Corte di Cassazione n° 8200/09 – sanzioni amministrative – opposizione alla cartella esattoriale -03.04.09.

Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpg
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito che: «il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario né mediante ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice di pace, né mediante ricorso amministrativo innanzi al prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando l’emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro quest’ultimo». Nel caso si voglia contestare l’esistenza del titolo esecutivo si può esperire l’opposizione ex art. 615 c.p.c. o, in caso di vizi formali della cartella stessa, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

                                                

                                                            CORTE DI CASSAZIONE  
 
                                                          SECONDA SEZIONE CIVILE

                                                    Sentenza n. 8200 del 03/04/2009  

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza depositata il 23 luglio 2003, il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da B.N. avverso una cartella esattoriale notificatagli il 24 dicembre 2002.
 
Il Giudice di pace riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente – il quale aveva dedotto la nullità e l’inesistenza della notifica perchè effettuata in violazione di quanto disposto dalla L. n. 890 del 1982, art. 3, l’opposizione andasse rigettata perchè “non solo la notifica della cartella risulta effettuata in modo regolare, ossia per raccomandata ex art. 149 c.p.c.”, ma anche perchè “sulla busta reca la dicitura: 14/12/02 ore 11,45 assente lasciato avviso ed il numero del fattorino (…)”.
Il Giudice di pace rilevava altresì che, laddove invece “il ricorrente avesse voluto lamentare il difetto della seconda raccomandata (ex art. 149 c.p.c.)” avendo l’atto raggiunto il suo scopo e “non essendo in alcun modo il ricorrente rimasto pregiudicato da tale carenza, per aver presentato comunque il ricorso in opposizione tempestivamente, tale eventuale irregolarità risulta sanata appunto dalla tempestiva opposizione proposta dal ricorrente il cui diritto di difesa non è risultato pregiudicato”.
 
Per la cassazione di questa decisione ricorre B.N. sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria;resiste, con controricorso, il Comune di Roma. 

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 2 e 3 e art. 160 c.p.c., nonchè il vizio di omessa motivazione.
Il ricorrente sostiene che la cartella di pagamento è radicalmente priva di notificazione e quindi priva di effetti. Nella busta consegnatagli il 24 dicembre 2002, infatti, vi era solo apposto un timbro postale ma al suo interno non vi era alcun documento. Nè il numero apposto sulla busta consentiva di ritenere che all’interno della stessa vi fosse proprio una cartella di pagamento.
Era onere del Comune notificante fornire la prova che all’interno della busta vi fosse una cartella, solo cosi potendosi ritenere avvenuta una notificazione, altrimenti inesistente.
 
Solo casualmente egli era venuto in possesso della fotocopia di una pagina della pretesa cartella, e quindi della stessa non poteva tenersi alcun conto. 
Il ricorrente sostiene poi che risulterebbero violate le prescrizioni di cui ai citati articoli della L. n. 890 del 1982, innanzitutto perchè la busta non corrispondeva alla tipologia di quelle previste dalla normativa (busta verde); inoltre, perchè l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto scrivere la relazione di notificazione sia sull’originale che sulla copia dell’atto, apponendo poi il sigillo dell’ufficio sulla busta chiusa nonchè le indicazioni relative al destinatario.
In ogni caso, il Giudice di pace avrebbe ignorato la circostanza che a lui era stata consegnata solo una busta bianca e vuota. Nè poteva farsi ricorso all’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, istituto di carattere processuale, inapplicabile nella specie, anche perchè l’opposizione era stata proposta proprio al fine di dedurre la inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in realtà mai ad esso ricorrente consegnata.
 
Da ultimo, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia in alcun modo argomentato in ordine alla prospettata eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la esecutività di un mero verbale di contravvenzione stradale. 
Il ricorso è inammissibile. 
Questa Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario nè mediante ricorso giurisdizionale innanzi al giudice di pace, nè mediante ricorso amministrativo innanzi al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro quest’ultimo” (Cass. n. 3338 del 2007). “Avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie – quindi – è ammissibile l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l’opposizione consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori.
Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l’esistenza del titolo esecutivo può esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie” (Cass. n. 5871 del 2007).
 
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si appuntavano avverso la notificazione della cartella esattoriale oggetto della opposizione.
Veniva quindi denunciato un vizio proprio della cartella esattoriale, e cioè un vizio che avrebbe dovuto e potuto essere fatto valere mediante l’opposizione agli atti esecutivi, proponibile, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, nel testo antecedente alle modificazioni introdotte dal D.L. n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, nel termine di cinque giorni, nella specie non rispettato.
 Ne consegue che l’opposizione proposta avanti al Giudice di pace nelle forme di cui della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; statuizione, questa, che deve essere adottata dal Collegio decidendo sul ricorso. 
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, consegue la condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo. 

                                                                       P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile l’opposizione proposta davanti al Giudice di pace e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00, per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.
 

Potrebbero interessarti anche...