Danno da rovinata vacanza – 14.01.2006

Giudice di Pace di Napoli – La sentenza in esame ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da cd  “Rovinata vacanza”. Il Giudice adito, preliminarmente, esamina e descrive, in maniera chiara ed esaustiva, la normativa di riferimento, in particolare, il  Decreto Legislativo n. 111 del 1995  attuativo della Direttiva CEE n. 314 del 1990 relativa alla tutela del consumatore – turista che abbia acquistato nel territorio nazionale pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” .                                                                                                                          
 
                                                         REPUBBLICA ITALIANA
                                        
                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all’udienza del 01/07/2005, nella causa iscritta al n° 37175/04 R.G.
TRA  DIOGUARDI ANGELICA e CASABURI MASSIMO, elettivamente domiciliati in …………….1 presso lo studio dell’ avv. Carlo Claps che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Luciano Del Giudice come da mandato a margine dell’atto introduttivo.Attore
E………….. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …., elettivamente domiciliata in …..n° .. presso lo studio dell’avv. ……… che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce all’atto di citazione notificato.                                                                                                                              Convenuta
NONCHE’……………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli – Napoli al C.so Repubblica n° 40. Convenuta contumace
NONCHE’:……..S.A.,  in persona del suo  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ………….. n° …….. presso lo studio dell’avv. ………. che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.Chiamata in causa
NONCHE’……., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in …….. – …….. – alla via ……. n° ….Chiamata in causa contumaceOggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni:  Per gli attori come da atto di citazione e comparsa conclusionale.Per ………  S.r.l. , come da comparsa di costituzione e conclusionale.Per la ………. S.A., come da comparsa di costituzione e conclusionale.                                                              
                                                               Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il 02-05/05/2004, ai convenuti tutti ,  gli istanti  esponendo che: essi acquistavano presso l’agenzia ……… e Turismo un pacchetto turistico del Tour Operator ……… S.r.l. comprensivo di viaggio aereo A/R per la tratta Napoli – Praga con partenza prevista per il giorno 28/12/2002 alle ore 13,20 e rientro il 1° gennaio 2003 con partenza da Praga alle ore 23,30, con trattamento di “bed and breakfast per 5 gg. e 4 notti presso l’Hotel ….. di Praga; la partenza da Napoli prevista per le ore 13,20, veniva dapprima spostata alle ore 17,20 e, poi, ancora alle ore 22,30, causando in tal modo una lunga attesa, circa sette ore, oltre che la perdita di un pomeriggio e di una serata nella città di Praga; la vera odissea si verificava allorquando i vacanzieri dovevano rientrare in Italia, tanto da meritare l’attenzione di numerosi “mass-media” quali Il Mattino, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino ed il TG3 RAI; in effetti l’orario della partenza per il rientro a Napoli veniva anticipato di alcune ore e fissato dal tour Operator alle ore 17,30; giungevano all’aeroporto di Praga introno alle 15,20 onde procedere al “check-in” e successivamente si imbarcavano sull’aereo, ma, non appena saliti, notavano che nella parte anteriore del velivolo il pavimento era bagnato, segnalavano la cosa ad un assistente di volo, ma senza avere risposta; all’atto del decollo, poi udivano un forte rumore e subito constatavano che l’aereo si stava allagando; si verificavano scene di panico e gli stessi istanti accusavano malori dovuti ad attacchi di ansia; peraltro, il personale di bordo si adoperava, nella confusione generale, al fine di tamponare con rotoli di carta igienica le infiltrazioni provenienti dalla parte anteriore del velivolo; dopo circa un’ora, a causa dell’avaria, il comandante decideva di rientrare all’aeroporto di Praga; il velivolo il avaria rientrava alle ore 18,30 e dopo essere sbarcati trascorrevano diverse ore senza