Risarcimento danni – danni da fumo di sigaretta – responsabilità ex art. 2050 c.c..Sussistenza del nesso di causalità tra attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., ed evento dannoso per i fumatori di sigarette lights. Sussistenza del danno esistenziale in quanto viene configurato come un pregiudizio areddituale non patrimoniale tendenzialmente omnicomprensivo e trova il fondamento normativo nel disposto dell’art. 2043 c.c. secondo un sillogismo argomentativo che può così riassumersi: a) lo svolgimento di attività non remunerative costituisce un interesse dell’individuo che l’ordinamento tutela; b) la lesione della possibilità di svolgere attività frequentemente svolte costituisce di conseguenza un danno ingiusto; c) l’ingiustizia del danno comporta necessariamente la risarcibilità. REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all’udienza del 28/01/2005, nella causaTRAxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in Napoli alla via xxxxx presso lo studio dell’ avv. xxxxxxxxxxxxxxx che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto introduttivo.AttoreEyyyyyyyyyyy TOBACCO – yyyyyyyyyyy S.p.A.. (già Ente yyyyyyyy – yyyyy S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. yyyyyyyyyy, elettivamente domiciliata in Napoli al via yyyyyyyyyyyyyyyyy presso lo studio dell’avv. prof. yyyyyyyyyyy che la rappresenta e difende unitamente all’ avv. prof. yyyyyyyyyyyy, avv. yyyyyyyyyyyy, avv. prof. yyyyyyyyy giusta procura speciale in calce alla copia dell’atto di citazione notificato. Convenuta zzzzzzzzzzzzz, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n° 12.Chiamata in causakkkkkkkkk, elettivamente domiciliata in Napoli alla kkkkkkkkkkkkkk n° 25 presso lo studio dell’avv. kkkkkkkkkkkk che la rappresenta e difende in uno all’avv. Simona Forte giusta procura speciale in calce all’atto di intervento.Interventrice volontaria Oggetto: Risarcimento danniConclusioni: Per l’attore come da atto di citazione, verbali di causa e note conclusionale.Per la convenuta yyyyyyyy S.p.A., come da comparsa di costituzione e note conclusionali.Per la chiamata zzzzzzzzzzzzzzz come da comparsa di costituzione.Per l’interventrice kkkkkkkkk come da atto di intervento volontario, verbali di causa e note conclusionali. Svolgimento del processoCon atto di citazione ritualmente notificato il 19/01/2004, alla convenuta xxxxxx S.p.A., già xxxx S.p.A., l’istante esponeva che: vittima da diverso tempo del vizio del fumo, fino a qualche tempo fa consumava sigarette tipo “qq”, prodotte e commercializzate dal Monopolio di Stato, oggi yyy S.p.A.; a seguito dei primi sintomi di patologie respiratorie e cardiovascolari consequenziali al fumo di sigarette tipo normale, era in procinto di ridurne il consumo al fine di riuscire di smettere definitivamente di fumare, come suggeritogli dai familiari; nel frattempo la yyy S.p.A. produceva e distribuiva sul mercato nuovi tipi di sigarette tipo “qq LIGHT”, contenute in nuove confezioni recanti in grande evidenza la scritta “LIGHT”, nonché l’indicazione di un minor consumo di nicotina e di condensato; l’istante quindi, nel tentativo di ridurre progressivamente il contenuto di nicotina e condensato assunti precedentemente con le sigarette normali per poi ridurre il numero fino a smettere di fumare, presumendo una minore pericolosità e nocività delle nuove sigarette prodotte dalla convenuta società, cominciava ad acquistare e fumare le sigarette “qq LIGHT”; nel fumare il nuovo tipo di sigarette, anziché migliorare il suo stato di salute ha, invece, subito ancor più gravi danni ed ha quasi raddoppiato il consumo del numero di sigarette, rimanendo così assuefatto e divenendo forzatamente dipendente delle nuove sigarette cosiddette “LIGHT”; l’art. 41 della Costituzione Italiana, così come le leggi ordinarie, e la normativa europea prevedono l’introduzione dei limiti al commercio dei prodotti che arrecano danni alla collettività ed all’individuo; accertato che il fumo sia attivo che passivo costituisce uni dei principali fattori di rischio per patologie respiratorie e cardiovascolari, nonché il nesso di causalità tra il consumo di