Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 9691/2010 – spetta al giudice ordinario la lite relativa ai punti sulla patente -23.04.2010 –

Le Sezioni Unite della  Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, hanno stabilito che il provvedimento con il quale  viene comunicato all’automobilista l’avvenuta decurtazione dei punti dalla patente è illegittimo se disposto durante la pendenza del termine per proporre impugnazione, precisando, inoltre, che lo stesso può essere impugnato davanti al giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno, infatti,  specificato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente dì guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce  una misura accessoria alle relative sanzioni, con la conseguenza che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204 bis c 205 d.lgs. n. 285/1992, come confermato anche dall’art. 216, co. 5, d.lgs. n. 285/l 992, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente.   

                                                           CORTE DI CASSAZIONE

                                                          – SEZIONI UNITE CIVILI – 

                                                   SENTENZA 23 APRILE 2010 N. 9691 

(Omissis)

                                                                     SENTENZA

Sul ricorso ….proposto da:MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; IN PERSONA DEL Ministro pro-tempore, elett.te domto……presso l’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorente –
Contro……- Intimato –
avverso la sentenza n. 1017/2005 del GIUDICE DI PACE dì MESTRE, depositata il 16/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESO 

proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 22 legge 689/1981 avverso la decurtazione ex articolo 126 bis c.d.s. dal punteggio della sua patente di guida comunicatagli dal Ministero delle Infrastrutture c dci Trasporti in conseguenza della violazione dell’articolo 149, comma 9, c.d.s. contestatagli dalla Polizia Stradale di Padova con verbale impugnato con ricorso proposto al Prefetto di Venezia il quale aveva rigettato l’opposizione con ordinanza-ingiunzione che era ancora impugnabile davan­ti al competente giudice di pace al momento della comunicazione della decurtazione dci punti dalla patente dì guida. Il…..chiedeva l’annullamento della impugnata comunicazione.
II Ministero opposto non si costituiva.
Con sentenza 16/6/2005 l’adito giudice di pace di Mestre annullava il provvedimento di decurtazione punti dalla patente del ….” perché disposto durante la pendenza del termine per proporre impugnazione in sede giudiziaria contro l’ordinanza-ingiunzione prefettizia in contrasto con quanto disposto daìl’articolo 126 bis c.d.s. prevedente la comunicazione all’anagrafe nazionale dei conducenti abilitati alla guida solo all’esito della “definizione della contestazione” non ancora avvenuta nella specie.
La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta dal Mini­stero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ricorso affidato ad un solo motivo.
L’intimato  non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
A seguito dell’ordinanza 29/12/2009, con la quale la seconda sezione di questa Corte ha rilevato l’inerenza alla giurisdizione della questione sollevata dal Ministero ricorrente,
il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite. 

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denuncia violazione dell’articolo 22 bis c,d.s e dell’articolo 100 c.p.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che il giudice di pace ha pronunziato su un atto amministrativo a contenuto vincolato del tutto distinto e diverso dal procedimento sanzionatorio a monte e, come tale, non impugnabile in­nanzi al giudice ordinario ma eventualmente innanzi al giudice amministrativo.
Il …… inoltre, non aveva alcun interesse ad impugnare la nota di esso Ministero trattandosi di una mera comunicazione c non del provvedi­mento attraverso il quale viene data esecuzione alla sanzione irrogata mediante annotazione sull’ anagrafe del punteggio detratto a seguito dell’infrazione commessa.
Il  ricorso proposto dal ……..era quindi inammissibile per essere stato impugnato un atto diverso dal provvedimento con il quale era stata irrogata la sanzione accessoria di cui all’articolo 126 bis c.d.s. per cui si era al di fuori dall’ambito di cognizione riservato al giu­dice di pace ex articolo 22 bis legge 689/1981 con conseguente difetto di giurisdizione dello stesso.
Il motivo è infondato dovendosi affermare la giurisdizione dell’A.G.O. in relazione al procedimento di opposizione promosso dal l’interesse di quest’ultimo a proporre detta opposizione.
Occorre premettere che il primo comma dell’articolo 126 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992, art 126 bis così dispone:   “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.
Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comp0l1amento dì cui al titolo 5^ indicate nella tabella medesima.
L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.”
Il secondo ed il terzo comma del citato articolo statuiscono poi che: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia, entro trenta giorni dalla de­finizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i proce­dimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la pro­posizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducen­le, quale responsabile della violazione. sia stata identificata inequivocabil­mente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante mod.uli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
La comunica­zione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve for­nire all’organo di polizia che procede entro sessanta giorni dalla data di no­tifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del condu­cente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, dì fornirli è soggetto alla sanzione am­ministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1.088.00.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via te­lematica.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipar­timento per i trasporti terrestri.”
Dalle riportate disposizioni legislative discende che la decurtazione dei punti dì patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente una violazione di norme sulla circolazione stradale.
In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente dì guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce ( come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005 ) una misura accessoria alle relative sanzioni, ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea de­curtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204 bis c 205 d.lgs. n. 285/1992, come confermato anche dall’art. 216, co. 5, d.lgs. n. 285/l 992, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente.
Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di san­zioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli art. 22 e 23 I. 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre l’esclusio­ne di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contraste­rebbe con gli art. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzio­oato110 del codice della strada (sentenza Sezioni Unite 291712008 n. 20544).
Da quanto precede deriva che deve ritenersi illegittimo il provvedimento – come quello impugnato dal…. con opposizione proposta al giudice di pace a norma dell’articolo 22 legge 689/1981 – recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della ri­duzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di tm verbale dì accertamento di violazione alle norme dei codice della strada laddove ri­sulti la non avvenuta “definizione” della violazione alla quale l’art. 126 bis, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 subordina tale riduzione. La domanda nvolta a denunciare la illegittimità del detto provvedimento si ricollega ad un diritto soggettivo leso – con conseguente evidente sussistenza dell’interesse a proporre tale domanda – per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul ri­parto di giurisdizione, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario. 
Il
ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel quale l’intimato Bertocchi non ha svolto attività di resistenza.

                                                                        P.Q.M.

La corte a sezioni unire rigetta il ricorso.
Roma 13 Aprile 2010
Il consigliere estensore

Potrebbero interessarti anche...