che alcuno fornisse loro informazioni; schioccati per il volo, e decisi e a non imbarcarsi mai più su di un aereo, optarono per un rientro in treno, e richiesero all’addetto in loco della …….. S.r.l. la restituzione dei bagagli, ma questi li invitò a partire tranquilli in quanto i bagagli imbarcati sull’aereo sarebbero stati loro restituiti a Napoli, essi fecero ritorno a loro spese in albergo dove organizzarono il rientro in treno per il giorno seguente; il giorno seguente ricevevano una comunicazione con la quale venivano invitati a ritirare i loro bagagli in aeroporto, subendo altri ritardi e solo nella giornata del 03/01/2003 rientravano a Napoli; gli istanti affrontarono u aggravio di spese per il rientro in treno pari a  400,00= , oltre ad € 60,00= per i trasferimenti in taxi; gli istanti, alla luce dei fatti narrati, hanno perso una giornata intera di soggiorno a Praga a seguito di posticipi ed anticipi degli orari di partenza degli aerei, , mancata ed adeguata assistenza in aeroporto, stress psico fisico e danni patrimoniali, perdita di alcuni giorni di lavoro per il ritardato rientro, spese per numerose telefonate per tranquillizzare i parenti in attesa del loro rientro a Napoli, con conseguenti danni patrimoniali, alla salute, morali ed in particolare “da rovinata vacanza”, per fatto e colpa unica delle società convenute; la ……… S.r.l., pertanto, non rispettava le condizioni contemplate nel pacchetto turistico pubblicizzato e venduto,  , disattendendo gli impegni assunti e non rispettando gli obblighi sanciti dal Dlgs 111/1995, e non fornendo il previsto contratto scritto con annesso regolamento del trasporto aereo e del tipo di assistenza che avrebbe dovuto fornire la ………. S.r.l.; la ………. S.r.l. non forniva agli istanti ed agli altri passeggeri una adeguata assistenza nel corso delle tormentate vicissitudini del viaggio di ritorno, abbandonando gli istanti, impauriti per l’avaria all’aereo, nell’aeroporto in un paese straniero, tanto che la possibilità di avere informazioni era rimessa a quei passeggeri che avevano dimestichezza con la lingua inglese; secondo una recente e consolidate giurisprudenza il Tuor Operator ha l’obbligo di risarcire il danno da cd “Rovinata Vacanza”, ossia quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista – viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o riposo; gli istanti rientrati in patria inoltravano richiesta di rimborso delle somme e risarcimento dei danni patiti, nessuno escluso, ma senza alcun esito. Concludeva: accertare e dichiarare il diritto degli istanti al rimborso della somma versata per l’acquisto del pacchetto turistico pari ad € 1.300,00=, nonché al rimborso della somma pari ad € 460,00= per ulteriori spese di viaggio per il ritorno in treno, oltre risarcimento di tutti i danni sofferti, nessuno escluso, dai medesimi, per inadempimento, fatto e colpa esclusiva delle convenute società. In subordine della somma ritenuta di giustizia; Condannare le convenute, in persona dei Legali Rappresentanti pro tempore, ciascuno per il suo titolo, come per legge, in solido od alternativamente, al pagamento della complessiva somma di € 1.760,00= a titolo di rimborso, o quella somma minore o maggiore ritenuta dall’On.le Giudice adito di giustizia, nonché al risarcimento in favore degli attori dei danni patrimoniali, personali, alla salute, morali ed in particolare da “rovinata vacanza”, subiti durante il viaggio per cui è causa, mediante il pagamento della complessiva somma che sarà ritenuta di giustizia secondo equità dell’Onle Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dal 28/12/2002 al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore pari ad € 2.582,00=. Condannare le 4 convenute società al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari. All’udienza del 14/07/2004  si costituiva la ……… S.r.l la quale, a mezzo del proprio difensore, chiedeva disporsi la chiamata in causa delle società …………s.r.o. e …….. S.a. ex art. 269 c.p.c., comunque impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Ammessa la chiamata in causa, all’udienza del 04/02/2005 si costituiva la ………. S.a.., la quale, a mezzo del proprio difensore, impugnava la domanda di chiamata in causa chiedendone il rigetto. . Ammessa ed espletata la prova per testi, e l’interrogatorio formale,  la causa all’udienza del 01/07/2005 era riservata per la decisione.  