sigarette e la produzione di gravi danni alla salute, ampia è la normativa a tutela della incolumità pubblica e privata del fumatore attivo e passivo; tra la vigente legislazione assumono particolare rilievo due decreti ministeriali del 1990 e 1991 in attuazione della direttiva della Comunità Europea 622/89, nonché la L.428/90 che al fine di evitare inganni, errori e distorcimento della volontà del consumatore, fissano tra i requisiti per la commercializzazione ed etichettatura dei prodotti l’obbligo di apporre le avvertenze di tipo sanitario, inoltre, ulteriori disposizioni sull’etichettatura dei prodotti del tabacco sono state dettate con decreto del Ministero delle Finanze d’accordo con il Ministero della sanità, come quello di indicare su tutte le confezioni l’avvertenza “nuoce gravemente alla salute” – “il fumo provoca il cancro” – “il fumo nuoce gravemente alla salute delle persone che vi circondano”; il legislatore con la L. 165/62, successivo D.M. 425/91 in attuazione della direttiva Comunità Europea 89/552 e direttiva 42/1998 recepita nella legge comunitaria del 1999, ha sancito il divieto di pubblicità delle sigarette e di ogni prodotto del tabacco o di immagine di questo, anche se effettuato in forma indiretta e soprattutto in maniera ingannevole, come può considerarsi la dicitura “LIGHTS”; risulta palesemente ingannevole e strumentale la rappresentazione delle sigarette “qq” come sigarette “lights” al fine esclusivo di farle risultare agli occhi e alla normale diligenza dei consumatori diverse e meno dannose di quelle normali, rispetto alle quali le lights, seppure contenendo meno nicotina e catrame, sono altrettanto pericolose, se non addirittura più nocive per i polmoni ed il maggior numero che automaticamente si fuma per trarne giovamento a causa dell’assuefazione dei prodotti chimici compositi; difatti già ben due decisioni dell’ANTITRUST , nonché alcune sentenze dei Giudici di Pace hanno riconosciuto il carattere di pubblicità ingannevole delle sigarette light ed inoltre un rapporto del National Cancer Institute americano ha sancito che le sigarette etichettate come MILD-LIGHTS-LEGGERE non sono più sicure di qualsiasi altra, in quanto il consumatore subisce maggiori od uguali danni; la convenuta, non potendo fingere di non conoscere il reale pericolo delle sigarette lights qq, per la vendita del prodotto gioca sull’equivoco generato a danno dei fumatori proprio dalla dicitura LIGHTS apposta sulle confezioni, palesemente in antitesi con l’avvertimento delle conseguenze dannose e mortali del fumo imposte dal legislatore, in quanto l’aggettivo leggero=light genera un convincimento di una minore esposizione ai danni da fumo; infatti l’istante è stato indotto proprio dal messaggio ingannevole “lights”, anche contro il richiamo di amici e familiari di smettere di fumare, a credere alla minore pericolosità del prodotto MS Lights, divenendo definitivamente vittima del fumo; l’istante è diventato, quindi, vittima degli interessi economici e commerciali della convenuta a causa della evidente pubblicità ingannevole, palesemente illusoria, insidiosa, artificiosa e fuorviante messa in atto dal produttore e distributore delle sigarette lights, in concorso con il zzzzzzzz, in violazione sistematica della normativa vigente in materia e precisamente quanto previsto dal art. 5 D.Lgs n° 74 del 1992 coordinato con le disposizioni del DPR 224/98 sulla responsabilità del produttore; la menomazione alla salute psico fisica dell’istante, gli eventi dannosi, il raggiro e l’artifizio attuati per la vendita delle sigarette lights si sono verificati per colpa unica ed esclusiva della convenuta responsabile di aver messo il commercio le sigarette leggere, le quali risultano altrettanto cancerogene delle altre; l’istante, nel fumare sigarette qq lights ha riportato danni alla salute con focolai di malattie cardiovascolari ed all’apparato respiratorio, oltre alla paura e l’ansia e l’alta probabilità di procurarsi il cancro, serio turbamento alla qualità della vita accertabile da certificazione medica e tramite disponendo CTU. