Corte di Cassazione n° 19357 – grado di invalidità – lucro cessante – onere della prova spetta a soggetto leso – 18.09.2007. –

“Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza. Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva  un’attività produttiva di reddito…  in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in guanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro”    

                                           Corte di Cassazione – Sezione terza civile

                                      sentenza 27 aprile – 18 settembre 2007, n. 19357  

…omissis….. 

                                                      

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo il ricorrente denunzia falsa applicazione dell’art. 2056 c.c. nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
 Si duole che il giudice del gravame di merito, «anziché analizzare e valutare le situazioni dedotte e dimostrate», si sia «limitato a negare assiomaticamente il valore di elementi significativi, ritenendo l’inconferenza delle prodotte dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti a quelli dell’evento lesivo», ed abbia ritenuto non provata l’allegata riduzione del reddito ritratto dalla sua professione di avvocato in ragione dell’incontestata inabilità totale e parziale subita in conseguenza del sinistro de quo. Lamenta che tale giudice ha completamente omesso di «valutare siffatte precise e certe circostanze del caso, in contrasto con detti principi e col precetto di cui all’art. 2056 c.c., omettendo ogni motivazione al riguardo e cioè su fatti decisivi prospettati e dimostrati dalla parte». 
Con il secondo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. 
Lamenta che nell’impugnata sentenza risulta affermato esservi stata «semplice allegazione delle denunzie dei redditi, ma non dimostrazione di effettiva riduzione di reddito riconducibile all’invalidità temporanea», negandosi valore di «prova della riduzione di reddito» alle dichiarazioni dei redditi invero prodotte ex art. 4 L. n. 3 9 del 1977 al diverso scopo di fornire parametri da tener presente ai fini della liquidazione quale indice della sua capacità di guadagno. 
Deduce che la «prova della riduzione del reddito» invero «andava ricercata altrove, lamentando non essersi tenuto conto che era semmai «onere della controparte, ex art. 2697 cpv., c.c., fornire smentita e/o dimostrazione che, malgrado l’accertata e non contestata inabilità temporanea, l’attività del professionista fosse continuata senza interruzioni e riduzioni».
Laddove è altresì «del tutto fuori tema … il richiamo a principi in tema di danni futuri ed all’affermazione del CTU circa l’assenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica e generica», non assumendo nel caso ai fini della decisione rilevanza alcuna l’invalidità permanente, «non discutendosi di danno patrimoniale futuro, bensì di danno patrimoniale già prodotto dell’inabilità temporanea».
 Con il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 4 D.L. n. 857 del 1976 (conv., con modif., nella L. n. 39 del 1977) nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. Lamenta che in conseguenza della ritenuta insussistenza di prova del danno, il Tribunale ha omesso di pronunziare sull’appello incidentale «nella parte in cui lamentava violazione dell’art. 4 L. 39/77, nonché omesso del tutto di applicare tale norma», che «si basa sul guadagno fiscale del soggetto leso “quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea e dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificato”», sicché «a questo presupposto viene collegata la presuntiva valutazione dell’incidenza su un reddito di lavoro, rapportando la valutazione stessa al reddito risultante dalle dichiarazioni del danneggiato ai fini dell’Irpef». 
Si duole al riguardo che la «impostazione della sentenza di secondo grado, che nega la sufficienza probatoria della dimostrata inabilità temporanea e delle esibite dichiarazioni dei redditi, è, quindi, erronea ed ingiustificatamente in contrasto con i presupposti e la presunzione posti dalla disposizione di legge in parola». Ciò in quanto tale disposizione «è stata determinata dalla oggettiva difficoltà di dimostrazione del mancato guadagno, specie per i liberi professionisti, la cui mancata attività per l’infortunio subito ha ripercussioni non immediate, ma in un tempo successivo, comunque non dimostrabili in modo assoluto. Il criterio presuntivo di legge, diretto a superare tale difficoltà di dimostrazione, non può dunque disattendersi in nome di una pretesa mancata prova della concretezza del danno». 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. 
Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza (v. in particolare Cass., 14/10/2005, n. 19981). 
Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un’attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/1/2006, n. 1120; Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 5/7/2004, n. 12293). 
Allorché la persona che ha subito una lesione dell’integrità fisica come nella specie già eserciti un’attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in guanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (cfr. Cass., 9/1/2001, n. 239), e cioè biologico, morale ed esistenziale (cfr. Cass., 6/2/2007, n. 2546; Cass., 2/2/2007, n. 2311; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. V. anche Cass., 19/2/2007, n. 3758. Diversamente v., da ultimo, Cass., 20/4/2007, n. 9510; Cass., 9/11/2006, n. 23918). 
A tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica- e questa a sua volta sulla capacità di guadagno-, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. E solo se dall’esame di detti elementi risulta una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. 
Detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/172006, n. 1120; Cass., 20/10/2003, n. 15652; Cass., 25/5/2004, n. 10026). 
Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro (v. Cass., 26/9/2000, n. 12757; Cass., 28/4/1999, n. 4235), nonché l’entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto. E laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, quest’ultimo può essere in effetti provato anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 3/5/1999, n. 4385). 
La liquidazione del danno non può essere pertanto fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 legge 26 febbraio 1977, n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica (v. Cass., 6/4/2005, n. 7097; Cass., 29/10/2001, n. 13409). Né tale prova può essere sostituita da altri elementi o dal richiamo a norme che si ritengono attinenti alla quantificazione del pregiudizio (v. Cass., 6/4/2005, n. 7097; Cass., 29/10/2001, n. 13409; Cass., 28/4/1999, n. 4235. V. anche, per l’affermazione dell’impossibilità di fare riferimento alla legislazione previdenziale, stante i ben diversi presupposti e finalità di essa propri, Cass., 14/10/2005, n. 19981). Orbene, nel caso che ne occupa i giudici di merito, nel valutare -in esplicazione dei poteri loro spettanti l’incidenza in concreto sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, e quindi di guadagno (v. Cass., 5/7/2004, n. 12293), sono pervenuti ad escludere l’idoneità delle lesioni subite dal danneggiato -determinanti un’incapacità lavorativa specifica dell’1%- a negativamente ripercuotersi nell’esplicazione dell’attività di avvocato dal medesimo svolta, e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi. In esito ad una valutazione delle risultanze processuali -ed in particolare delle risultanze della C.T.U. («o stesso CTU afferma che “non si rilevano postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica e generica”, quantificando altresì nell’1% del totale l’entità del danno di natura biologica»)-, risulta pertanto nell’impugnata sentenza nel caso negata, con motivazione sul punto idonea a superare il sindacato di legittimità, la configurabilità del presupposto stesso dei danni lamentati dall’odierno ricorrente, prima ancora del nesso di causalità tra la dedotta incapacità lavorativa specifica e la asserita contrazione dei guadagni conseguentemente subita. 
A tale stregua, in assenza di elementi deponenti per la sussistenza nella fattispecie che ne occupa del fatto base costituito da una patologia di entità tale da farne causalmente presumere l’incidenza causale sull’attività lavorativa svolta dall’odierno ricorrente (professione di avvocato), non può pertanto darsi ingresso -come viceversa preteso dall’odierno ricorrente a soluzioni sostanziantesi in automatismi sul piano delle conseguenze dannose, ed in particolare di quelle economiche da lucro cessante, che mediante inversioni dell’onere della prova scaturenti da pretese presunzioni non previste dalla legge e pertanto di creazione giurisprudenziale- verrebbero invero a ridondare in un’inammissibile alterazione della regola generale posta dall’art. 2697 c.c. 
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 

                                                                        PQM
 

La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. 

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