Domanda per il riconoscimento del diritto di percepire il “reddito di cittadinanza” – giurisdizione e competenza del giudice ordinario – 19.10.09. –

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Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in esame, avente ad oggetto la domanda per ottenere il  riconoscimento del diritto di percepire il cd “reddito di cittadinanza”, istituito dalla Regione Campania con Legge Regionale n.2 del 19/02/04, a favore delle famiglie disagiate, dopo aver rigettato l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del Tribunale Amministrativo, formulata dalla Regione Campania, ha accolto la domanda dell’istante precisando che “il diritto nascente da una legge non può venir meno per effetto di una successiva delibera che, non ha valore di legge”.                   

                                                           REPUBBLICA ITALIANA    

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1656/09 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Pagamento reddito di cittadinanza.T R ATIZIA, nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) – c.f. (…), elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;                                                                                                    
                                                                                                     ATTRICE

COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Sociali, giusta delega Sindacale n.19206 del 15/5/08, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via (…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta determinazione dirigenziale n.368 del 4/3/09 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;                                        
                                                                                                   CONVENUTO
 
                                                      
NONCHE’
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore,  dom.to in Napoli alla Via S. Lucia, 81 – rapp.ta e difesa dagli avv.ti (…) dell’Avvocatura Regionale giusta procura generale ad lites per Notar Stefano C. di Napoli, rep.35093 del 17/09/02;                                  
                                                                                                     CONVENUTA

CONCLUSIONI
Per l’attrice: accogliere la domanda così come quantificata con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio dalla domanda sino al soddisfo e con attribuzione al procuratore anticipatario, da liquidarsi con separato decreto;Per il convenuto Comune di Pozzuoli: dichiarare il difetto di giurisdizione dell’adita A.G.O.; dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli; rigettare la domanda in quanto improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.    Per la convenuta Regione Campania: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore del TAR Campania; dichiarare l’incompetenza funzionale del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del lavoro; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 15-23/1/09 al COMUNE di POZZUOLI ed alla REGIONE CAMPANIA, conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previo accertamento della fondatezza della domanda – gli stessi fossero condannati in solido al pagamento in suo favore della somma di € 1.335,62 a titolo di “reddito di cittadinanza” di cui all’art. 2 L.R. n.2 del 19/02/04, per due annualità o in subordine alla somma di € 667,81 per la prima annualità, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:– che, a seguito alla Legge Regionale n.2 del 19/02/04, istitutiva del “reddito di cittadinanza”, essa istante, avendone i requisiti, veniva inserita negli elenchi redatti dall’ambito territoriale n.4 di Pozzuoli;– che, all’ambito territoriale n. 4 di Pozzuoli, in virtù di delibera di Giunta Regionale Campania, veniva assegnata la somma di € 2.163.700,00 a fronte di n. 3.240 domande di aventi diritto;– che, per la corretta applicazione della legge, la somma stanziata per l’ambito n.4 Pozzuoli doveva essere ripartita tra i 3.240 aventi diritto, ma che all’istante non veniva riconosciuta né corrisposta alcuna somma.
Instauratosi il procedimento, si costituivano il Comune di Pozzuoli e la Regione Campania che, preliminarmente, eccepivano il difetto  di giurisdizione dell’adito Giudice rientrando la materia nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (TAR Campania) e l’incompetenza funzionale del Giudice adito per essere competente il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.
Nel merito, deducevano l’infondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 14/10/09, la causa veniva assegnata a sentenza.                                         