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni; accertare il diritto dell’istante al risarcimento di tutti i danni subiti , personale, morale, esistenziale, turbamento alla qualità della vita, alla salute, patrimoniali e personali, nessuno escluso, nonché, comunque, la facoltà e possibilità di richiedere il separato giudizio il risarcimento di ogni eventuale danno biologico e da grave invalidità fisica che dovessero insorgere a danno della sua salute e persona a causa del fumo di sigarette lights; dichiarare che i gravi danni personali e patrimoniali subiti dall’istante, anche per l’incauto acquisto dei pacchetti di sigarette lights, per cui è causa, si sono verificati per fatto colpa, inadempimento e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società convenuta, e pertanto: riconoscere la sua esclusiva ed unica responsabilità e, per l’effetto, condannarla, come per legge, al pagamento del risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessuno escluso, in favore della parte attrice, per l’errato ed incauto acquisto quotidiano di sigarette lights a causa della perpetrata pubblicità ingannevole (come già accertato e dichiarato dall’autorità Antitrust) e per gravi danni personali riportati, esistenziale, da stress e turbamento della qualità della vita, riconoscendo all’istante il diritto al rimborso del prezzo pagato per l’acquisto di un pacchetto di sigarette qq Lights ed a quella somma ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di € 1.100,00=, da valutarsi secondo equità, nel caso anche all’esito di CTU medico legale che occorrendo il Giudice vorrà disporre, per ogni danno provocatogli alla salute, oltre agli interessi legali dal riconoscimento fino all’effettivo soddisfo, sempre e comunque, nei limiti di competenza per valore del Giudice adito pari ad € 1.100,00=; accertare e dichiarare la violazione continuativa da parte della convenuta della normativa vigente e la continua pubblicità ingannevole tramite l’apposizione suggestiva della scritta “lights” su tutte le facciate dei relativi pacchetti di sigarette qq Lights oggetto della controversia de quo; condannare la convenuta, nella persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio con attribuzione al procuratore per aver anticipato le prime e non riscosso le altre ex art. 93 c.p.c.. In data 24/03/2004 si costituiva in cancelleria la yyyyy S.p.A.l (oggi yyyyy Italia S.p.A.) depositando fascicolo di parte e comparsa di costituzione e risposta con la quale sollevava alcune eccezioni pregiudiziali e richiedeva la chiamata in causa del zzzzzzzzzzzzzzz, alla quale la causa doveva ritenersi comune, contestava tutte le avverse istanze e ne chiedeva il rigetto in quanto manifestamente inammissibili e/o infondate in fatto diritto. All’udienza del 26/03/2004 si costituiva in giudizio, a mezzo di comparsa di intervento volontario la sig.ra kkkkkk, la quale nel premettere: che si era determinata a fumare sigarette di tipo qq Lights nel tentativo di diminuire progressivamente il contenuto di nicotina e condensato precedentemente assunti, per poi arrivare a smettere di fumare; che invece di trarre beneficio da tale cambiamento essa avrebbe quasi raddoppiato il numero di sigarette fumate subendo ancor più gravi danni alla salute; che sarebbe stata provata la pericolosità del fumo, quale no dei principali fattori di rischio delle patologie di tipo cardiovascolare e respiratorio, come testimonia l’obbligo di apporre sui pacchetti di sigarette le diciture tipo “il fumo nuoce gravemente alla salute”; che la rappresentazione delle sigarette di tipo leggero sarebbe palesemente ingannevole e strumentale in quanto le farebbe sembrare meno nocive e pericolose di quelle normali, quando invece esse dovrebbero considerarsi altrettanto pericolose e dannose se non più nocive; che un provvedimento dell’Antitrust avrebbe riconosciuto il carattere di pubblicità ingannevole delle sigarette lights, come asserito in due provvedimenti dello stesso ed in due sentenze dei Giudici di Pace; che detta pubblicità ingannevole avrebbe avuto come effetto quello di ridurre nel consumatore l’uso delle normali regole di prudenza e vigilanza; concludeva allo stesso modo dell’attore