                                                     Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti ……. e …………, iquali sebbene ritualmente chiamati in giudizio non si sono però costituiti. Appare, poi, opportuno procedere ad un esame della normativa specifica che regolare la materia oggetto di causa. Essa trova fondamento nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995  attuativo della Direttiva CEE n. 314 del 1990 relativa alla tutela del consumatore – turista che abbia acquistato nel territorio nazionale pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”. Il Decreto Legislativo 111/1995 si applica anche “ai pacchetti turistici negoziati (venduti) fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 1992” che disciplina proprio i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (articolo 1°).  A questo proposito dobbiamo segnalare che il Decreto Legislativo 50/1992 oggi si applica quasi soltanto alle vendite c.d. “porta a porta”, in quanto è stato parzialmente abrogato dal Decreto Legislativo n. 185 del 1999 che disciplina i c.d. “contratti a distanza”, vale a dire quelli conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, essenzialmente: posta, telefono, Internet, televendite (combinazione di televisione e telefono), prima disciplinati proprio dal Decreto Legislativo 50/1992. Pertanto, per il caso diffusissimo dell’acquisto di pacchetti di viaggio “tutto compreso” su Internet (il 15% del totale nel mondo nel 2003), la disciplina di tutela dell’acquirente del Decreto Legislativo 111/1995 è integrata da quella del Decreto Legislativo 185/1999.  Si tenga poi presente che, nel caso di acquisto del pacchetto turistico su Internet (o con altro sistema di comunicazione a distanza) perché si abbia la vendita nel territorio nazionale di esso, prevista dall’art. 1 del Decreto Legislativo 111/1995 come condizione per la sua applicabilità, è sufficiente che l’acquirente – consumatore risieda nel territorio italiano. Questo lo si deduce dall’art. 14 del Decreto Legislativo 185/1999 che stabilisce che la competenza processuale per le controversie civili derivanti dall’applicazione di questo Decreto è quella del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore e che tale competenza è inderogabile dalle parti.  I pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” sono quelli, di durata superiore alle ventiquattro ore o che includono almeno una notte, offerti in vendita ad un prezzo forfetario e che comprendono almeno due fra questi elementi : trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori a questi due che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (per esempio: escursioni e visite, pasti principali, spettacoli, servizi per la cura del corpo, ecc.). Ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 111/1995, l’organizzatore ed il venditore del viaggio“tutto compreso” possono essere:  a) le Agenzie di Viaggio disciplinate dall’articolo 9 della Legge quadro sul turismo n. 217 del 1983, vale a dire quelle imprese che “esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività”. In questa categoria giuridica rientrano, pertanto, anche le imprese dei c.d. Tour Operators, vale a dire quelle che esercitano, di solito, solo l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi poi rivenduti dalle Agenzie;  b)  le associazioni senza scopo di lucro di cui all’art. 10 della Legge 217/1983, vale a dire “le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali”, che “sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive”.  Il consumatore – turista che viene tutelato dal Decreto Legislativo 111/1995 è l’acquirente o il cessionario  del pacchetto turistico acquistato da altri , per esempio, a scopo di regalo o di premio   Quanto al contratto di vendita di un pacchetto turistico o viaggio “tutto compreso” esso deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi ed una copia di esso, sottoscritta o timbrata dal venditore o dall’organizzatore, va rilasciata al consumatore (art. 6).  Nel caso di acquisto su Internet di un pacchetto turistico da un organizzatore o venditore (intermediario) comunitario, cioè avente sede nell’Unione Europea, il requisito della forma scritta e della sottoscrizione della copia del contratto da rilasciare al cliente può essere soddisfatto, oltre che con l’invio di un documento cartaceo, anche con quello di un documento informatico su cui sia stata apposta la firma digitale del rappresentante legale o del delegato del venditore che soddisfa i requisiti legali della forma scritta e dell’autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 10 del 2002 che ha attuato la Direttiva CE n. 93 del 1999 che stabilisce un quadro legislativo comunitario sulle firme elettroniche.  