CORTE DI CASSAZIONE N. 32201/2018 – NOTIFICAZIONI – ART. 140 C.P.C. – IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO – 12.12.2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito il seguente principio di diritto:“nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2959). Nella notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864)”.

 

CORTE DI CASSAZIONE

6 SEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 32201 DEL 12/12/2018

 

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data di pubblicazione: 12/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso 19287-2017 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato M.P., rappresentato e difeso da se medesimo; – ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato V.N.; – controricorrente –

contro

R.G.; – intimato –

avverso la sentenza n. 163/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Rilevato che:

l’avv. P.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli R.M. e G.R. chiedendo declaratoria di inefficacia di trasferimento immobiliare. I convenuti furono dichiarati contumaci. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello R.M.. Con sentenza di data 19 gennaio 2017 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo la causa innanzi al Tribunale.

Osservò la corte territoriale che la notifica dell’atto di citazione di primo grado ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nei confronti di R.M. era nulla perché «la cartolina attestante l’avvenuta ricezione dell’atto di citazione (ancorché per compiuta giacenza) non si appalesa completata in ordine alle modalità della mancata consegna del plico a domicilio (non risulta barrata infatti alcuna delle caselle all’uopo predisposte nella cartolina) e comunque nemmeno sottoscritta dall’addetto della notificazione».

Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. P.G. sulla base di un motivo e resiste con controricorso R.M.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Considerato che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 149 cod. proc. civ., 8 legge n. 890 del 1982, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che gli adempimenti menzionati dalla decisione impugnata sarebbero stati esigibili nella diversa ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale disciplinata dal combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 8 legge n. 890 del 1982 (peraltro puntualmente eseguiti in sede di notifica a mezzo posta nei confronti dell’altro convenuto G.R.), ma non nella notifica nelle forme di cui all’art. 140, come avvenuto nel caso di specie, la quale è del tutto regolare.

Il motivo è manifestamente fondato. Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2959). Nella notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864).

P. Q. M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2018

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