principale. Nella stessa udienza il Giudice sulla base delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta e della richiesta di chiamata in causa dell’zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, si riservava concedendo alle parti termine per note. Sciolta la riserva, il Giudice autorizzava la chiamata in causa dell’zzzzzzzzzzzzz, riservando ogni altra decisione in ordine alle eccezioni sollevate dalla convenuta all’esito dell’esame del merito. All’udienza del 14/07/2004 si costituiva in giudizio l’zzzzzzzzzzzzzzzz, la quale a mezzo del proprio difensore così concludeva: preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza vertendosi in materia di pubblicità ingannevole; ancora preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della chiamata in causa zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz essendo unica legittimata la yyyy S.p.A.; in linea gradata respingere la domanda in quanto improponibile, inammissibile e comunque infondata nel merito; in estremo subordine dichiarare prescritta ogni avversa pretesa. Acquisita la documentazione, ammessa ed espletata la comparizione delle parti e la prova testi come richiesto, non espletato il deferito interrogatorio formale del legale rappresentante della yyy Italia S.p.A. – già yyy S.p.A.- la causa all’udienza del 28/01/2005 era riservata per la decisione, con termine per il deposito di note conclusionali. Motivi della decisione Preliminarmente, è necessario procedere all’esame delle eccezioni pregiudiziali tutte sollevate dalla convenuta yyyy Italia S.p.A. – già yyy S.p.A.. In ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione dell’odierno Giudicante si osserva che essa è infondata e deve essere rigettata. Invero, nel caso di specie non è compito del Giudice valutare se la dicitura “lights” riportata sui pacchetti di sigarette qq e qqqq sia o non sia ingannevole. Tale valutazione è stata già eseguita dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con decisione del 13/03/2003 n° 11809, ha stabilito che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del citato provvedimento, diffusi dalle società Philip Morris GmbH, Philip Morris Holland BV, Philip Morris Products Inc., ETI – Ente Tabacchi Italiani Spa, British American Tobacco Italia Spa, British American Tobacco (Germany) GmbH, JT International S.A., Altadis S.A., SEITA S.A., Reemtsma Distribution Company Italy Srl e Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, 3, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92. Pertanto, non sussiste la necessità di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore del Prefetto od in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quanto all’eccezione di incompetenza per valore, e di giudicare secondo equità in base al novellato art 113 c.p.c., si osserva che nella fattispecie non ci si trova di fronte ai contratti richiamati nell’art 1342 c.c., cosiddetti contratti di massa, esclusi dal giudizio di equità e per i quali deve sempre procedersi secondo diritto. Giova ricordare che sulla questione è stato sollevato conflitto innanzi alla Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2, c.p.c., con riferimento alla prospettata disparità di trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai contratti di massa di cui all’art. 1342 c.c., atteso che non può essere assunta a “tertium comparationis”, rispetto alla norma generale, una norma di carattere eccezionale (Corte cost., 06/07/2004, n.206). In ordine alla circostanza che il giudizio sarebbe da considerare di valore indeterminabile poiché contenente preventivamente un accertamento sul carattere di “pubblicità ingannevole” della dicitura “lights” riportata sui pacchetti di sigarette prodotti dalla yyyy Italia S.p.A. – già yyy S.p.A. –, si rileva che nel giudizio de qua il Giudicante non è stato richiesto di tale accertamento, poichè esso è già stato eseguito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come detto innanzi, ma è stato richiesto se da tale acclarata pubblicità ingannevole, ovvero se dall’induzione all’uso di sigarette tipo “lights”, siano derivati agli istanti danni di natura