L’articolo 7 del Decreto Legislativo 111/1995 prevede gli elementi che il contratto scritto di vendita di un pacchetto turistico “tutto compreso” deve contenere, che riguardano: 1)   l’esatta descrizione dei servizi turistici offerti o concordati: la destinazione, la durata, le date d’inizio e conclusione del viaggio, i mezzi e le tipologie di trasporto, ubicazione, categoria e modalità di alloggio, i pasti forniti, gli itinerari, le escursioni e le visite, la presenza di accompagnatori o guide turistiche, ecc.;  2) gli altri elementi del contratto: i dati identificativi ed i recapiti dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto, il prezzo e le modalità della sua revisione, l’importo, non superiore al 25% del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione ed il termine per il pagamento del saldo, gli estremi della o delle coperture assicurative in favore del viaggiatore;  3)  le indicazioni necessarie per la gestione del contratto stesso: le modalità della revisione del prezzo, i presupposti e le modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 21 del Decreto in esame, il termine entro cui l’acquirente deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo di partecipanti previsto, le eventuali spese poste a carico del cliente per la cessione del contratto ad un terzo, il termine entro cui il consumatore può presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto, il termine entro il quale il cliente deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche contrattuali di cui all’art. 12.  L’acquirente – consumatore ha poi diritto a ricevere, per iscritto e prima della conclusione del contratto una serie di informazioni previste dall’art. 8 in materia di passaporto e di visto, di obblighi sanitari e su tutte le formalità burocratiche necessarie per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. Inoltre, prima dell’inizio del viaggio o contestualmente alla stipula del contratto se la partenza è immediata, l’organizzatore od il venditore devono comunicare per iscritto all’acquirente le informazioni su: gli orari, le località di sosta intermedia e le coincidenze dei mezzi di trasporto, le generalità ed i recapiti telefonici dei rappresentanti locali dell’organizzatore del viaggio od, in assenza di questi, di quelli dell’organizzatore o del venditore del viaggio che il viaggiatore può contattare nel caso di difficoltà, la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese sostenute dal cliente per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico su Internet, le informazioni di cui all’art. 8 possono essere inviate con un messaggio di posta elettronica (e-mail).  Tutte le informazioni di cui agli articoli 7 ed 8 del Decreto Legislativo 111/1995 possono essere contenute in un opuscolo informativo (art. 9, 1° comma) sul pacchetto turistico predisposto dall’organizzatore o, più raramente, dal venditore. “Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore ed il venditore a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate, sempre per iscritto, dopo la stipulazione” (art. 9, 2° comma).  Nel caso di acquisto su Internet l’opuscolo informativo può consistere in una brochure elettronica, meglio se non modificabile, per esempio, in formato pdf, mentre i documenti che ne variano i contenuti non possono che consistere in messaggi elettronici (e-mail) su cui sia stata apposta la firma digitale (almeno) dell’organizzatore o venditore.  Fra le informazioni che l’opuscolo informativo può contenere, l’art. 9 prevede anche “i termini, le modalità ed il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 1992, nel caso di contratto negoziato fuori dai locali commerciali.  Come innanzi detto, questo decreto si applica oggi quasi soltanto alle vendite c.d. “porta a porta”, cioè quelle effettuate alla residenza od al domicilio del consumatore, perché è stato sostituito per i c.d. “contratti a distanza”, cioè quelli conclusi per posta, telefono, Internet, ecc., dal Decreto Legislativo n. 185 del 1999.  Quest’ultimo Decreto non ha apportato novità per quanto riguarda i diritti di informazione dell’acquirente di un pacchetto turistico via Internet o con altra tecnica di comunicazione a distanza , mentre ha stabilito che il diritto di recesso può essere esercitato “senza alcuna penalità e senza l’obbligo di specificarne il motivo” entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto attraverso l’invio all’indirizzo della sede del fornitore  di una raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex o fax (art. 5 del Decreto Legislativo 185/1999).  E’ chiaro che, dato il termine previsto, il diritto di recesso da parte dell’acquirente di un pacchetto turistico via Internet è esercitatile solo se l’acquisto è avvenuto con un congruo anticipo, cosa che avviene solo nella minoranza dei casi dal momento che si stima che la maggior parte dei viaggi organizzati venduti su Internet è del tipo “Last minute”, vale a dire a pochi o pochissimi giorni dalla partenza (ed a prezzi scontati).  L’art. 10 del Decreto Legislativo 111/1995 prevede che il consumatore – acquirente “può sostituire a sé un terzo  che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio  nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore od al venditore entro quattro giorni lavorativi prima della partenza la sua impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario” (1° comma).  “Il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione” (2° comma).  La revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa, ai sensi dell’art. 11, solo prima dei venti giorni che precedono la partenza e solo se: –   sia stata espressamente prevista dal contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo;  in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, del tasso di cambio applicato;  la revisione al rialzo non superi il 10% del prezzo originario.  