Corte di Cassazione Ordinanza n. 12715/16 – cartelle esattoriali – il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie si prescrive in 5 anni –

“Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.”

 

CORTE DI CASSAZIONE

VI SEZIONE CIVILE

ORDINANZA Num. 12715 Anno 2016

 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CIGNA MARIO Data pubblicazione: 20/06/2016

                                                                               

ORDINANZA

 

sul ricorso 23139-2014 proposto da: D. L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. …, presso il Dott. G. M., rappresentato e difeso dall’avvocato A. P. giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente – contro EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in …, VIA F. C. 1, presso lo studio dell’avvocato C. C., rappresentato e difeso dall’avvocato E. V. giusta procura speciale in atti;

 – resistente –

 

avverso la sentenza n. 420/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI DEL 20/11/2013, depositata il 20/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato E. V. difensore della resistente che si riporta agli scritti. In fatto Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimo l’impugnato avviso di pagamento (notificato il 27-4-2012), relativo a cartella (notificata il 30- 7-2002) avente ad oggetto tributi erariali, sanzioni ed interessi relativi all’anno 1995; la CTR, in particolare, dopo avere precisato che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale limitatamente agli importi per sanzioni ed interessi e che la CTP aveva accolto detta eccezione, ha evidenziato che il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (nel caso di specie, concernente cartelle esattoriali originate da crediti erariali, dieci anni) Equitalia Sud si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Il contribuente presenta anche memoria ex art. 380 bis cpc. In diritto Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.  Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (è pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione), decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cpc, va accolto il ricorso introduttivo per sanzioni ed interessi. In considerazione dell’evoluzione delle decisioni, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese relative ai gradi di merito.

Le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore anticipatario

P. Q. M.

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna parte resistente al pagamento delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed oltre IVA, CAP ed accessori di legge.

 Così deciso in Roma in data 11-5-2016

Il Presidente

 

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