contrattuale o extracontrattuale. Per cui, avendo le parti richiesto, tra gli altri, un risarcimento danni di natura esistenziale contenuto nell’ordine dei 1.100,00= euro, ben può decidersi il presente giudizio secondo equità, e rimanere la competenza per valore radicata innanzi al Giudice di Pace, senza incorrere nel divieto di cui all’art. 113 c.p.c.. Occorre rilevare sul punto che non è di alcun pregio processuale l’insinuazione di parte convenuta secondo la quale gli istanti, in uno con il proprio difensore, avrebbero artatamente ridotto la richiesta risarcitoria nei limiti di € 1.100,00= al fine di ottenere una sentenza secondo equità e non secondo diritto, e ciò anche al fine di eliminare un grado di giudizio impedendo un eventuale appello ed inducendo la convenuta ad incardinare unicamente un ricorso per Cassazione. Per quanto a conoscenza di questo Giudicante nell’ordinamento giuridico non esiste alcuna specifica norma che impedisce ad un libero cittadino di contenere la propria domanda risarcitoria nell’ambito del giudizio di equità. Passando alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 e 337, 2° comma, c.p.c., si osserva che essa non è accoglibile. Invero, Poiché l’articolo 295 del c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto di giudicati, fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'”an debeatur” e di quello sul quantum, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l’articolo 337, comma 2, del c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e che, a norma dell’articolo 336, comma 2, del c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'”an debeatur” determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. (Cass. civ., sez. un., 26/07/2004, n.14060). Aggiungasi che in relazione al combinato disposto degli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c., per valutare la necessità della sospensione del processo, l’elemento discriminante è la presenza o meno di una sentenza nel giudizio pregiudiziale. Ne consegue che, ove ambedue i giudizi, quello pregiudiziale e quello pregiudicato, non siano stati ancora definiti con sentenza, è necessario procedere alla sospensione del secondo, mentre qualora il primo giudizio sia già stato definito con sentenza, impugnata o ancora impugnabile, la sospensione è discrezionale. Pertanto, sussistendo già, nel caso di specie, la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n° 11809 impugnata innanzi al TAR Lazio, peraltro non avente come parti le stesse parti di questo giudizio, ben si può non procedere alla sospensione dello stesso. In relazione alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia pure parziale, sollevata dalla convenuta BAT Italia S.p.A. – già ETI S.p.A. – pur condividendo la tesi che essa è avvenuta a titolo particolare e non universale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., non può sottacersi che essa va inquadrata nell’ambito degli avvenimenti storici ricostruiti in corso di causa a mezzo della comparizione personale delle parti e di prove testimoniale. Ovvero, se i fatti denunciati, come si vedrà in appresso, si sono verificati prima dell’agosto 1998 o successivamente, si potrà stabilire se sussiste responsabilità piena della convenuta BAT Italia S.p.A. – già ETI S.p.A. – o parziale della stessa, per essere responsabile l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Quanto all’intervento spiegato dalla sig.ra kkkkk ex art. 105 c.p.c. esso deve considerarsi pienamente ammissibile, in quanto trattasi di intervento litsconsortile che fa valere un diritto autonomo per il quale sussiste connessione, sia per l’oggetto che per il titolo, con la causa principale, nella fattispecie accertamento della responsabilità della convenuta, e fatto illecito che si assume commesso dalla convenuta. Venendo, ora al merito della causa, è opportuno precisare la genesi dell’introduzione nel mercato mondiale delle cosiddette sigarette “LIGHTS”. Sono definite sigarette lights quelle che contengono meno nicotina e meno “condensato”, termine che include tutte le sostanze chimiche (e tossiche) prodotte dalla combustione della sigaretta. Secondo