Se l’aumento del prezzo supera questa percentuale, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate all’atto della stipula del contratto (art. 7).  La modifica delle altre condizioni del contratto di vendita di un pacchetto turistico, in primo luogo quella delle caratteristiche dei servizi turistici che lo compongono, può avvenire, ai sensi dell’art. 12, prima della partenza solo se l’organizzatore o il venditore ne dà immediato avviso per iscritto al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. Qualora l’acquirente non accetti la modifica delle condizioni contrattuali che gli è stata comunicata, può esercitare il diritto di recesso dal contratto comunicandolo, anche verbalmente, all’organizzatore od al venditore, senza pagamento di penale ed avendo diritto al rimborso delle somme già versate.  Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio che non comportino oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa a quest’ultimo il valore delle prestazioni non effettuate, salvo l’eventuale risarcimento del danno.  Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente a quello previsto per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza di prezzo fra le prestazioni previste e quelle godute fino al rientro anticipato.  Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, eccetto la colpa dell’acquirente, questi, ai sensi del 1° comma dell’art. 13, ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza dover pagare un supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo, oppure può ricevere il rimborso del prezzo già corrisposto entro sette giorni lavorativi da quello del recesso o della cancellazione. Il consumatore, inoltre, ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto eccetto i casi in cui la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto per l’effettuazione del viaggio e l’acquirente sia stato informato di ciò in forma scritta almeno venti giorni prima della partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni , 2° e 3° comma dell’art. 13.  In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno previsto dall’art. 1218 del Codice Civile –  responsabilità contrattuale del debitore -, secondo le loro responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile , art. 14, 1° comma.  Se l’inadempimento del contratto è derivato dal comportamento di altri prestatori di servizi turistici  di cui si sono avvalsi l’organizzatore o il venditore, questi ultimi sono tenuti a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei confronti dei primi, art. 14, 2° comma.  Gli articoli 15 e 16 prevedono che, se dal mancato od inesatto adempimento della prestazione sono derivati danni alla persona del consumatore (i c.d. “danni biologici”) o di altro tipo (danni alle cose o danni “morali”), essi sono risarcibili nei limiti previsti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, ratificate dall’Italia o dall’Unione Europea, soprattutto la Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio (C.C.V.) del 1970, resa esecutiva in Italia con la Legge n. 1084 del 1977, che all’art. 13 prevede i massimali di risarcimento per i diversi tipi di danno, alla persona, alle cose, di altro tipo o “morali”, all’acquirente di un pacchetto turistico. E’ nullo qualsiasi patto che stabilisca limiti di risarcimento inferiori.  Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o di dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento delle prestazioni di trasporto, a seconda che questo abbia inizio o destinazione fuori Europa od in Europa, comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 del Codice Civile. Il diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona si prescrive in un anno dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.  L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico sono esonerati dalla responsabilità per danni alla persona o di tipo diverso da questi, di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore, art. 17, 1° comma.  L’organizzatore od il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio e possono chiedergli il risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia imputabile a lui, art. 17, 2° comma.  Ai sensi dell’art. 18, l’organizzatore od il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili del danno extracontrattuale. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. E’ poi sempre possibile stipulare ulteriori polizze assicurative di assistenza al turista.  