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale del Giudice adito. Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione si osserva che la stessa è priva di fondamento.
In applicazione del criterio del “petitum sostanziale” – che, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione ordinaria oppure quella amministrativa, dà rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia – deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda diretta a conseguire la concreta attuazione di una norma di legge. Ed invero, l’attrice agisce in base ad un diritto soggettivo nascente direttamente dalla L.R. 19/2/04 n.2 e non in base ad un mero interesse legittimo che, comporterebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo.La legge regionale citata non lascia alcun margine di discrezionalità alla P.A. in  quanto prevede direttamente i requisiti degli  aventi diritto ed assegna il reddito di cittadinanza indistintamente a tutti coloro che soddisfano le condizioni richiamate e richieste dalla legge.Ne consegue che in capo agli aventi diritto si crea un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere la prestazione, diritto tutelabile innanzi al Giudice ordinario.In merito si è espressa anche la Corte di Cassazione a S.U. che con Sentenza n.1483 del 18/2/97 ha così statuito:– Quando alla pubblica amministrazione non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto), ed alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento; diritto relativamente al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione, se non nell’ambito del potere di autotutela e solo con riferimento al difetto dei presupposti. Ne consegue che, al di fuori di tali presupposti, l’eventuale provvedimento con il quale il contributo venga revocato o sospeso è inidoneo a degradare il diritto soggettivo in mero interesse legittimo e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 5, all. E, della legge n. 2248 del 1865.
Quanto all’eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito, la fattispecie in esame non rientra, come eccepito dalla convenuta Regione Campania, per il suo oggetto, tra le controversie di cui all’art. 442 c.p.c. non avendo il reddito di cittadinanza la forma di previdenza ed assistenza obbligatoria, né è collegata ad alcun rapporto di lavoro, né pensionistico, né di carattere assistenziale, né per sua natura può essere ritenuto misura di assistenza obbligatoria, non essendo rivolta nei confronti della totalità di soggetti sull’intero territorio regionale.
Nel merito, la domanda è fondata in fatto e diritto e pertanto va accolta.
In primo luogo si osserva che l’attrice ha provato documentalmente di essere stata inserita nella graduatoria dagli aventi diritto al c.d. “reddito di cittadinanza” mediante l’esibizione della copia di attestazione di presenza nella apposita graduatoria. Tra l’altro tale circostanza non è contestata.Come già innanzi precisato, si ribadisce che possedendo l’attrice i requisiti richiesti dalla legge regionale e dal conseguente regolamento è stata giustamente inserita nella graduatoria di aventi diritto al reddito di cittadinanza.Tale inclusione in graduatoria ha fatto sorgere in capo all’attrice il diritto soggettivo a vedersi corrisposto il reddito di cittadinanza. Illegittimamente, quindi, alla (TIZIA) non è stata corrisposta alcuna somma a tale titolo.Sul punto si osserva che la L.R. n.2 del 2004 stabiliva che il reddito di cittadinanza doveva essere erogato nella misura massima di € 350,00 mensili senza stabilire alcun importo minimo, essendo l’importo concretamente erogabile ai beneficiari subordinato al numero degli aventi diritto e alla somma in concreto stanziata per ogni Comune capofila.
In altre parole, la legge demandava alla P.A. di erogare e distribuire in egual misura la somma stanziata tra tutti i nuclei familiari dagli aventi diritto.
Tale principio trova conferma nel regolamento attuativo n.1/04 approvato dal Consiglio Regionale che prevedeva un importo massimo erogabile non superiore ai € 350,00 mensili ed i Comuni capofila tenuti ad individuare i beneficiari e trasferire ai Comuni dell’ambito le risorse finanziarie da erogare in ragione del numero dei beneficiari residenti.Tale disposizione è stata arbitrariamente disattesa dalla scelta operata dalla Giunta Regionale e dal Comune di Pozzuoli che, in dispregio della L.R. 2/04 e del regolamento n.1/04, hanno deciso di non dividere tra tutti gli aventi diritto ammessi al beneficio i fondi stanziati assegnando il massimo erogabile (€ 350,00 mensili) fino ad esaurimento delle somme disponibili per il proprio ambito territoriale solo a pochi sulla base del criterio del minor reddito.Tale determinazione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 705 del 13/05/05 è contraria allo spirito della Legge Regionale n.2/04 e viola principi di legalità e imparzialità cui è tenuta la P.A.La domanda attrice va, quindi, accolta in riferimento alle due annualità richieste non risultando che la R. abbia subito per la seconda annualità modificazioni di reddito che la facessero decadere dal beneficio richiesto.
In riferimento al quantum si osserva che la domanda attrice va accolta nella misura di € 1.335,61 per le due annualità, somma risultante dalla divisione della somma assegnata al Comune capofila (Pozzuoli) € 2.163.700,00 diviso per il numero degli aventi diritto (3.240).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a far data dalla notifica dell’atto di citazione (23/1/09) e sino al soddisfo.Le spese di giudizio seguano la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo e con separato decreto, ex D.P.R. 115/02, trattandosi di procedura ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.La sentenza è esecutiva ex lege.                             

                                                                       P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore, e del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) ritenuta la propria giurisdizione e competenza accoglie la domanda proposta da (TIZIA) e, previa disapplicazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 705/05 condanna la Regione Campania, in persona del Presidente “pro-tempore, al pagamento in favore  di (TIZIA) della somma di € 1.335,62 per il reddito di cittadinanza riferito alle due annualità (2004-2005), oltre interessi legali dalla data della notifica della citazione sino al soddisfo;
2) condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio che si liquidano come da separato decreto trattandosi di procedura ammessa al gratuito patrocinio, disponendo che il pagamento venga effettuato da parte della soccombente a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n.115/02;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 19 ottobre 2009 al n.3341 del Mod.16.                                                  

                                                                           
                                                        IL GIUDICE DI PACE
                                                                     

                                                        (Avv. Italo BRUNO)
                           

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