Giudice di Pace di Martina Franca – incompetenza territoriale – regolarità dell’eccezione – 20.08.07. –

La Corte di Cassazione ha confermato: “ In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c, come modificato dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 – ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile – è eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente”, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non contestato.”   

                                                           REPUBBLICA ITALIANA

                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                      UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA
 

nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente
  SENTENZA  

nella civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 1353/06 avente per oggetto:
pagamento della somma di euro 842,33 TRA “E.” s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed. in perso-na del suo titolare sig. R. Leonardo, corrente in Martina Franca al Vico …. n. 4, (P.I. 00), elettivamente domiciliata al Viale ….. presso lo studio dell’Avv. Raffaele C.i, dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine dell’atto di citazione, Attore  
CONTRO I. A. s.n.c., con sede in Scalea (CS) V.le .., in persona del suo legale rpt pro tempore, sig. I. Antonino, rappresentata e difesa dall’avv. Monica D. C. del foro di Paola CS, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’avv. D. B. Claudio, Via A. F., Martina Franca convenuto  
Conclusioni per l’attore: I) Condannare la ditta I. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le causali di cui sopra, al pagamento, in favore dell’istante, della somma di €. 842,33#, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate, entrambe dalla notifica del presente atto e sino all’integrale soddisfo.”  
Conclusioni per la convenuta: “Voglia l’odierno Giudice di Pace, in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Scalea, per come enu-cleato sopra. In subordine e nel merito, accertare e dichiarare che non sono dovute le spese accessorie, per difetto di costituzione in mora del debitore. Condannare la E. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio come da separata nota spese.”   

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto di citazione del 17.10.2006 la ditta E., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed amministratore unico, sig. R. Leonardo, chiedeva la condanna della ditta “I. snc”, al pagamento della somma di € 842,33, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.
La suddetta somma era richiesta a seguito di contrattazione espletata presso la E., seguita dall’acquisto da parte della convenuta di materiale di rubinetteria e sanitari per complessive €. 809,83#, così come indicato nella esibita fattura n. 270 del 5/12/2005, non pagata alle scadenze rispettivamente del 05/02/2006 e 05/03/2006 con rate da €. 404,91 cadauno, rilasciate dalla convenuta in due ricevute bancarie, poste all’incasso dall’attore, ma che erano risultate insolute con ulteriori spese sopportate dall’attore.
All’udienza del 21.12.2006 nessuno compariva per la parte convenuta.
Compariva per la parte attrice il proprio difensore, che si riportava alle conclu-sioni formulate nell’atto di citazione, chiedendone l’accoglimento, nonché la dichiarazione di contumacia della convenuta, avendo la stessa ricevuta la notifica in data 03.11.2006.
Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era rinviata all’udienza del 28.12.2006 per p.c. e discussione.
Alla successiva udienza del 19.01.07 per la convenuta compariva in sostituzione dell’avv. D. B. l’avv. Anna P., che chiedeva un rinvio per pendenza di trattative bonarie di componimento.
Rinviata la causa all’udienza del 17.04,2007, fallito ogni tentativo di componimento bonario, la causa era rinviata al 29.05.07 per l’interrogatorio formale del sig. R. Leonardo della parte attrice sui capitoli indicati dalla convenuta.
La causa era assegnata all’odierno giudicante, nominato reggente, per perequazione del carico di ruolo, fissandosi l’udienza dell’08.06.2007 per la prosecuzione.
All’udienza dell’08.06.07, rigettate implicitamente le richieste istruttorie delle parti, la causa era rinviata all’udienza del 20.07.07, laddove, fallito ogni tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulla base della documentazione esibita ed acquisita agli atti.   

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
  

I. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Ufficio, sollevata dalla convenuta. Prevede l’art. 38 c.p.c. “
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.”
Stante il tenore del suddetto articolo, l’eccezione dell’incompetenza per ter-ritorio avanzata dalla parte convenuta con comparsa di risposta depositata non alla prima udienza del 21.12.2006 e contestata dalla parte attrice, non può che essere rigettata.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha confermato: “ In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c, come modificato dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 – ossia fuori dei casi in cui essa è inde-rogabile – è eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confer-mando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente”, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.” (Cass. civ., sez. III, 05/05/2003, n.6849)
Del resto la stessa parte convenuta nulla ha provato per dimostrare dove realmente ha la sede legale la sua società, la quale sede non può essere desunta dalle dichiarazioni negli atti processuali, né dalla carta intestata. Per provare il luogo della sede legale è necessario esibire in originale almeno un certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità o una attestazione equipollente.
In mancanza di detta certificazione, e stante il tenore del 1° comma dell’art. 19 c.p.c. “ Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”, nel caso di specie prevale la norma dell’art. 1182. Infatti, a norma del 3° comma dell’art. 1182 C.C. il luogo dell’adempimento è determinato nel modo seguente: ” L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere a-dempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza…”.
Di conseguenza, l’obbligazione sorta per il pagamento della merce, in mancanza di patti contrari, non esibiti dall’opponente, “…deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.”
Essendo il luogo del pagamento in Martina Franca, dove ha sede la parte creditrice, competente per territorio può essere dichiarato l’attuale Ufficio di GDP di Martina Franca.
II.
Anche l’interrogatorio formale a carico del titolare, sig. R. Leonardo, della parte attrice non richiesto nella comparsa di costituzione depositata tardiva-mente, ma alla 3^ udienza successiva del 17.04.2007, non può essere ammesso, stante la preclusione dell’art. 320 cpc, in presenza di opposizione della controparte espressa all’udienza subito seguente del 17.04.07.
III. La documentazione esibita e depositata dalla parte attrice (fattura ac-compagnatoria in data 05.12.2005 nr. 270), prova anche la fondatezza del credito vantato dalla ditta opposta, a dimostrazione della pretestuosità della presente controversia, che può inficiare il principio della buona fede nella circolazione dei beni.
La particolarità della questione induce a liquidare le spese di giudizio per giusti motivi come nel dispositivo.   

                                                                      P.Q.M.
  

Il Giudice di Pace regg. di Martina Franca, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 17.10.2006 dalla ditta E., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed amministratore unico, sig. R. Leonardo, contro la ditta “I. snc”, in p.l.r.p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata, cosi provvede:
1) accoglie la domanda attrice;
2) di conseguenza condanna la ditta I. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell’istante, della somma di €. 842,33#, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate, entrambe dalla notifica del presente atto e sino all’integrale soddisfo;
3) condanna la stessa ditta I.s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell’istante attrice, alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 966,90 di cui euro 50,90 per spese, euro 520,00 per diritti ed euro 396,00 per onorario, a parte R.S.G., IVA e CAP come per legge. Sentenza esecutiva come per Legge.
Così deciso in Martina Franca 20 agosto 2007  

Il Giudice di Pace Regg.
(Dr. Martino Giacovelli)

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