L’art. 21 del Decreto Legislativo 111/1995 ha poi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo Nazionale di Garanzia, alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5 % dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 20, “per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore”. Il Fondo può avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. Infine, per ciò che riguarda l’esercizio del reclamo del cliente, cioè della segnalazione di una disfunzione che non comporta necessariamente il recesso o l’esercizio di una azione legale ma che può anche portare ad un rimborso parziale del prezzo nel caso di modifiche delle condizioni contrattuali dopo la partenza ai sensi del 2° e del 3° comma dell’art. 12,  l’art. 19 prevede che “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo  affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio”, oppure in forma scritta “mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza” da parte del viaggiatore.Non vi è alcun dubbio in merito alla proponibilità della domanda avanzata dagli attori, in quanto gli stessi non solo hanno proposto immediato reclamo verbale in loco, ovvero all’aeroporto di Praga, ma tempestivamente, e nel rispetto dei 10 giorni lavorativi richiamati dall’art. 19 del D.lgs 111/95, essi hanno inviato nota raccomandata regolarmente recapitata al Tour Operator ed all’Agenzia di Viaggi (cfr. documenti in atti). Pertanto, in applicazione della normativa innanzi descritta ,  la domanda spiegata in giudizio dagli attori è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.Invero, risulta circostanza pacifica ed incontestata tra le parti quella secondo cui il viaggio intrapreso dagli attori prevedeva un soggiorno a Praga  per 5 giorni e 4 notti presso l’Hotel…, comprensivo di viaggio aereo A/R Napoli – Praga, trasferimenti da e per l’aeroporto, soggiorno e trattamento di “bed and breakfast”. Alla stregua della prospettazione dei fatti di causa operata dalla sig.ra Dioguardi Angelica e dal sig. Casaburi Massimo, si verificavano gravi inadempimenti contrattuali da parte del Tour Operator, il quale non forniva ai predetti la dovuta assistenza ed informazione, oltre che l’originario viaggio subita una sostanziale riduzione a causa del ritardo della partenza dell’aereo dall’aeroporto di Capodichino. Quanto sostenuto dagli attori ha trovato pieno riscontro nelle risultanze dell’attività istruttoria espletata e della documentazione versata in atti. Invero, il teste ………… ha dichiarato “sono arrivato in aeroporto intorno a mezzogiorno – l’una e siamo partiti in tarda serata. Preciso che il check in si è aperto in ritardo rispetto all’orario previsto,  siamo rimasti in attesa senza ricevere alcuna assistenza. Siamo partiti in ritardo e giunti a Praga verso le ore 01,00. Preciso che gli organizzatori sono venuti a prenderci in anticipo rispetto all’orario previsto per il rientro. Dopo circa mezz’ora ho sentito dei rumori strani e comunque ho visto hostess con carta igienica strofinacci ed asciugamani che si dirigevano verso la parte anteriore dell’aereo, e mi sono accorto che la moquette era completamente impregnata d’acqua. Tutti quanti si sono impauriti e subito dopo un avviso in lingua straniera e l’aereo e tornato indietro all’aeroporto di Praga. Qui ”; la teste ………… ha dichiarato “ la convocazione in  aeroporto era prevista per le ore 12,00 e quello di partenza era previsto per le ore 13,30, così come indicato dall’agenzia di viaggi, intorno alle 13,00 dopo un breve passaparola, che riferiva di un ritardo, si ‘ presentato un incaricato dell’agenzia dicendo che l’aereo sarebbe partito alle 17,00 – 17,30, in realtà siamo partiti alle 22,30, il giorno del rientro esattamente il 1° gennaio 2003 il viaggio era previsto per le 22,30, ma fummo avvisati che invece esso si sarebbe svolto alle 17,30. dopo circa 15 minuti dal decollo ho  potuto notare uno strano fermento tra il personale, ovvero gli assistenti di volo, i quali andavano avanti e indietro nell’aereo, ricordo di aver visto la moquette bagnata nel corridoio e tutti i passeggeri chiedevano personale cosa stesse accadendo, ma ci hanno risposto NO PROBLEM, dopo varie insistenze abbiamo saputo che si era verificato un guasto idraulico nel bagno dopo circa un ora, senza ulteriori comunicazioni, ci hanno detto che stavamo per atterrare all’aeroporto di Praga.”  Tale palesandosi lo svolgimento degli accadimenti, evidente risulta la responsabilità del convenuto organizzatore del viaggio …….. S.r.l. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 111/95. Ed invero, tale norma espressamente prevede che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile” e che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confornti”. Orbene, nel caso di specie risulta innegabile la responsabilità della convenuta società per il danno sofferto dagli attori in conseguenza dell’inadempimento della compagnia di volo ………. s.a. di cui la medesima…………. S.r.l.. risulta essersi avvalsa per l’esecuzione della prestazione di trasporto compresa nel “pacchetto viaggio”. Per mera completezza è appena il caso di evidenziare, poi, come la stessa convenuta non possa avvalersi della clausola di esonero di cui all’art. 15, comma 2, della legge 1084/77 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), dimostrando di essersi comportata come “organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire la prestazione. Ed invero, sebbene il D.Lgs. 111/95 non abbia abrogato la predetta Legge 1084/77, è pur vero che le disposizioni di quest’ultimo provvedimento normativo debbono ritenersi applicabili in quanto non incompatibili con le norme dettate dal legislatore del 1995. Orbene, dal confronto tra le due disposizione citate emerge con tutta