Corte di Cassazione S.U. N° 21585/2011 – impugnazione Decisione del CNF in materia disciplinare -19.10.2011. –

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonchè, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione: tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, sicchè risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità”

 

 

 

                                                                      CORTE DI CASSAZIONE

 

                                                                             SS.UU CIVILE

 

                                                        SENTENZA N. 21585 DEL 19 OTTOBRE 2011

 

 

 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

 

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

 

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

 

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

 

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

 

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

 

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

 

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

 

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

Sul ricorso proposto da:

 

AVV.(omissis) ., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone 102, presso l’avv. Nanna Vito, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso; – ricorrente –

 

contro

 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI …, in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Cassazione; – intimati –

 

avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, del 18 marzo 2010, depositata il 22 ottobre 2010, pronunciata nel processo R.G. n. 152/09, notificata il 23 febbraio 2011;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;

 

udito l’avv. Nanna Vito;

 

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

                                                                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

L’avv. S.M. impugna la decisione con la quale il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …, gli ha comminato la sanzione della censura in luogo di quella irrogata dal COA della sospensione dalla professione forense per mesi due. L’addebito contestato al ricorrente concerneva la violazione dell’art. 45, p. 1, del Codice Deontologico Forense, per aver pattuito con il proprio assistito, in aggiunta al compenso previsto, un supplemento di compenso per un verso non contenuto in limiti ragionevoli e, per altro verso, non giustificato dal risultato conseguito, in riferimento alla domanda introduttiva.

 

Non si sono costituiti in giudizio gli intimati COA di … e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

 

                                                                              MOTIVAZIONE

 

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, da un lato, sotto il profilo della violazione di legge, la nullità del procedimento in ragione del mutamento della composizione del COA all’atto di adozione della decisione, rispetto a quella esistente alla prima udienza, quando era stato audito l’interessato e da questi depositata la documentazione a difesa e, dall’altro, sotto il profilo del vizio di motivazione, la “omessa o erronea o contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie”.

 

1.1. Sotto il primo profilo è da ritenere corretta la decisione del Consiglio Nazionale Forense, che ha ritenuto inammissibile l’eccezione relativa al mutamento del Collegio perchè non dedotta nel corso del procedimento amministrativo ed infondata perchè a tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante. La decisione impugnata, infatti, ha pronunciato sul punto in coerenza con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, nè, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” (Cass. S.U. 4 maggio 2004, n. 8431; 6 luglio 2005, n. 14214 e 28 ottobre 2005, n. 20997).

 

1.2. Sotto il secondo profilo, il motivo si risolve sostanzialmente nella richiesta di una revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Consiglio Nazionale Forense ed è, quindi, inammissibile. Queste Sezioni Unite hanno, infatti, stabilito: “Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonchè, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione: tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, sicchè risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità” (Cass. S.U. 4 febbraio 2009, n. 2637). Nel caso di specie, peraltro, non sussiste il lamentato vizio di motivazione, in quanto la decisione impugnata evidenzia analiticamente l’esame delle risultanze istruttorie che giustificano il provvedimento adottato.

 

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che non sia stato messo a sua disposizione l’esposto che avrebbe presentato il cliente, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.

 

2.1. il motivo è infondato. Premesso che la decisione impugnata esclude motivatamente l’esistenza di un esposto presentato dal cliente dell’incolpato e che quest’ultimo non dimostra in alcun modo che il supposto esposto realmente esista, va evidenziata l’irrilevanza della questione, in quanto, ai fini dei rispetto del diritto di difesa, quel che importa è che sia stata regolarmente formulata l’incolpazione, la quale nemmeno esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, ma solo la sufficienza della relativa lettura da parte dell’incolpato a porre quest’ultimo in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (v. Cass. S.U., 20 maggio 2003, n. 7891). Nel caso di specie nessuna adeguata censura è formulata in ordine alla formulazione dell’incolpazione: tanto più il diritto di difesa non è stato leso, essendo stato audito l’incolpato, acquisita la documentazione da questo prodotta e sentiti i testi addotti a discolpa.

 

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge relativamente al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che il collegio giudicante dopo aver esposto una propria interpretazione dell’art. 45 del Codice Deontologico Forense, non spiega perchè ha ritenuto che nel caso di specie non vi sia stato un corretto e trasparente rapporto tra avvocato e cliente e non indica quale sia stato il canone violato dall’incolpato.

 

3.1. Il motivo è infondato. Il fatto che la decisione impugnata attribuisca all’art. 45 del Codice Deontologico Forense l’immutata base etica che ne giustifica tanto la previgente, quanto la vigente formulazione, non significa “creare” un canone nuovo, bensì solo individuare la ratio legis di una determinata norma deontologica. Per altro verso, la decisione impugnata illustra analiticamente i fatti sulla cui base e le ragioni per le quali ha ritenuto “non corretto e trasparente” il comportamento tenuto dall’incolpato nei confronti del cliente, e la censura proposta pretende una inammissibile revisione del giudizio.

 

3.2. Sotto altro profilo, nel quadro del medesimo motivo, il ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia definito “esosa” la pretesa del professionista, laddove non sussisteva alcuna “pressione” nei confronti del cliente. Anche per questo aspetto la censura si prospetta inammissibile, in quanto funzionale ad una nuova valutazione dei fatti, a fronte di una decisione che in modo chiaro precisa le ragioni della irragionevolezza del compenso aggiuntivo richiesto.

 

4. Alle medesime conclusioni e per le stesse ragioni occorre pervenire in ordine al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ripropone la censura relativa alla ritenuta “esosità della pretesa”, lamentando che il giudicante abbia omesso di indicare qualsiasi parametro di riferimento.

 

4.1. L’infondatezza del motivo emerge dalla considerazione che il compenso in questione è un compenso aggiuntivo per l’esito favorevole della causa di risarcimento danni, compenso che non deve essere tale da rappresentare una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite (v. Cass. 13 maggio 1976, n. 1701), perchè a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art. 45 del Codice Deontologico Forense, applicabile nel caso ratione temporis), che non può essere dissimulato dalla previsione pattizia di un palmario per l’esito favorevole della lite (v. Cass. 13 maggio 1976, n. 1701; 19 novembre 1997, n. 11485; S.U. 21 dicembre 1999, n. 919). La rilevanza economica del compenso pattuito in relazione al valore della lite è stata ritenuta, con congrua motivazione, come evocativa di un vietato “patto di quota lite” e la valutazione del collegio è insindacabile in sede di legittimità.

 

4.2. Peraltro l’infondatezza della censura emerge anche dal tentativo svolto dall’incolpato di collegare, in contraddizione con quanto emerge dall’atto scritto, il compenso aggiuntivo ad altre e diverse prestazioni professionali non concernenti la causa di risarcimento danni indicata invece nel patto sottoscritto.

 

5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione relativamente alla determinazione della sanzione in concreto applicata. Si tratta di una censura inammissibile per difetto di interesse, dato che la decisione impugnata ha ridotto la misura della sanzione irrogata dal COA, dandone adeguata giustificazione nelle considerazioni svolte nel corpo della decisione e già ricordate in precedenza.

 

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

 

                                                                                  P.Q.M.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

 

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.


Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

Potrebbero interessarti anche...