Corte di Cassazione n. 3336/2012 – sanzioni amministrative – fede privilegiata verbale – 02.03.2012.-

“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell’effettivo svolgersi dei fatti”                                                         

                                                        Corte di Cassazione                                  

                                                       sesta sezione civile    

                                               Sentenza n° 3336 del 02/03/2012 
                                                

                                                         FATTO E DIRITTO

Relazione ex art. 380 bis in rel. art. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra Prefettura di Firenze (ricorrente) e B. A. (controricorrente), avente ad oggetto il ricorso avverso contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. 240 del 22.10-27.11.09.La Prefettura di Firenze impugna la sentenza in oggetto, confermativa di quella di primo grado n. 922/06 del Giudice di Pace di .., di accoglimento dell’opposizione del B. ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22 avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 173 C.d.S., comma 2 (uso del telefonino cellulare non “a viva voce” durante la marcia), ritenendo al riguardo non sufficientemente provato l’addebito dall’attestazione del pubblico ufficiale verbalizzante facente fede soltanto degli “elementi oggettivi non suscettibili di una valutazione sensoriale”, e non anche di quelle percezioni caratterizzate da margini di apprezzamento fallibili, in quanto aventi ad oggetto accadicamenti repentini (nella specie l’opponente automobilista aveva dedotto che trovandosi in coda a seguito di un “tamponamento multiplo” in cui era rimasto coinvolto, aveva adoperato il telefonino solo a veicolo fermo).Tanto premessoci ricorso, deducente nell’unico motivo violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 2697 e 2770 c.c., in rel. all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si palesa fondato alla luce del principio affermato dalle SS.U.U. nella sentenza n. 17355 del 2009, che il collegio non ritiene di dover rimettere in discussione e che ben si attaglia alla fattospecie, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali il l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell’effettivo svolgersi dei fatti”. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con quanto ne consegue. Roma 29 ottobre 2011 Il cons. rel. L. Piccialli”.Tanto premesso,dato atto che non vi sono state osservazioni delle parti o del P.G., il collegio,condividendo integralmente le ragioni esposte dal relatore,le fa proprie, accogliendo conseguentemente il ricorso.Consegue la cassazione della sentenza impugnatale va disposta senza rinvio, con diretta pronunzia nel merito, reiettiva dell’opposizione, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, considerato che l’opposizione era stata affidata esclusivamente all’inammissibile confutazione dell’accertamento de visu compiuto dal p.u., consacrato nel processo verbale. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di tutti i gradi del processo, tenuto conto della recente risalenza della pronunzia delle S.U., sulla base del cui principio il ricorso è stato accolto.  
                                                               

                                                                 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito,in accoglimento dell’appello proposto dalla Prefettura di Firenze ed in riforma della sentenza n. 922/2006 del Giudice di Pace di…., rigetta l’opposizione proposta da B.A..Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo. 

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