evidenza come l’art. 14 del D.Lgs. 111/95 esprima un criterio più rigido di imputazione della responsabilità all’organizzatore rispetto a quanto previsto dall’art. 15 della Legge 1084/77. L’art. 14 cit., infatti, oltre a non riproporre la clausola di esonero dalla responsabilità di cui all’art. 15, comma 2, della legge del 1977, espressamente prevede che l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore. Nel caso di specie, infine, non risulta neppure applicabile per l’organizzatore la clausola di esonero dalla responsabilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 111/95, atteso che l’inadempimento imputabile alla compagnia aerea non rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. A tutto concedere, poi, nessuna prova è stata offerta dalla convenuta in ordine alla circostanza di aver apprestato con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, come allo stesso organizzatore imposto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 111/95. Al contrario, invece, gli attori hanno dato prova del fatto  di aver comunicato la loro volontà di non voler proseguire il viaggio di rientro in aereo, stante il loro evidente e plausibile stato dei paura, e  che la ……….. S.r.l., in qualità di tour operator, nulla ha fatto per agevolare il rientro degli stessi in Italia. In virtù di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il convenuto organizzatore va condannato in primo al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori e consistente senza dubbio nella differenza tra le prestazioni di cui gli stessi hanno usufruito e quelle non godute. L’esborso ulteriore, relativo alle spese di rientro in treno in Italia,  è stato, poi, dedotto e documentato dagli attori. Pertanto, sotto tale profilo,  ritiene questo Giudice che il valore delle prestazioni non godute può congruamente stimarsi in complessivi  € 400,00=, sulla base di una media ponderata dei costi relativi alle tre predette fasi del viaggio, mentre le spese di rientro sostenute dagli attori corrispondono ad € 460,00=. Spetta altresì agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale tradizionalmente definito quale danno “da vacanza rovinata” consiste nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, vedendo così definitivamente compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa.  Ed invero, il danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito non è soggetto ai fini della sua risarcibilità al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualifica del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della “carta fondamentale”, ove si consideri che il riconoscimento da parte del legislatore costituente dei diritti inviolabili della persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela e in tal modo configura senza dubbio un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale. Tale danno è sicuramente suscettibile di valutazione equitativa. Orbene, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, quali i disagi sicuramente subiti dagli attori per la ritardata partenza, ed il disastroso viaggio di rientro, ritiene questo Giudice che il danno de quo ben possa essere congruamente determinato in via equitativa in € 2.000,00. Le somme predette, e che ammontano a complessivi € 2.860,00=, riconosciute a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, vanno considerate come liquidate in via equitativa ed all’attualità, oltre  gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ……. S.r.l e si liquidano come da dispositivo.Peraltro, va accolta la domanda di chiamata in garanzia spiegata dalla ……….. S.r.l.. nei confronti della  …….. s.r.o. e della ……… S.a.., che dovranno rifondere alla predetta ogni somma da questa pagata a titolo di danni e spese processuali
                                                                  P.Q.M.
Il  Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :a) dichiara la …… S.r.l. ., in persona del suo  legale rappresentante pro tempore,  responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dai signori Dioguardi Angelica e Casaburi Massimo, eb) la condanna al pagamento in favore degli stessi  della  somma di € 2.860,00=,   oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;c) condanna, altresì, la ……. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 120,00= per spese vive,  € 850,00= per diritti ed € 1.100,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore anticipatario. d) Accoglie la domanda di garanzia spiegata dalla ……… S.r.l. nei confronti della …………. e ……….., e per l’effetto condanna queste ultime a rivalere la ………. S.r.l. di ogni e qualsiasi somma  pagata alla parte attrice a titolo di risarcimento danni, interessi, rivalutazione e spese legali, unitamente alla spese dl presente giudizio che si liquidano in € 60,00= per spese vive,  € 750,00= per diritti ed € 900,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario.  
 Napoli 14/01/2006                                                                                                
      Il Giudice di Pace                                                                               
  Dott. Renato Marzano 

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