizzate

 Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, avente oggetto una domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, formulata da un cittadino straniero, privo di condizione di reciprocità nello stato in cui è nato, ex art. 16 delle Preleggi. Il Giudice adito, ha ritenuto di dover accogliere la domanda formulata dal cittadino straniero aderendo alla interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 Preleggi, di cui alla sentenza della Corte di cassazione n° 450/2011, secondo cui, non solo della condizione di reciprocità non debba tenersi conto ai fini di assicurare allo straniero il risarcimento della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (fin qui in applicazione dell’art. 2 Cost.), ma anche che lo straniero danneggiato possa avvalersi di tutti gli strumenti risarcitori apprestati per il cittadino, anche se essi sono diretti verso un soggetto diverso da quello che ha provocato la lesione.

 

 

 

                                              REPUBBLICA ITALIANA


                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace di Napoli, 2° Sez. Civile, in persona dell’ avv. Caterina Cuccurese ha pronunciato la seguente
  SENTENZA


nella causa civile iscritta al n° 81556 del R.G. dell’anno 2010 avente ad oggetto risarcimento danni promossa da :

S. B. c.f. ………… rappresentato e difeso dall’avv.to C.C. ed elett.te in Napoli C………..…………

                                                                                                                                 
                                                                                                                           ATTORE
 

CONTRO

GENERALI ASS.NI SPA F.G.V.S. in persona del l.r.p.t. elett.te dom.to in Napoli …… presso lo studio dell’avv. F. M. dal quale è rappresentato e difeso.


                                                                                                                         CONVENUTA

 CONCLUSIONI: come da atto introduttivo, comparsa di risposta e verbali di causa in atti.

                                                                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto di citazione, ritualmente notificato l’istante S. B., nato in Giordania, conveniva in giudizio, davanti al G. di Pace di Napoli, le Generali Ass.ni SpA nella qualità di F.G.V.S. assumendo che il giorno 25.11.2009 in Napoli al Corso Garibaldi, mentre era alla guida del proprio motociclo Scarabeo 50 veniva investito da un veicolo tipo Opel Astra non identificato e il cui conducente si dileguava dopo l’impatto. In seguito del sinistro il ricorrente riportava lesioni personali tali da dover ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale “S. Maria Loreto Nuovo” di Napoli dove gli veniva diagnosticato “ trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro e collo piede sinistro”con prognosi di gg. 7 s.c.

Integratosi il contraddittorio si costituivano le Generali Ass.ni SpA FGVS che impugnavano le ragioni della domanda e ne chiedevano il rigetto eccependone altresì la improponibilità e la improcedibilità. Solo in sede di memoria conclusionale chiedevano il rigetto della domanda per non avere l’attore provato l’esistenza delle condizioni di reciprocità nello stato in cui appartiene ex art.16 delle preleggi.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, depositati i documenti, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva introitata a sentenza.

                                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda avendo l’attore ottemperato al disposto dell’art. 283 D.Lvo 209/05 let.a. Ed infatti l’attore inviava una preventiva richiesta di risarcimento danni alle Generali Ass.ni FGVS, nonché come previsto dall’art. 287 D.l.vo 209/05 alla Consap e trascorso il termine di legge provvedeva alla notifica dell’atto di citazione. In merito all’eccezione di improponibilità dell’azione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa il giudicante, come già esposto nella sciolta riservata, rileva che l’art. 148 comma 5 del Dlgs prevede un vero e proprio obbligo in capo all’assicuratore di richiedere al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta l’integrazione di dati/o documenti eventualmente mancanti. Nel caso di specie tale attività non è stata provata per tabulas dalla convenuta assicurazione né la stessa ha adempiuto all’obbligo previsto dal 2 Comma dell’art. 148 di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno , ovvero i motivi per cui non ha provveduto a tanto. Pertanto l’eccezione sollevata veniva rigettata.

