Corte di Cassazione n°5199 – sanzioni amministrative – carenza di legittimazione dell’agente accertatore dipendente del Comune diverso da quello dove è stata contestata la multa 07.03.07. –

La Corte Suprema cassa la sentenza del Giudice di Pace, il quale non si era pronunciato sulla carenza di legittimazione dell’Agente accertatore. “La questione della legittimazione dell’agente accertatore M. S., quale dipendente di un Comune diverso da quello di Carate Urio, nel quale è stato contestato al B., la violazione dell’art. 142 e.8 del C.d.S., è stata dal medesimo posta già con l’atto di opposizione al verbale di accertamento, sostenendosi che il M., in quanto esercitante funzioni di polizia municipale, fuori del comune di appartenenza, non aveva il potere di elevare contravvenzioni al C.d.S., nel territorio di un altro comune; né a conferire tale potere poteva valere 1’asserito rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente, al personale del Comune di Como. Il disposto dell’art. 12 del C.d.S., attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale anche ai corpi dei servizi di polizia municipale, purché nell’ambito del territorio comunale di competenza”.    

 
  
                                                    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE

                                                        SENTENZA 7 marzo 2007, n.5199 – Pres. Spadone – est. Trombetta   

                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con sentenza 7.3.2003 il G.d.P. di Como respingeva il ricorso proposto da Luigi B. in opposizione al verbale di contestazione N° …./2002 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Carate Urio per la violazione dell’art. 142 e. 8 del C.d.S. , per essere il conducente del veicolo Mercedes 25 tg …… transitato in data 26.X. 2002 alle ore 8,40 sulla s.s.”Regina N°60 alla velocità di km 86 superando di Km/hl6 il limite di 70 Km/h; velocità rilevata dall’apparecchio velomatic 512 bidirezionale omologato.
Afferma il G.d.P. che dalle risultanze documentali e dall’istruttoria svolta emerge che il fatto storico addebitato al B. si è svolto in maniera conforme ai fatti contestati, quali emergono dal verbale di contestazione, specificando che in quel tratto di strada non vi è possibilità di fermare in sicurezza i veicoli trasgressori, per cui l’agente unico rimane posizionato in un luogo di sufficiente sicurezza; e nonostante il prefetto non abbia ancora determinato quali altre strade siano assimilate alle autostrade o strade extraurbane, per le quali è consentito l’uso di autovelox, ciò tuttavia non limita gli ordinari controlli che prevedono, in caso di impossibile fermo del veicolo Trasgressore, la successiva notifica del verbale di contestazione. Nella specie, il G.d.P. vagliati i motivi addotti dal verbalizzante, afferma che, pur trattandosi di agente unico, l’inosservanza del fermo e contestazione immediata, appare giustificata.
 
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il B. 
Nessuno si è costituito per la controparte. 

                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
 
1. la violazione dell’art. 360 N.5 epe. per non avere il G.d.P. motivato in ordine alla competenza di un vigile dipendente di un comune a svolgere funzioni di polizia stradale in altro comune, pur autorizzato dal dirigente del comune di appartenenza, senza però trovarsi in posizione di “comando”, e senza che il Comune svolga in forma associata il servizio di polizia municipale; 
2. la violazione dell’art. 12 del C.D.S. approvato con D. lgs 285/92 ; la violazione dell’art. 5 1. 65/86; carenza di potere violazione art. 92 T.U, 267/2000; violazione art. 53 D. lgs 165/2001; violazione degli artt. 4 e 5 della 1. 2248/1865 -per avere il G.d.P. ritenuto legittimo, confermandolo, il verbale di accertamento della Polizia Municipale di Carate Urio nonostante : A) sia stato adottato da un agente di Polizia Municipale non dipendente del Comune di Carate Urio e quindi svolgente tali funzioni fuori del comune dal quale dipende, senza che sussistesse un consorzio o una unione di comuni, approvata dai consigli comunali, che lo consentisse; senza che l’agente fosse stato “comandato” a svolgere il servizio presso una diversa amministrazione;
B) non sia giuridicamente ammissibile che un soggetto non appartenente alla struttura dell’ente, adotti atti di natura amministrativa a contenuto sanzionatorio stante il rapporto di immedesimazione organica dell’organo con la P.A. ;
C) l’agente M. dipendente del Comune di Como autorizzato dal dirigente del personale a svolgere un incarico per conto di un altro comune, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo non potesse tale incarico svolgere, in quanto pubblico dipendente non svolgente attività part-time;
D) l’attività di accertamento dei servizi di Polizia stradale svolta dall’Agente M., sia atata esercitata in carenza di potere e quindi sia nulla.
   

Il 1° motivo di ricorso è fondato.
  

 
La questione della legittimazione dell’agente accertatore M. S., quale dipendente di un Comune diverso da quello di Carate Urio, nel quale è stato contestato al B., la violazione dell’art. 142 e.8 del C.d.S., è stata dal medesimo posta già con l’atto di opposizione al verbale di accertamento, sostenendosi che il M., in quanto esercitante funzioni di polizia municipale, fuori del comune di appartenenza, non aveva il potere di elevare contravvenzioni al C.d.S., nel territorio di un altro comune; né a conferire tale potere poteva valere l’asserito rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente, al personale del Comune di Como. 
Sull’eccepita carenza di legittimazione del M. il G.d.P. non si è in alcun modo pronunciato.
 Ne consegue, pertanto, stante il disposto dell’art. 12 del C.d.S., che attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale anche ai corpi dei servizi di polizia municipale, purché nell’ambito del territorio comunale di competenza, che, in accoglimento del motivo in esame, con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al G.d.P. di Como nella persona di diverso magistrato. 

                                                                       P.Q.M.
 

La corte accoglie il 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al G.d.P. di Como, nella persona di diverso magistrato.
     

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