“Dl FARE”, GIUDICI DI PACE TAGLIATI FUORI

Nel decreto legge detto del “fare”, licenziato dal Consiglio dei Ministri sabato scorso, nella parte in cui prevede misure per aggredire il contenzioso civile e reintroduce la mediazione obbligatoria (con qualche aggiusto dopo la sentenza della Corte costituzionale che l’ha abrogata per eccesso di delega), la giustizia di pace resta un fantasma della cui tangibile presenza tuttavia, nessuno si è accorto.

E invero, nel detto provvedimento, il giudice di pace resta del tutto escluso dal reclutamento per aggredire il contenzioso civile, di fatto denegando la richiesta da qualche parte timidamente avanzata; il che non guasta, se si consideri la pressione a cui è già sottoposto per il numero e la natura delle controversie, in materia civile e penale oltre che per quelle numerose, previste da leggi speciali, affidate alla sua cognizione che richiede impegno costante, dedizione quasi totale laboriosità, onerosità e professionalità.

Aumentare la soglia di competenza

Tuttavia, ragioni di equilibrata politica giudiziaria, senza preconcetti e senza riserve, di cui ormai non è più tempo, tenuto conto dell’emergenza in cui versa la giustizia civile  e tenendo altresì debito conto della competenza e della professionalità acquisite dalla giustizia di pace nell’arco di quasi un ventennio, avrebbero suggerito, con fiducia, almeno di aumentarne le competenze, spingendosi fino alla soglia di 100.000 euro per le cause in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, escluse (per ora ) dalla mediazione obbligatoria e fino a euro 50.000 per le cause relative a beni mobili.

Altri strumenti conciliativi

Sarebbe stato necessario più che opportuno prevedere inoltre, strumenti conciliativi alternativi alla giurisdizione attingendo tra quelli predisposti dallo stesso legislatore per la giustizia di prossimità (conciliazione in sede non contenziosa ex art. 322 cpc), non solo per favorire una risoluzione stragiudiziale della vertenza, agevole, spedita e peraltro, gratuita ma evitando le criticità già da qualche parte, a suo tempo, evidenziate per il rapporto di pregiudizialità necessaria che si instaura tra procedura obbligatoria di mediazione e tentativo obbligatorio di conciliazione (previsto a pena di nullità qualora eccepita) atteso che l’una non esclude l’altro .

Controversie di competenze del Gdp

Aspetti critici si potrebbero anche palesare nella applicabilità della mediazione obbligatoria alle controversie attribuite alla competenza funzionale del giudice di pace dal comma 2° dell’ art. 7 cpc atteso che non ne sono escluse. Basti rilevare che ora si palesa meno problematica l’applicazione della procedura conciliativa obbligatoria per le controversie riguardanti le modalità di uso dei servizi condominiali o la misura dei servizi stessi, se si consideri che la riforma del condominio, dettando specifiche disposizioni sulle facoltà dell’amministratore di intervenire nel procedimento di mediazione, previa delibera assembleare, ha inteso sopperire alla lacune del Dlgs 28/10. Più complessa se ne evidenzia invece, l’applicazione per le controversie in materia di immissioni moleste (si pensi ai problemi connessi alla interpretazione dell’art. 844 c.c relativamente alla natura del bene protetto dalla norma).

Sospetti di costituzionalità

Il contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza che già si evidenzia, per manifesta illogicità e incoerenza della risoluzione legislativa frettolosamente adottata,  potrebbe dar corso a ulteriori  censure di illegittimità delle nuove disposizioni facendo ancora uscire dalla porta ciò che ora, con decretazione di urgenza, si fa rientrare dalla finestra dopo la decisione della Consulta.

Fonte: ilsole24ore.com

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