In ordine alla ulteriore eccezione (tardiva) di violazione dell’art.16 delle preleggi sollevata dalle Generali Ass.ni FGVS, il Giudicante rileva come ai sensi della sentenza della Corte di Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-01-2011, n. 450 il diritto alla salute ed all’integrità fisica sono costituzionalmente garantiti, e pertanto nella fattispecie in esame non opera la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi. L’art. 16 preleggi, in tema di trattamento dello straniero, statuisce al comma 1, che: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”. La giurisprudenza afferma pacificamente che l’esistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 preleggi si pone come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, che deve essere provato in caso di contestazione; che conseguentemente, la contestazione da parte del convenuto italiano della condizione di reciprocità attiene alla mera difesa nel merito e non integra l’eccezione di difetto di giurisdizione (Cass. S.U. n. 24814/2007). Il problema si pone in relazione all’applicabilità della condizione di reciprocità in tema di risarcimento del danno alla persona da circolazione stradale. Sul punto vi è nella giurisprudenza di merito ampio contrasto.

Accanto a sentenze che escludono ogni forma di risarcimento in assenza della condizione di reciprocità (quale è quella impugnata), ve ne sono altre (antecedenti alla sentenza delle S.U. n. 26972/2008) che ammettono tale risarcimento anche indipendentemente dalla prova sull’esistenza della condizione di reciprocità per il solo danno biologico, quale diritto fondamentale. Altre estendono il risarcimento anche al danno morale della sola vittima; altre dispongono il risarcimento anche del danno morale sofferto dal prossimo congiunto. La maggioranza delle sentenze di merito esclude, in assenza della condizione di reciprocità, il risarcimento del danno patrimoniale, anche se conseguente della lesione alla persona. La giurisprudenza di legittimità ha trattato la questione con la sentenza 10/02/1993, n. 1681 in cui ha ribadito l’operatività in materia dell’art. 16 preleggi, comma 1.Tuttavia la Corte di Cassazione nelle sentenze n. 10504 del 07/05/2009 e n. 4484 del 24.2.2010, ha affermato il principio per cui l’art. 16 preleggi, sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria). Tuttavia da queste sentenze non emerge il percorso attraverso cui la Corte a è giunta a tale conclusione, non essendo da sola sufficiente l’applicazione del richiamato principio di cui all’art. 2 Cost. (che si limita ad assicurare la tutela).

Ha ritenuto la Corte di Cass. con la sentenza n°450/2011 che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 preleggi, comporti non solo che della condizione di reciprocità non debba tenersi conto ai fini di assicurare allo straniero il risarcimento della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (fin qui in applicazione dell’art. 2 Cost.), ma anche che lo straniero danneggiato possa avvalersi di tutti gli strumenti risarcitori apprestati per il cittadino, anche se essi sono diretti verso un soggetto diverso da quello che ha provocato la lesione. Non è inopportuno precisare inoltre, in proposito, che l’art. 16 si riferisce esclusivamente alla capacità di diritto privato, concernente la materia familiare, testamentaria, contrattuale, etc., laddove i cosiddetti diritti politici rimangono in linea di massima riservati ai cittadini, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla regolamentazione che assumono negli altri Stati. Di contro l’art. 2 Cost., “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, escludendo quindi, in tale ambito, qualsiasi distinzione fondata sul criterio della reciprocità.

Il criterio della gerarchia delle fonti ed il principio c.d. di “ndrittwirkung” delle norme costituzionali (per cui le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona sono pienamente e direttamente operanti, anche nei rapporti tra privati, cfr. Corte Cost., n. 184 del 1986), impongono quindi un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 preleggi, per cui i diritti inviolabili della persona umana sono riconosciuti dal nostro ordinamento in favore di ogni individuo (sia esso anche extracomunitario), indipendentemente dal riconoscimento di eguale diritto in favore del cittadino italiano nello Stato a cui si appartiene lo straniero.

