Corte di Cassazione n° 21816/08 – multa per passaggio con il rosso – annullabile se viene fornita prova contraria con testimoni – 29.08.08.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha accolto la tesi del ricorrente ed ha annullato la contravvenzione effettuata per un presunto passaggio con il rosso. In particolare la Suprema Corte ha precisato : “l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso ( verbale ) deve riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico …non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento. Il giudicante, erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall’opponente”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIQNE SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da … omissis… Contro Il Comune di Roma avverso la sentenza n. 3126/05 del Giudice di Pace di Roma del 18.1.05, depositata il 24/01/05 udita la relazione della causa svolta consiglio il 29/04/08 dal Consigliere Dott. Emilio Migliucci lette le conclusioni scritte del Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge FATTO E DIRITTO … omissis … ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell’art. dell’art. 146 del codice della strada. Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l’opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Il ricorso va accolto; la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rivia anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato. |