Giudice di Pace –determinazione del valore della causa – garanzia propria – 29.01.07

Nella determinazione del valore della causa,  occorre tener conto anche del valore della domanda di garanzia la cui proposizione, ove sia diretta all’attribuzione di somme diverse da quelle richieste dalla parte istante, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell’attività difensiva. L’istituto della garanzia propria (che trova il suo fondamento in un obbligo, legale o contrattuale, di rilevare dall’azione proposta contro il garantito, come nel caso di coobbligati solidali) ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche qualora ricorra una oggettiva connessione tra i titoli delle due domande, ovvero quando, ancora, unico sia il fatto generatore della responsabilità sì come prospettata tanto con l’azione principale che con quella di regresso.                                                              

                                                               REPUBBLICA ITALIANA

                                                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
                                                                       S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 7396/05 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A(..) Giorgio, nato a (..) il (..) ed ivi res.te alla Via (..) n.(..) – c.f. (..), elett.te dom.to in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. Raffaele (..) che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di precetto;                                                                                                                   ATTORE

E
COMUNE di (..), in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio degli Avv.ti Giovanni (..), Domenico (..) e Germana (..) lo rapp.tano e difendono giusta determinazione dirigenziale dell’8/3/06 n.397 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa;                                                                                                                                                                                CONVENUTO 
                                                                            NONCHE’
S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (..) alla Piazza (..) n.(..), – elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’Avv. Stefano (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta;               CHIAMATA IN GARANZIA-                                                                                                         
                                                                                                                              CONVENUTA
 
CONCLUSIONI  Per l’attore: dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di (..), in persona del Sindaco pro-tempore, nella produzione dell’evento per cui è causa; condannare, per l’effetto, il medesimo al pagamento della somma di € 2.500,00 per le lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per il convenuto: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; in subordine condannare la Spa (..) a manlevare integralmente il Comune di (..) di tutto quanto quest’ultimo fosse costretto a pagare in conseguenza della lite, anche per spese del giudizio.
Per la chiamata in garanzia: dichiarare l’incompetenza per materia e per valore del Giudice adito; rigettare la domanda di garanzia in quanto infondata; in subordine rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 

                                                          SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

(..) Giorgio, con atto di citazione ritualmente notificato al COMUNE di (..), in persona del Sindaco pro-tempore, conveniva innanzi a questo Giudice il predetto soggetto, affinché – previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nella produzione dell’incidente avvenuto il giorno 9/7/05, in occasione del quale, mentre scendeva le scale dell’alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) di proprietà del Comune, cadeva e riportava lesioni – fosse condannato il medesimo, in persona del Sindaco pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:– che in dipendenza dell’incidente, riportava lesioni tali da essere ricoverato al p.s. dell’Ospedale “(..)” dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: trauma contusivo regione bacino con sublussazione coccigea del terzo medio;– che a nulla è valsa la richiesta di risarcimento effettuata con racc.ta a.r. n.12675997792-8 ricevuta il 27/7/05.Instauratosi il procedimento, si costituiva il Comune di (..) che chiedeva di chiamare in causa ed in garanzia la Spa (..) e, contestava la domanda sia nell’an che nel quantum. Si costituiva la Spa (..) che eccepiva l’incompetenza per materia e per valore del Giudice adito; contestava la domanda di garanzia in quanto infondata e, chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 22/1/07 la causa veniva assegnata a sen                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’incompetenze per materia e per valore sono state rettamente eccepite entro la prima udienza di trattazione ex art. 38 c.p.c. e, trovando fondamento quella per valore, va accolta.
L’eccepita incompetenza per materia va, invece, disattesa per non essere fondata.Invero, l’attore, richiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta per le scale del fabbricato dato in locazione, ha richiesto il pagamento di una somma di denaro, avulsa dal contratto di locazione, il quale viene in considerazione solo incidenter tantum, per cui va applicato il normale criterio per valore ex art. 14 c.p.c.Il convenuto Comune di (..) ha chiamato in causa la Spa (..) per essere garantito e manlevato “da ogni conseguenza pregiudizievole della lite”, ovvero, “a rivalere integralmente esso Comune di tutto quanto quest’ultimo fosse costretto a sborsare in conseguenza della lite, anche per spese di giudizio”.L’attore ha richiesto il risarcimento dei danni nei limiti della competenza del Giudice adito ex art. 7, comma 1 c.p.c. e, cioè, nei limiti di € 2.582,28 ma, siccome la domanda di manleva svolta dal Comune di (..) è comprensiva, oltre che della sorta capitale, anche degli interessi e delle spese di giudizio (giusto accordo sancito nell’art. 8 del contratto di appalto della gestione dei beni immobili del Comune di (..), sottoscritto con la Spa (..) in data 22/1/99 – n. 10295 di Repertorio – Cfr. documentazione in atti) quest’ultima domanda che, va oltre la competenza per valore del Giudice adito, determina lo spostamento della competenza per valore in favore del Giudice Unico del tribunale.Infatti, nella determinazione del valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore della domanda di garanzia la cui proposizione, ove sia diretta all’attribuzione di somme diverse da quelle richieste dalla parte istante, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell’attività difensiva.La Suprema Corte di Cassazione, in merito, si è espressa nel senso che: l’istituto della garanzia propria (che trova il suo fondamento in un obbligo, legale o contrattuale, di rilevare dall’azione proposta contro il garantito, come nel caso di coobbligati solidali) ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche qualora ricorra una oggettiva connessione tra i titoli delle due domande, ovvero quando, ancora, unico sia il fatto generatore della responsabilità sì come prospettata tanto con l’azione principale che con quella di regresso (Cass. 1/7/97 n.5863). Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 40, sesto comma, c.p.c. tanto la causa principale promossa nei confronti del Comune di (..), quanto quella accessoria contestualmente proposta contro la Spa (..), devono essere rimesse al Giudice Unico del Tribunale, rientrando indiscutibilmente nella competenza di questo Giudice.La peculiarità della questione trattata, induce il Giudicante a compensare, interamente, tra le parti, le spese di giudizio.La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

                                                                                 P.Q.M. 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (..) Giorgio nei confronti del COMUNE di (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, e della domanda di garanzia proposta dal COMUNE di (..), in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti della S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per valore e, per l’effetto, rimette le parti dinanzi al Giudice Unico del Tribunale di Napoli, Sezione staccata di Pozzuoli, competente per valore;2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente;3) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;4) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 29 gennaio 2007.                                                                                                                                                               
                                                                        IL GIUDICE DI PACE
         
                                                                        
(Avv. Italo BRUNO)
  
   

  DEPOSITATA IN  CANCELLERIA====
====IN ORIGINALE======
      
IL GIORNO 29 gennaio  2007
              
 
IL CANCELLIERE

Potrebbero interessarti anche...