Fatta questa ulteriore precisazione occorre ancora rilevare,in punto di diritto, che trattandosi di richiesta di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di auto rimasta sconosciuta, l’attore aveva inoltre l’obbligo di dimostrare che il sinistro si era verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell’auto cd. pirata. In proposito la S.C. con sentenza del 6/8/99 n°8467 ha statuito: “ in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S. ha l’onere di provare sia il fondamento della pretesa risarcitoria e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato, sia di aver segnalato la notizia dell’incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, ma in relazione alle concrete circostanze e difficoltà del caso ( v. anche Cass. n°10762/92 e 1860/90).

Nel caso de quo l’attore ha provato con testi gli elementi e le circostanze atte a legittimare l’invocato intervento del F.G.V.S. anche attraverso la denunzia ratificata presso la Regione dei Carabinieri Stazione Napoli-Arenaccia.

Nel merito, dunque, in ordine all’an debeatur, il decidente ritiene sussistente la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto rimasta sconosciuta nella causazione del fatto illecito nel quale l’istante ha riportato lesioni alla persona, ai sensi dell’art. 2054 c.c.

In ordine al “quantum debeatur”, l’attore ha prodotto certificazione medica e la relazione del C.T.U. dott. Fulgione , nominato nella procedura per A.T.P. dal G.d.P. Coordinatore dott.ssa Saviano, che nel riconoscere all’istante i postumi di trauma contusivo – distorsivo del ginocchio sinistro e del collo piede sinistro gli ha attribuito una I.T.T. di gg. 7, una ITP di gg. 15 valutabile al 50% ed ulteriori gg.20 valutabili al 25%. Per quanto concerne invece l’entità dell’invalidità permanente, giova rimarcare come la menomazione patita, sulla base delle indicazioni offerte dal Ministero della salute del 3 luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”), abbia determinato un danno biologico nella misura del 2%. Per l’espressione in termini monetari del danno, ritiene il giudicante, nell’esercizio del potere di valutazione equitativa del danno, di attenersi ai parametri fissati dalla legge 5 marzo 2001 n°57 – come da ultimo aggiornati –

In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda de quo il risarcimento del danno per intero subito va partitamene individuato nelle seguenti misure espresse in termini monetari già rivalutati all’attualità:

Euro 309,96 per I.T. assoluta;

Euro 332,10 per I.T. parziale (al 50%);

Euro 22140 per I.T. parziale (al 25%);

Euro 1.419,40 per 2% di invalidità permanente (attesa l’età al momento del sinistro).

Per spese mediche documentate €.1.000,00.

Allo straniero, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, compete il risarcimento dell’intero danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., allorchè esso sia liquidato non come ipotesi espressamente prevista dalla legge (nella formulazione letterale ed originaria della norma), ma quale risarcimento della lesione di un valore della persona umana, costituzionalmente garantito, giusta l’interpretazione formatasi a seguito del revirement inaugurato dalle sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003.

Anche per il danno non patrimoniale risarcibile allo straniero vale quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 11.11.2008 n. 26972, per cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perchè costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, ma senza duplicazioni.

In virtù di quanto esposto le Generali Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., vanno condannate al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €.3.283,86 oltre gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza alla data di effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


                                                                                  P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. B. contro la Generali Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) Dichiara che il sinistro occorso in data 25.11.2009 in Napoli, nel quale l’istante subiva lesioni alla persona, é avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente di un’autovettura non identificata;

2) Condanna la Generali Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Impresa designata per la Campania per il F.G.V.S., al pagamento, in favore di S. B. della somma complessiva di € 3.283,86, oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.730,00, di cui €. 150.00 per spese e la differenza per diritti, e per onorari oltre IVA e CPA e spese generali al 12.5%, come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

3) Si esegua nonostante gravame.

Così deciso in Napoli il 11.11.2011

                                                                              IL GIUDICE DI PACE

                                                                      (Dott.avv. Caterina Cuccurese)

 

 

          

 

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