Corte di Cassazione n° 9554/09 – sinistro stradale – l’apprezzamento del Giudice sulla ricostruzione del sinistro è insindacabile – 22.04.09. –

Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpg
La Corte di Cassazione, nel giudizio in oggetto, ha ribadito: “L’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di uno scontro tra veicoli, al comportamento delle persone alla guida degli stessi, alle valutazioni personali degli agenti intervenuti sul posto, agli elementi probatori e, in particolare, ad un concorso di colpa e alla determinazione del grado delle colpe concorrenti, si concreta in un giudizio di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, e ciò anche per quanto concerne il punto se uno dei conducenti o nessuno di essi abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., se adeguatamente motivato e se mancano specifiche doglianze di incongruità o illogicità della motivazione, come nella specie, in cui il vizio motivazionale denunciato si risolve in una diversa valutazione di quelle modalità, di quei comportamenti e di quegli elementi”.   

                                                          CORTE DI CASSAZIONE   

                                                                 Sez. III CIVILE   

                                                   Sentenza 22 aprile 2009, n. 9554     

                                                      SVOLGIMENTO DELPROCESSO
   

M… ha agito per il risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura nello scontro, verificatosi nell’area di un incrocio, con l’autoveicolo di proprietà di M…, assicurato per la r.c. con …. s.p.a., successivamente incorporata da …… s.p.a.
 
Il Tribunale di Rimini ha ritenuto il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli e, determinatane la misura nel 70% a carco dell’ M…. e del 30% a carico della M…., ha condannato in solido l M…. e la società di assicurazione a pagare alla M…. il 70% dei danni da questa riportati nello scontro. 
La M…. ha appellato la sentenza e la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione. 
Avverso quest’ultima decisione la M…. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.   

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i cinque motivi di ricorso (violazione dell’art. 145 cod. strad., degli art. 2054, 2730, 2735 e 2697 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia), da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha errato, peraltro non motivando adeguatamente: nel ricostruire le modalità dell’incidente; nell’escludere, per la situazione dei luoghi e la mancanza di segnaletica, l’esistenza a carico dell’M…dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra, quale, appunto, la sua autovettura; nel desumere dalle dichiarazioni da essa rese ai verbalizzanti (di essersi fermata all’incrocio e di essere ripartita per non aver visto alcun veicolo sulla strada) la prova di una evidente grossa disattenzione alla guida che aveva concorso a determinare lo scontro; nell’attribuire rilievo alla circostanza che essa abitava in zona e doveva conoscere la pericolosità dell’incrocio, e quindi procedere con la massima prudenza, senza considerare che anche l’ M…. si trovava nella stessa situazione; nel non ritenere provata la velocità eccessiva dell’ M…., nonostante i carabinieri avessero elevato un verbale di contravvenzione per tale comportamento; nel ritenere, in definitiva, da essa non fornita la prova liberatoria prevista dal secondo comma dell’art. 2054 c.c.
 
Le censure sono inammissibili. 
L’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di uno scontro tra veicoli, al comportamento delle persone alla guida degli stessi, alle valutazioni personali degli agenti intervenuti sul posto, agli elementi probatori e, in particolare, ad un concorso di colpa e alla determinazione del grado delle colpe concorrenti, si concreta in un giudizio di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, e ciò anche per quanto concerne il punto se uno dei conducenti o nessuno di essi abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., se adeguatamente motivato e se mancano specifiche doglianze di incongruità o illogicità della motivazione, come nella specie, in cui il vizio motivazionale denunciato si risolve in una diversa valutazione di quelle modalità, di quei comportamenti e di quegli elementi. 
Il ricorso va dunque respinto. 
Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.   

                                                                       P.Q.M.
   

la Corte rigetta il ricorso. 

Potrebbero interessarti anche...