Corte di Cassazione Ordinanza n. 20172/2013 – banche – anatocismo – 03.09.2013. –

“Quanto al merito della censura, si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullita’ della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.

 

 

 

Suprema Corte di Cassazione Civile Sesta Sezione

Ordinanza n. 20172 del 03 settembre 2013

 

SOTTOSEZIONE I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;

 

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente – Dott. MACIONE Luigi – Consigliere – Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente;

 

ORDINANZA sul ricorso 29234-2011 proposto da;

 

C.N. (……..) elettivamente domiciliato in (……..) presso lo studio dell’avvocato (……..), rappresentato e difeso dall’avvocato (……..), giusta procura speciale a margine del ricorso;

 

– ricorrente – contro B. P. E. R. SCARL in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (……..), presso lo studio dell’avvocato (……..), rappresentata e difesa dall’avvocato (……..), giusta procura speciale in calce al controricorso;

 

– controricorrente – avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 29.7.2010, depositata il 13/10/2010;

 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

 

CARLO DE CHIARA;

 

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

2 PREMESSO IN FATTO 1. – Il sig. C.N. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la B. P. E. R., per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse nell’ambito del contrattodi conto corrente con affidamento di scoperto stipulato con la sua filiale di Nocera Superiore, previo accertamento della nullita’ parziale del contratto per violazione dell’art. 1283 c.c., con riferimento, tra l’altro, alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

 

Il Tribunale accolse la domanda, negando in particolare la spettanza di qualsiasi capitalizzazione degli interessi a favore della banca.

 

La Corte d’appello di Salerno, adita da quest’ultima, ha emesso una prima sentenza non definitiva con la quale ha rigettato tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello concernente la spettanza della capitalizzazione degli interessi, in relazione al quale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio con separata ordinanza; quindi, con sentenza definitiva, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla banca, confermata la nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha riconosciuto a favore della stessa la capitalizzazione con frequenza annuale ed ha condannato l’appellato al pagamento di Euro 12.671,08 oltre interessi.

 

Il sig. C. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, cui la banca ha resistito con controricorso.

 

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha ritenuto fondato il ricorso. La relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati della parti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 2. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., poiche’ la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art.25, comma 3), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla.

 

3. – Il ricorso e’ fondato.

 

Va preliminarmente sgombrato il campo dall’eccezione della controricorrente di inammissibilita’ del ricorso per omessa impugnazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello.

 

Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla banca, con la sentenza non definitiva la Corte non si e’ pronunciata sul motivo di gravame relativo alla capitalizzazione degli interessi, in merito al quale ha invece disposto la prosecuzione del giudizio per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, espressamente chiarendo, in motivazione, che cio’ era preliminare alla decisione della questione della “spettanza o meno della capitalizzazione e, per il caso affermativo, della sua frequenza”, e, in dispositivo, che venivano respinti “i motivi di appello diversi da quello relativo alla capitalizzazione degli interessi”.

 

Quanto al merito della censura, si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullita’ della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

 

Ne’ ha fondamento il rilievo della controricorrente secondo cui la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, successiva alla decisione della Corte d’appello di Salerno, integrerebbe un’ipotesi di c.d. overruling, con conseguente esigenza di rimedi a tutela dell’affidamento incolpevole della banca. Ai fini di tali rimedi, invero, rileva il solo mutamento, nella giurisprudenza di legittimita’, della consolidata interpretazione di norme di carattere processuale (e sempre che si tratti di mutamento in senso restrittivo delle facolta’delle parti), come chiaramente risulta da Cass. Sez. Un. 15144/2011, mentre nella specie il chiarimento delle Sezioni Unite non ha comportato alcuna modifica della precedente giurisprudenza di questa Corte e ha riguardato norme di diritto sostanziale.

 

4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si atterra’ al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso del paragrafo che precede e provvedera’ anche sulle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

 

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013

 

Fonte: www.aidacon.it 

 

 

 

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