Corte di Cassazione Ordinanza n. 6651/2017 –sanzioni amministrative – mancato invio dati patente ex art. 126 bis CdS – competenza giudice del luogo ove ha sede organo accertatore -15/03/2017 –

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha affermato che: “ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati”.

 

CORTE DI CASSAZIONE

VI SEZIONE CIVILE

ORDINANZA Num. 6651 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 15/03/2017

 

ORDINANZA sul ricorso 879-2016 proposto da: COMUNE CAPACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato E. G.; – ricorrente

 – L. M.; contro – intimati – avverso la sentenza n. 155/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 30/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L. M. propose opposizione, davanti al Giudice di Pace di Mirabella Eclano, avverso il verbale n. …A/2009/V elevato dalla Polizia municipale del Comune di Capaccio, per avere omesso la comunicazione delle generalità e del numero di patente del conducente del veicolo di cui era stato accertato il superamento dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, sostenendo che tale verbale era illegittimo poiché, all’atto dell’accertamento della violazione, pendeva altro giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto, con cui era stata intimata la comunicazione omessa. Il Comune di Capaccio si costituì in giudizio mediante il dirigente dell’avvocatura comunale, in forza dell’art. 29-bis dello statuto e dell’art. 3 del regolamento, che lo abilitavano a difendere il Comune senza necessità di un’apposita procura, eccependo in rito l’incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice del luogo in cui si era consumata l’infrazione contestata, ossia del luogo in cui aveva sede l’organo di polizia procedente presso cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa; e nel merito sostenendo che il verbale con cui era stata contestata l’omessa comunicazione dei dati richiesti era autonomo dal verbale con cui era stata contestata l’infrazione presupposta.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 509/2012, depositata il 26.11.2012, dichiarò la nullità della costituzione del Comune di Capaccio mediante il dirigente dell’avvocatura comunale, in mancanza della debita produzione dello statuto e del regolamento citati dall’opponente e in difetto di alcuna procura in atti; dichiarò la propria competenza e, nel merito, previo richiamo alla pronuncia della Corte Cost. n. 27/2005, che aveva ritenuto parzialmente illegittima la precedente formulazione dell’art. 126-bis cod. strada, accolse l’opposizione, ritenendo che il verbale impugnato fosse ultroneo e antigiuridico, stante la pendenza del giudizio di opposizione sul verbale precedente, che intimava l’istante a comunicare i dati del conducente.

Il Comune di Capaccio propose appello, insistendo nella validità della propria costituzione mediante il dirigente abilitato, e senza necessità di un’apposita procura, nell’eccezione di incompetenza territoriale e funzionale del Giudice di Pace adito in prime cure e nell’infondatezza nel merito dell’opposizione, stante l’autonomia tra il verbale di contestazione dell’omessa comunicazione dei dati e il verbale di contestazione dell’infrazione principale; l’appellato L. M. non si costituì in sede di gravame.

Con sentenza n. 155/2015, depositata il 30.04.2015, il Tribunale di Benevento, subentrato nella competenza dell’originario Tribunale adito di Ariano Irpino, soppresso in corso di causa, rigettò il gravame, rilevando che la costituzione in primo grado del Comune, mediante il responsabile dell’ufficio legale, era illegittima, in difetto di un regolare apposito mandato, senza esaminare all’esito né l’eccezione di incompetenza né le doglianze sollevate nel merito.

Per la cassazione di tale citata sentenza ricorre il Comune di Capaccio sulla base di quattro motivi; è rimasto intimato L. M..

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 182 e 171, ultimo comma, cod. proc. civ. nonché dell’art. 29-bis dello statuto comunale e dell’art. 3 del conseguente regolamento attuativo, per avere il Tribunale ritenuto nulla la costituzione del Comune avvenuta mediante il responsabile dell’ufficio legale, senza un apposito mandato del Sindaco) risulta manifestamente fondato, e ciò perché nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune – ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. 28.03.2014, n. 7402; Cass. 22.03.2012, n. 4556; Cass. SU 16.06.2005, n. 12868).

Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 22, I. n. 689/1981, per avere il Tribunale ritenuto la competenza territoriale e funzionale del Giudice di pace adito in prime cure, benché non si trattasse del giudice competente in base al luogo di contestazione dell’infrazione, ossia del luogo in cui ha sede la polizia municipale presso cui sarebbero dovute pervenire le informazioni richieste) è anch’esso manifestamente fondato, poiché l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati (cfr. Cass. 24.02.2012, n. 2910); infatti, per gli illeciti omissivi propri (o di pura condotta) tale luogo si identifica con quello in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta mancata (giurisprudenza costante sia civile, sia penale di questa Corte: cfr. per tutte Cass. civile n. 19631/07 e Cass. penale n. 26067/07), condotta che, nel caso dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, deve individuarsi nella comunicazione “all’organo di polizia che procede”, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due. Consegue la cassazione della sentenza impugnata, che ha erroneamente omesso di dichiarare l’incompetenza del giudice di primo grado, e, statuendo sulla competenza, il rinvio della causa davanti al competente Giudice di pace di Capaccio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e, statuendo sulla competenza, rinvia la causa davanti al Giudice di Pace di Capaccio, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Il Presidente Dott. Stefano Petitti

Relazione preliminare redatta dall’assistente di studio dott. Cesare Trapuzzano.

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