Corte di Cassazione -sanzioni amministrative – trasportato -mancato uso delle cinture di sicurezza – 19.03.07

Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa del Giudice di pace di Viggiano che ha accolto l’opposizione proposta da un cittadino avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri relativo a violazione dell’art. 172, commi 1 e 8, Cod. Strada. La Corte accoglie il ricorso in quanto “II passeggero risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente. L’opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all’applicazione della sanzione principale. Il disposto di cui all’art. 204 Cod. Strada, richiamato dal Giudice di pace per giustificare l’accoglimento totale dell’opposizione, non e stato correttamente applicato perché concerne l’ipotesi – diversa da quella in esame – di rigetto dell’opposizione e non quella di accoglimento ancorché parziale”. 

                                            LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE
                                                                 SECONDA CIVILE
 
  
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. Giovanni SETTIMJ  Presidente
Dott. Giovanna SCHERILLO  Rel. Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI   Consigliere
Dott. Umberto ATRIPALDI  Consigliere
Dott. Vincenzo CORRENTI   Consigliere    
 ha pronunciato la seguente 

                                                                  S E N T E N Z A

 
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – 
e
da
 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, ope legis;    – ricorrente – 
contro Di D. C.; avverso la sentenza n. 6/05 del Giudice di pace di VIGGIANO del 25.1.05, depositata l’8/02/05; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/07 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
 udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Fedeli che si riporta al ricorso;
 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso:  decidendo con sentenza, accoglie il ricorso per manifesta fondatezza;
cassa la sentenza impugnata;
emenda ex art. 384 C.P.C. il dispositivo della sentenza impugnata nel senso specificato in motivazione.
 
E ‘ presente il P.G. in persona del Dr. GIOVANNI SCHIAVON che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 

                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 

 
I – Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6105 del Giudice di pace di Viggiano che ha accolto l’opposizione proposta da D.i D. C. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Tramutola relativo a violazione
dell’art. 172, commi 1 e 8, Cod. Strada.
L’intimato non si è costituito.Attivatasi la procedura ex art. 375 C.P.C., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.
Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte. 
II – Con un unico motivo di censura si denuncia l’erronea applicazione degli art. 172 commi 1° e 8°, 126 bis e 204 bis comma 8° Cod. Strada per avere il Giudice di pace annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.
La censura è fondata.II passeggero – qual era nel caso di specie l’attuale ricorrente – risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.
L’opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente , non anche nella parte relativa all’applicazione della sanzione principale.
Il disposto di cui all’art. 204 Cod. Strada, richiamato dal Giudice di pace per giustificare l’accoglimento totale dell’opposizione, non e stato correttamente applicato perché concerne l’ipotesi – diversa da quella in esame – di rigetto dell’opposizione e non quella di accoglimento ancorché parziale.Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in dispositivo. 

                                                                            P.Q.M.
 

La Corte
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria.
Condanna l’intimato alle spese, liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate a debito. 
Roma, 24 gennaio 2007  
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2007

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