i produttori, le sigarette “leggere – mild – light”, sono munite di sofisticati sistemi di filtraggio e di raffreddamento del fumo che, a loro dire, riuscirebbero ad abbassare notevolmente la quantità di catrame che raggiunge i polmoni. Un rapporto statunitense reso noto dal National Cancer Institute americano ha concluso che le sigarette leggere sono rischiose per la salute tanto quanto quelle normali. Il rapporto giunge dopo tantissime dichiarazioni a favore di queste sigarette, suggerite senza indugio nel 1981 alle persone che proprio non possono o non vogliono smettere di fumare. Le sigarette “lights”, da quando sono state commercializzate, hanno addirittura favorito l’aumento delle patologie causate dal fumo. Infatti, secondo il dottor David Burns, dell’Università della California di San Diego, si possono vedere degli aumenti notevoli dell’incidenza del cancro ai polmoni in corrispondenza dell’introduzione delle sigarette light, ultra-light e a basso contenuto di catrame. Gli esperti pensano che i consumatori di queste sigarette, per soddisfare il maggiore bisogno di nicotina, fumino di più e, soprattutto, inspirino il fumo molto più profondamente rispetto alle sigarette normali. Nel corso del citato procedimento svoltosi innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la detta autorità ha ritenuto necessario verificare in dettaglio la percezione attuale ed effettiva dei consumatori nei confronti della dicitura “light” apposta sulle confezioni di sigarette, commissionando a due istituti specializzati nell’effettuare analisi di mercato, Nielsen CRA ed Eurisko, lo svolgimento di un sondaggio volto a chiarire tale aspetto. Entrambi detti sondaggi dimostrano che i consumatori associano alla dicitura “lights” l’individuazione di un prodotto che si connota per un gusto diverso e più leggero rispetto a quello delle sigarette normali e per un minor tenore di condensato e nicotina. Come ulteriore decodifica, viene indicata la minore dannosità per la salute delle sigarette “lights” rispetto alle sigarette normali. Anche il sondaggio effettuato dal perito di JT dimostra che una fascia di consumatori decodifica la dicitura “lights” come meno dannosa per la salute. In definitiva, i risultati di tutti sondaggi confermano la presenza di una fascia di consumatori che interpreta la dicitura “lights” come indice di una minore dannosità del prodotto rispetto alle sigarette c.d. normali. Stabilito ciò, bisogna anche rilevare che la scelta di accedere al fumo di sigarette dipende unicamente da una determinazione personale dell’individuo, anche nella consapevolezza che fumare arreca danni alla salute. Passando al merito della causa, giova evidenziare che, all’esito della comparizione personale delle parti e dell’escussione dei testi, è emerso che sia l’attore che l’interventrice erano fumatori da circa quindici anni e che fumavano cinque/dieci sigarette tipo qq o qqq normali o “full flavour”; dall’anno 2000/2001 ambedue, vedendo in esposizione nei negozi dei tabaccai sigarette del tipo qq o qqq “lights”, decidevano di passare a fumare dette sigarette. La loro decisione era determinata dal fatto che le sigarette “lights” erano prodotte con un più basso contenuto di nicotina e condensato, ed in considerazione di quanto detto, pensavano che esse facessero meno male alla salute e potessero giovare od aiutare in qualche tentativo di dismissione del fumo. Nel tempo, però, tale convinzione si dimostrava infondata, in quanto non solo gli istanti aumentavano i problemi di respirazione e di tosse, ma passavano a fumare un numero di sigarette di gran lunga superiore rispetto al periodo in cui fumavano sigarette “full flavour”. Come già detto, nel tempo sono intervenuti studi scientifici attraverso i quali è stato accertato che le sigarette tipo “lights”, fanno ugualmente male alla salute rispetto, e forse in misura superiore, a quelle normali. Pertanto, l’azione proposta va inquadrata sotto il profilo di cui all’art. 2050 c.c., ovvero sotto il profilo di attività pericolosa. Si rileva, al riguardo, come, per pacifica giurisprudenza, una attività è da considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., oltre