Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 13226 – provvedimento di sospensione della patente – termine per l’emissione – 06.06.2007 –

Sanzioni Amministrative

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite risolve un contrasto giurisprudenziale aderendo all’orientamento che ritiene che la sospensione della patente non deve essere adottata a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari, cui è preordinata. La Corte, infatti, dopo aver ribadito che è da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all’art. 223, comma primo,  stabilisce: “non è invece ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire ad una distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto dall’art. 223, primo e secondo comma, del codice della strada, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti. A tal fine va anche considerato che se lo scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità, sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall’incidente, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato.”   

                                
                                                      CORTE DI CASSAZIONE CIVILE 

                                                Sezioni Unite, 6 giungo 2007, n. 13226
   
                                                             
                                                          Svolgimento del processo
 

Con ricorso in data 16 febbraio 2001 L. B. proponeva opposizione davanti a Giudice di pace di Rimini contro il provvedimento in data 19 gennaio 2001, con il quale il Prefetto della Provincia di Rimini aveva disposto nei suoi confronti la sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 223, secondo coma, del codice della strada, in relazione ad un incidente stradale con lesioni personali verificatosi il 30 maggio 2000.
A fondamento della opposizione veniva, tra l’altro, dedotto che il provvedimento di sospensione della patente era intervenuto a distanza di oltre otto mesi dal sinistro, quando erano già cessate le finalità cautelari sottese all’art. 223, secondo coma, del codice della strada.
Con sentenza in data 2 giugno 2001 il Giudice di pace di Rimini rigettava l’opposizione, ritenendo che, in considerazione dell’iter che il Prefetto deve seguire prima di disporre la sospensione della patente, nella specie il relativo procedimento doveva considerarsi emesso tempestivamente e nella presenza delle condizioni di legge.Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, L. B.
La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite sul presupposto della esistenza, nella giurisprudenza di questa S.C., di un contrasto in ordine alla individuazione del termine entro il quale il Prefetto può adottare il provvedimento di sospensione della partente di guida, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada.                                                  

                                                               
                                                             Motivi della decisione
 
Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente deduce che non poteva comunque essere disposta la sospensione della patente, in quanto l’incidente (a quanto è dato comprendere) non era direttamente collegato alla circolazione stradale, essendo stato causato dell’apertura dello sportello della propria autovettura.
Il motivo è inondato, in quanto questa S.C. ha già avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alla apertura dello sportello senza la dovuta attenzione, sia pure ai fini della responsabilità ex art. 2054 C.C., che nell’ampio concetto di circolazione deve ritenere compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa (sent. 6 giugno 2002 n. 8216).Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione della tardività del provvedimento di sospensione della patente.
Rileva preliminarmente il collegio che il contrasto nella giurisprudenza di questa S.C. esiste solo tra la sentenza in data 8 agosto 2003 11967, secondo la quale, in mancanza di un termine specifico, la sospensione sarebbe soggetta alla sola prescrizione ordinaria quinquennale, sul presupposto che il relativo provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare (in attesa dell’eventuale sentenza di condanna), riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, come nel caso previsto dal precedente articolo 218 e sfuggirebbe, in quanto tale, al criterio dell’immediatezza dell’applicazione, tipico solo di detta funzione cautelare.La sentenza 15 aprile 2005 n. 7813, richiamata nell’ordinanza di rimessione, e la sentenza 28 aprile 2006 n. 9863, nonostante la formulazione delle “massime” ufficiali, non hanno preso posizione sul problema, non essendo necessario ai fini della decisione, e si sono limitate a dare atto del contrasto.
La sentenza 6 settembre 2004 n. 17975, ugualmente richiamata nella ordinanza di rimessione, si è limitata ad escludere l’esistenza di un termine di venticinque giorni dall’incidente desumibile dall’art. 223, comma primo e secondo, del codice della strada, costituito dalla somma dei dieci giorni per la trasmissione del rapporto e dei quindici giorni per il parere del competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C., in quanto si deve tenere conto del lasso di tempo necessario per la richiesta del parere e per la trasmissione dello stesso.
Tale decisione ha peraltro aggiunto che nessuna decadenza è prevista per la eventuale inosservanza dei termini.
Nel senso, invece, che la sospensione di cui si discute non deve essere adottata a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari, cui è preordinata si sono pronunciate le sentenze: 24 agosto 2005 n. 17205; 2 novembre 2004 n. 21048; 27 aprile 2001 n. 6108; 25 ottobre 1999 n. 11959.Ritiene il collegio di aderire a tale secondo orientamento, sia pure con alcune precisazioni.
In linea di principio, è senz’altro da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all’art. 223, comma primo (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione generale della M.T.C.), e comma secondo (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere del competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C.), del codice della strada.
A prescindere dalla considerazione che nessuna decadenza è espressamente prevista per il mancato rispetto di tali termini, non sarebbe ragionevole precludere la possibilità di adottare un provvedimento previsto a tutela della incolumità pubblica per il ritardo di pochi giorni nel compimento di tali attività.
Tale effetto preclusivo potrà assumere rilevanza solo quando, per la sua consistenza, sia idoneo a non consentire la realizzazione delle esigenze cautelari in relazione alle quali la sospensione della patente è prevista.Considerazioni analoghe valgono per l’attività di competenza del Prefetto.
Per quanto l’art. 223, comma secondo, del codice della strada prescriva che il Prefetto deve richiedere il parere al competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C. “appena ricevuti gli atti”, non sarebbe ragionevole ritenere che si verifichi decadenza nel caso di mancata richiesta del parere lo stesso giorno in cui il rapporto è pervenuto al Prefetto.
Ugualmente sarebbe irragionevole ritenere che il Prefetto deve provvedere alla sospensione della patente appena ricevuto il parere in questione, anche in considerazione del fatto che tale sospensione deve essere disposta ‘ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità”, il che presuppone un adeguato spatium deliberandi.Non è invece ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire ad una distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto dall’art. 223, primo e secondo comma, del codice della strada, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti.
A tal fine va anche considerato che se lo scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità, come desumibile da un grave incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall’incidente, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato.
A conclusioni sostanzialmente identiche è pervenuta questa S.C. in tema di interpretazione dell’art. 14 1. 24 novembre 1981 n. 689, avendo affermato che l’attività di accertamento dell’illecito (ai fini della contestazione dello stesso) deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione, e quindi della fase finale di delibazione correlata alla complessità della indagine; compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevole necessario all’amministrazione per compiere tale valutazione, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Alla luce di tali considerazioni appare senz’altro fondato il primo motivo del ricorso, con il qualesi censura la motivazione con la quale è stata rigettata l’opposizione.
E’ sufficiente, in proposito, osservare che, a prescindere dal fatto che il provvedimento di sospensione della patente è stato emesso a distanza di ben otto mesi dall’incidente, il Giudice di pace non ha chiarito come potesse ritenersi giustificata la trasmissione del parere del competente ufficio della Direzione generale della M.T.C. a distanza di cinque mesi da tale incidente e come per la valutazione dei fatti fosse giustificato il trascorrere di altri due mesi.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altro Giudice di pace di Rimimi, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 

                                                                      P.Q.M.
 

La Corte
rigetta il secondo motivo del ricorso;accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri motivi; in relazione al motivo accolto cassa lasentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Rimini, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 
Roma 3 aprile 2007 
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007

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