che nei casi specifici preventivamente determinati dal Legislatore, quando la natura dei mezzi adoperati è tale da costituire concreto ed attuale pericolo per i diritti dei terzi . Invero, nella produzione di sigarette, siano esse “full flavour” o “lights”, vengono utilizzate foglie di tabacco essiccate e trattate con diversi additivi aromatici. Secondo quanto emerge da vari contributi scientifici, quando il fumatore tira- inspira direttamente il fumo prodotto dal tabacco che brucia, esso agisce sulle labbra, cavità orale, gola, trachea, inoltre, bisogna considerare il fumo prodotto dalla trasformazione delle sigaretta in brace, che, attraverso il naso, raggiunge anche esso la trachea dove si concentrano i due tipi di fumo. Sempre da detti contributi emerge che il fumo contiene sostanze irritanti immediatamente dannose per l’apparato respiratorio, che il fumo delle sigarette contiene anche 24 metalli tra i quali il cadmio che nel sangue dei fumatori è da 3 a 4 volte superiore ai non fumatori, che altra presenza pericolosa è quella rappresentata dal benzolo, che nuoce specialmente agli organi emopoietici e può essere causa di leucemie, per non parlare degli effetti negativi del monossido di carbonio che si sprigiona dalla sigaretta accesa e viene immesso nei polmoni, nonché del catrame composto a sua volta da centinaia di sostanze di sicuro effetto cancerogeno sull’apparato respiratorio, sul cavo orale, sulla gola e sulle corde vocali. Tutto quanto detto a dimostrazione che l’attività di produzione e commercio di tabacchi ha un chiaro ed inequivocabile carattere pericoloso, stante la natura del mezzo utilizzato: il tabacco, il quale ha, come visto, dei riflessi decisamente negativi per la salute umana. Nella fattispecie, trova rilievo la circostanza che la yyy S.p.A., già yyyy S.p.A., che è il soggetto che produce e mette in commercio il tabacco, è obbligato a dare informazioni ai consumatori riguardo la nocività del fumo e i rischi allo stesso connesso, anche in considerazione del fatto che essa non può ragionevolmente ritenersi ignaro degli studi scientifici che da molti decenni hanno ad oggetto gli effetti del fumo del tabacco sulla salute dell’uomo, studi che hanno evidenziato in maniera sempre più certa che il fumo provoca danni all’uomo e, in particolare è causa, in elevata percentuale, di malattie cardiovascolari, malattie respiratorie e di tumori polmonari. La yyyy S.p.A., sul punto, nulla ha provato, se non, ovviamente, riportandosi all’obbligo di informazione che vige dal 1990 in Italia a carico dei soggetti produttori di sigarette. Quanto al nesso di causalità tra attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., ed evento dannoso, deve riscontrarsi che esso sussiste. Invero, sia l’attore che l’interventrice, come si è potuto evincere dalle espletate prove testimoniali, si sono determinati a fumare le sigarette del tipo “lights” nella convinzione che esse facessero meno alla salute e/o che potessero agevolare il tentativo di smettere di fumare, nella realtà dei fatti, però, ciò non si è verificato in quanto in primo luogo la dicitura “lights” riportata sui pacchetti di qq o qqqq si è rilevata assolutamente ingannevole, come ha accertato l’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza con la citata decisione del marzo 2003, ed in secondo luogo autorevoli organi scientifici hanno accertato che le sigarette “ligts” producono gli stessi dalli alla salute di quelle cosiddette “full flavour”. Di contro, e si ribadisce, la yyy S.p.A., già yyy S.p.A., non ha fornito ai consumatori tutte le informazioni di carattere scientifico sulla nocività del sigarette in genere ed in particolare di quelle “lights”, cosa che era, senza dubbio, nelle sue capacità, ma si è limitata ad apporre sui pacchetti di sigarette le diciture che nel tempo sono divenute obbligatorie per legge. Ne consegue che oggi sia l’attore che l’interventrice, avendo, peraltro, aumentato il numero di sigarette fumate ogni giorno, e provando una profonda delusione nell’aver appreso che le sigarette “lights” fanno ugualmente male alla salute, vivano nell’aspettativa del verificarsi di gravi danni alla salute con la possibilità concreta di patologie cardiovascolari, malattie respiratorie e di insorgenza di un cancro ai polmoni, patendo di conseguenza il relativo danno esistenziale, dovuto allo stress ed al turbamento della qualità della vita. Sul punto si osserva che il danno esistenziale differisce sia dal danno morale, che dal danno biologico e, ancora, dal danno patrimoniale; in particolare il danno biologico costituisce un peggioramento della qualità della vita del danneggiato casualmente dovuto ad una lesione “in corpore” (sia fisica che psichica), il danno morale costituisce una mera sofferenza morale, una prostrazione ed un abbattimento dello spirito, il danno patrimoniale una “deminutio patrimonii” e il danno esistenziale consiste nella forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell’integrità psicofisica. In buona sostanza il danno esistenziale viene configurato come un pregiudizio areddituale non patrimoniale tendenzialmente omnicomprensivo e trova il fondamento normativo nel disposto dell’art. 2043 c.c. secondo un sillogismo argomentativo che può così riassumersi: a) lo svolgimento di attività non remunerative costituisce un interesse dell’individuo che l’ordinamento tutela; b) la lesione della possibilità di svolgere attività frequentemente svolte costituisce di conseguenza un danno ingiusto; c) l’ingiustizia del danno comporta necessariamente la risarcibilità. Ritornando alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, almeno parziale, sollevata dalla yyy S.p.A., già yyy S.p.A., bisogna dire che, all’esito dell’accertamento dei fatti, essa è infondata, ovvero nel corso di causa si è accertato che sia l’attore che l’interventrice hanno cominciato a fumare sigarette “lights”, qq o qqq, nell’anno 2000, per cui essendo stata costituita l’yyy S.p.A. nell’anno 1998, la responsabilità per i fatti denunciati è da attribuire tutta alla medesima. Così anche l’eccezione di prescrizione sollevata dalla yyy S.p.A., già yyy S.p.A., deve essere disattesa in quanto non si è compiuta la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., poiché l’attore e l’interventrice hanno cominciato a fumare le sigarette qq Light o qqq Light nell’anno 2000 ed hanno incardinato il presente giudizio con citazione notificata nell’anno 2004. Passando alla misura del risarcimento richiesto esso non può essere accolto in pieno, in quanto, come detto, sussiste anche unna corresponsabilità da parte dell’attore e dell’interventrice, i quali scientemente e liberamente hanno scelto di fumare. Pertanto, esso andrà ridotto nella misura di € 770,00=, somma calcolata all’attualità, oltre interessi e dalla pubblicazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :a) dichiara la responsabilità della yyy S.p.A., già yyy S.p.A., ex art. 2050 c.c. per attività pericolosa e di conseguenza,b) condanna la stessa yyy S.p.A., già yyy S.p.A., in persona del L.R.p.t., al pagamento in favore del sig. yyyyyy della somma di € 770,00= a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;c) condanna la stessa yyy S.p.A., già yyy S.p.A., in persona del L.R.p.t., al pagamento in favore del sig.ra yyyyyyyy della somma di € 770,00= a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;d) Condanna la yyyyyyy S.p.A., già yyyyyyyyy S.p.A., al pagamento in favore di parte attrice delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 62,00= per spese vive, € 590,00= per diritti ed € 600,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore anticipatario.e) Condanna la yyyy S.p.A., già yyyy S.p.A., al pagamento in favore di parte interventrice delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 30,00= per spese vive, € 590,00= per diritti ed € 600,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore anticipatario.f) Dichiara l’estromissione dal presente giudizio dell’zzzzzzzzzzzzzzzzz, per difetto di legittimazione passiva, così come richiesto.g) Compensa le spese di lite tra la yyyy S.p.A., già yyy S.p.A., e l’zzzzzzz S.p.A.Napoli 18/03/2005 Il Giudice di Pace
Dott. Renato Marzano
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